Lazio, dubbi sulla delibera delle autorizzazioni per gli studi medici. Omceo: “Confronto con la Regione per superare criticità”

Lazio, dubbi sulla delibera delle autorizzazioni per gli studi medici. Omceo: “Confronto con la Regione per superare criticità”

Lazio, dubbi sulla delibera delle autorizzazioni per gli studi medici. Omceo: “Confronto con la Regione per superare criticità”

Con la delibera 669/2026 la Regione ha riscritto le regole per studi medici, odontoiatrici e professionisti sanitari: niente autorizzazione per le attività a prevalente carattere professionale e a bassa invasività; obblighi più stringenti quando entrano in gioco chirurgia, sedazione, diagnostica. Magi: “Servono regole certe, proporzionate e applicabili, senza inutili aggravi burocratici”.

Cambiano (e forse cambieranno di nuovo a breve) le regole nel Lazio per gli studi delle
professioni mediche, odontoiatriche e sanitarie non mediche regolamentate in ordini professionali. Con la delibera n. 669 del 6 agosto 2026, la Giunta è intervenuta per riordinare la disciplina con l’obiettivo di garantire maggiore certezza del diritto, uniformità delle prassi amministrative e chiarezza sui casi in cui un’attività sanitaria richiede un’autorizzazione e quelli in cui è sufficiente una comunicazione di inizio attività. Più precisamente, l’esercizio delle attività sanitarie richiede un titolo autorizzativo quando lo studio è attrezzato per la chirurgia ambulatoriale o per procedure diagnostiche e terapeutiche particolarmente complesse o rischiose per la sicurezza del paziente. Per gli studi che non rientrano in queste categorie viene invece introdotto e disciplinato un regime amministrativo semplificato, basato sulla comunicazione di inizio attività.

La disciplina riguarda i professionisti iscritti agli ordini professionali, sia quando lavorano individualmente sia in forma associata o attraverso una Società tra Professionisti, la cosiddetta STP.

Il documento ribadisce la natura dello studio professionale come sede dell’attività intellettuale del sanitario. La caratteristica decisiva è la prevalenza dell’apporto personale e professionale rispetto all’organizzazione di mezzi, tecnologie e personale. La presenza di collaboratori, personale ausiliario o apparecchiature elettromedicali non trasforma automaticamente lo studio in una struttura complessa, purché tali elementi rimangano complementari e non assumano un carattere organizzativo prevalente.

Restano, tuttavia, aperti alcuni nodi, tanto che su richiesta dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, mercoledì 16 settembre si è svolto un incontro con la Regione Lazio per affrontare i dubbi e le criticità emersi. Nel corso del confronto, l’Omceo Roma ha rappresentato la necessità di rendere le disposizioni “più chiare, coerenti e facilmente applicabili, evitando adempimenti eccessivamente complessi o interpretazioni difformi che potrebbero creare difficoltà ai professionisti senza apportare reali benefici sul piano della tutela sanitaria”.

La Regione Lazio, fa sapere l’Omceo, “ha manifestato la massima disponibilità al confronto e ha predisposto un calendario di incontri tecnici finalizzati a chiarire gli aspetti ancora controversi, superare le criticità applicative e agevolare l’attività dei medici e degli odontoiatri”.

“Accogliamo con soddisfazione la disponibilità dimostrata dalla Regione Lazio – dichiara il presidente dell’Omceo Roma, Antonio Magi –. L’obiettivo comune deve essere quello di garantire regole certe, proporzionate e concretamente applicabili, capaci di tutelare la sicurezza dei pazienti senza introdurre inutili aggravi burocratici per i professionisti garantendone competenze e professionalità.

“L’Ordine – conclude Magi – continuerà a partecipare attivamente agli incontri programmati, portando le osservazioni e le proposte della professione affinché la normativa possa essere migliorata e applicata in maniera uniforme, efficace e rispettosa delle diverse realtà degli studi medici e odontoiatrici”.

LA DELIBERA IN SINTESI
Lo studio deve essere identificabile come ambiente destinato all’attività sanitaria e separato da locali destinati ad altri usi. Non può quindi essere inserito all’interno di centri estetici, palestre o altre attività estranee, salvo che disponga di un accesso indipendente e sia catastalmente separato. Nei locali dello studio non possono inoltre essere svolte attività commerciali, didattiche o di altra natura incompatibili con la destinazione sanitaria. L’accesso dei pazienti avviene normalmente su appuntamento, secondo gli orari stabiliti dal professionista.

Lo studio individuale
Per lo studio individuale è prevista anche la possibilità di utilizzare una parte dell’abitazione come sede professionale, purché il sanitario vi risieda stabilmente, siano rispettate le norme comunali e vi sia una chiara separazione funzionale tra gli spazi abitativi e quelli professionali. Questa possibilità non viene estesa agli studi associati, alle STP e ai polistudi, che devono invece avere una destinazione d’uso coerente ed esclusiva con l’attività esercitata.

Studi associati, STP e polistudi
Lo studio associato viene assimilato, dal punto di vista organizzativo, allo studio individuale. Ogni professionista conserva infatti la propria autonomia e la responsabilità per le prestazioni rese al paziente. L’associazione serve principalmente a condividere i costi e la gestione degli spazi e delle dotazioni. Tutti gli associati devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali.

Una disciplina specifica riguarda le Società tra Professionisti. Le STP possono essere costituite utilizzando diversi modelli societari previsti dal Codice civile, ma devono rispettare le regole speciali stabilite dalla normativa sulle professioni. In particolare, i professionisti devono mantenere una maggioranza qualificata di due terzi nelle decisioni societarie. Possono partecipare anche soci non professionisti, ma esclusivamente per prestazioni tecniche o finalità di investimento e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

La STP può essere anche multidisciplinare, quando riunisce professionisti appartenenti a differenti professioni protette. La partecipazione a più STP è invece incompatibile per qualsiasi socio, mentre il professionista può continuare a svolgere contemporaneamente la propria attività individuale o associata. La STP non è tenuta alla nomina di un direttore sanitario, in ragione della prevalenza del rapporto personale tra professionista e paziente.

Diverso è il caso del polistudio, formato da più studi autonomi che condividono lo stesso immobile. I professionisti devono operare in completa indipendenza: sono ammesse aree comuni come sala d’attesa, servizi igienici e accettazione, ma non una gestione centralizzata dei pazienti. Non è inoltre consentito condividere personale amministrativo, apparecchiature sanitarie o dispositivi destinati all’attività clinica. Il superamento di questi limiti può far scattare la qualificazione della struttura come organizzazione complessa e, di conseguenza, l’obbligo di autorizzazione.

Il nodo delle prestazioni invasive
È soprattutto sul terreno delle prestazioni che si determina la distinzione tra studio non autorizzato e struttura soggetta ad autorizzazione. Gli studi in regime semplificato non possono effettuare attività esclusivamente diagnostiche, come diagnostica per immagini e analisi cliniche, esami endoscopici, chirurgia ambulatoriale o trattamenti di recupero e riabilitazione funzionale.

Le apparecchiature elettromedicali possono essere presenti soltanto come strumenti accessori alla prestazione professionale. Tecnologie come radiografia endorale, ortopantomografia, Cone Beam o ecografia sono ammesse quando vengono utilizzate come supporto alla visita o al trattamento del singolo paziente, senza trasformare lo studio in un centro diagnostico e senza attività di refertazione per terzi.

Il provvedimento introduce inoltre criteri precisi per definire le prestazioni a minore invasività. Non devono esserci incisioni profonde, accessi vascolari, sedazione farmacologica sistemica o anestesia generale. Le complicanze devono essere prevedibilmente contenute e non richiedere monitoraggio continuativo o assistenza prolungata. Sono ammesse, entro determinati limiti, infiltrazioni intradermiche, sottocutanee o nei tessuti molli superficiali.

L’anestesia locale, anche tronculare, non fa scattare automaticamente l’obbligo di autorizzazione, perché non modifica lo stato di coscienza del paziente. Diverso è il caso della sedazione farmacologica sistemica, anche minima o moderata, che viene considerata a maggiore invasività e richiede una struttura autorizzata, con personale, presidi e organizzazione adeguati alla gestione delle possibili emergenze. È invece consentito l’impiego del protossido di azoto per inalazione, a determinate condizioni di sicurezza, poiché non altera lo stato di coscienza.

Pubblicità sanitaria e comunicazione online
Ampio spazio è dedicato anche all’informazione sanitaria. Medici, odontoiatri e altri professionisti possono comunicare attraverso siti internet e social network, ma le informazioni devono essere veritiere, trasparenti, non ingannevoli e non suggestive. Sono vietate offerte, sconti e promozioni che possano favorire un ricorso improprio alle prestazioni sanitarie.

La comunicazione può indicare titoli di studio, specializzazioni, prestazioni effettivamente svolte, sede, orari, contatti e prezzi, purché questi ultimi siano presentati in modo trasparente e senza enfatizzare l’aspetto economico. Il costo indicato deve essere complessivo e non può essere scomposto in modo da rendere poco chiaro il prezzo finale.

Anche la presenza sui social mantiene natura professionale. I sanitari sono chiamati a evitare pareri clinici personalizzati online, a privilegiare divulgazione scientifica, prevenzione ed educazione sanitaria e a tutelare rigorosamente la riservatezza dei pazienti. Eventuali casi clinici devono essere previamente anonimizzati. Le violazioni delle regole sull’informazione sanitaria possono comportare procedimenti disciplinari da parte degli Ordini.

Comunicazione di inizio attività e controlli
Per aprire uno studio non soggetto ad autorizzazione è necessario presentare una comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e alla Direzione regionale, tramite PEC e utilizzando la modulistica prevista. La documentazione comprende, tra l’altro, documenti di identità, planimetria firmata da un tecnico, titolo di disponibilità dell’immobile, descrizione delle prestazioni, eventuale documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti e l’elenco delle apparecchiature presenti.

Per le professioni sanitarie non mediche la procedura viene effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale, con accesso tramite SPID o CIE. Il documento generato dalla procedura deve essere esposto nello studio insieme agli elementi identificativi previsti dalla normativa.

Il regime semplificato non significa però assenza di controlli. Le ASL mantengono i poteri di vigilanza sui requisiti igienici, sanitari e di sicurezza, oltre che sui titoli professionali. La Regione può effettuare verifiche documentali a campione. Gli accertamenti possono essere programmati con il professionista, ferma restando la possibilità di controlli d’ufficio durante il normale esercizio dell’attività.

Studi di medicina generale, pediatri di libera scelta
La delibera specifica anche gli studi di medicina generale, pediatri di libera scelta non sono sottoposti al regime dell’autorizzazione all’esercizio, in quanto disciplinati da specifica normativa convenzionale che regola il rapporto con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) vigenti. Se lo studio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta è ubicato presso unità immobiliari adibite ad altre attività non sanitarie oppure attività sanitarie soggette ad autorizzazione all’esercizio, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione le suddette attività. Gli studi di medicina generale e di pediatri di libera scelta, in quanto insieme di studi non soggetti ad autorizzazione all’esercizio, sono ammessi nella tipologia dei Polistudi.

17 Settembre 2026

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