Stranieri disabili. Per la Corte Costituzionale: “Hanno diritto all’iscrizione gratuita al Ssn”

Stranieri disabili. Per la Corte Costituzionale: “Hanno diritto all’iscrizione gratuita al Ssn”

Stranieri disabili. Per la Corte Costituzionale: “Hanno diritto all’iscrizione gratuita al Ssn”

La Consulta ha stabilito che i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che ottengono la conversione del permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile conservano il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Ssn. LA SENTENZA

Lo straniero inabile, regolarmente soggiornante, ha diritto all’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 97, depositata oggi, dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano.

Al centro della decisione, l’interpretazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), che disciplina l’iscrizione obbligatoria al Ssn. Il giudice a quo aveva sollevato dubbi sulla possibilità che i cittadini stranieri, divenuti invalidi e titolari di pensione di inabilità civile, potessero ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari in quello per residenza elettiva, perdendo così il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita.

La Consulta ha però offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, chiarendo che l’omessa previsione del permesso per residenza elettiva nell’articolo 34, comma 1, non deve essere letta “come una consapevole esclusione, da parte del legislatore”.

“Seguendo l’interpretazione del giudice a quo – si legge nella sentenza – paradossalmente, la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l’esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie”. Nessuna ragione giustificatrice, ha concluso la Corte, appare supportare una tale soluzione.

La sentenza richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale per cui “la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di ‘un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale’ e la salvaguardia dei suoi diritti trova ‘base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute'”.

La Corte ha quindi ritenuto “possibile e doveroso” trarre dalla disposizione censurata una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile.

Nella sentenza si evidenzia che nel 1998, quando fu adottato l’articolo 34, non erano previsti né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile. Tali istituti sono stati introdotti solo alcuni anni dopo, con il regolamento del 2004. “La considerazione dell’evoluzione dell’ordinamento – conclude la Corte – lascia lo spazio per un’interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali” che convergono “sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili”.

La sentenza ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in via principale, assorbendo quelle proposte in via subordinata.

09 Giugno 2026

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