Il medico radiologo e la bicicletta

Il medico radiologo e la bicicletta

Il medico radiologo e la bicicletta

Gentile Direttore,
recentemente la Cassazione ha confermato la condanna a un medico radiologo per omessa diagnosi di una frattura che, non trattata, si scompone, rendendo necessario un intervento più complesso di quello che sarebbe stato necessario.

La Corte Suprema nel confermare le responsabilità elabora un complesso articolato con il quale “smonta” le tesi del medico radiologo di «violazione di legge e difetto di motivazione.» ; in particolare il medico lamentava che «le immagini radiografiche esaminate erano di scadente qualità, come rilevato dallo stesso consulente del P.M.», al punto da indurlo in errore perché «sfocate»; elemento questo che sarebbe stato meritevole di più approfondita «ricostruzione del nesso causale … se i giudici avessero nominato un perito, la mancanza del cui contribuito nel processo ha determinato, ad avviso del ricorrente, una nullità, sia sotto il profilo della violazione del principio di affidamento nel corretto agire degli altri operatori sanitari sia anche sotto il profilo della mancata emersione di corresponsabilità in realtà esistenti … da cui discenderebbe, in tesi difensiva, la non responsabilità del medico e la responsabilità di altro operatore sanitario, ossia il tecnico di radiologia)».

Pertanto ad avviso del medico la violazione di legge sarebbe stata il mancato riconoscimento di una presunta inosservanza di buone pratiche clinico-assistenziali – sempre addebitabile al TSRM – ed il difetto di motivazione nella carente analisi della ricostruzione del nesso causale per la sussistenza di un «ragionevole dubbio».

Certamente questa non è la sede per discutere né dell’art. 41 comma 2 c.p. in base al quale «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento» e né della applicazione dell’art. 590-sexies, comma 2, cod. pen. , che prevede una causa di non punibilità del medico che opera nel solo caso di imperizia ed indipendentemente dal grado della colpa.

Ciò che qui preme rimarcare è che ancora una volta – anche in sedi di tale importanza – non venga richiamata nemmeno una volta, in tre gradi di giudizio penale, una norma fondamentale: il d. lgs. 101/2020, più noto come legge sulla radioprotezione.

Il medico vorrebbe “scaricare” tutto sul radiographer … ebbene, visto che la qui richiamata singola norma prevede che:
– il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. (c.3, art.1);
– per «responsabilità clinica» si intende la responsabilità attribuita a un medico specialista per la supervisione e gestione delle esposizioni mediche individuali, in particolare nelle seguenti fasi: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con gli altri professionisti sanitari che concorrono, per quanto di competenza, alla procedura radiologica; trasmissione, se richiesto, delle informazioni e registrazioni radiologiche ad altri medici specialisti e al medico prescrivente; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, ove appropriato, sui rischi delle radiazioni ionizzanti. (definizione n. 122, c.1, art. 7);
– il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell’ambito dell’attività professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica e delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24. (lettera c, c.2 , art. 157);
– l’ottimizzazione comprende la scelta delle attrezzature medico-radiologiche, la produzione di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, nonché i programmi per la garanzia della qualità, inclusi il controllo della qualità, l’esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente, tenendo conto dei fattori economici e sociali. (c.2 art. 158);

… allora … sono questi e non altri – peraltro alambiccosi – i motivi per cui il medico radiologo è responsabile.

Conclusione: la solita … cari medici radiologi, avete voluto a tutti i costi “rubare” la bicicletta (di giustificazione ed ottimizzazione)?

Allora i casi sono due o la “rendete” … o iniziate a pedalare.

Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale

22 Luglio 2022

© Riproduzione riservata

Perché i medicinali essenziali richiedono una regolazione dedicata
Perché i medicinali essenziali richiedono una regolazione dedicata

Gentile direttore,una parte crescente delle vulnerabilità dei sistemi sanitari si concentra nei medicinali essenziali fuori brevetto: quelli che costano meno, che vengono utilizzati ogni giorno negli ospedali e sul territorio...

Orientamenti organizzativi per l’area post-acuzie ospedaliera
Orientamenti organizzativi per l’area post-acuzie ospedaliera

Gentile Direttore,l’assistenza ospedaliera post-acuzie rappresenta una componente strategica dell’organizzazione sanitaria: consente di proseguire le cure dopo la fase acuta, favorire la stabilizzazione clinica e recuperare, quando possibile, le capacità funzionali...

La buona sanità italiana nei numeri europei
La buona sanità italiana nei numeri europei

Gentile Direttore, Un Paese si riconosce anche dalla capacità di prendersi cura delle persone. Su questo terreno l’Italia conserva risultati che meritano attenzione e fiducia. Il «Profilo della sanità 2025»,...

Il paradosso della mobilità intraziendale: quando per il Ssn è più facile perdere un dirigente medico che trasferirlo
Il paradosso della mobilità intraziendale: quando per il Ssn è più facile perdere un dirigente medico che trasferirlo

Gentile Direttore,i recenti dati dell’Anaao Assomed, ripresi proprio sulle pagine di Quotidiano Sanità, evidenziano un quadro allarmante: nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri (3.767) hanno ampiamente superato i...