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Fisioterapista di Comunità. Sulla delibera dell’Ausl Toscana Centro e la sentenza del Consiglio di Stato

di Fabio Bracciantini

27 OTT - Gentile Direttore,
recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore del ricorso di SIMMFIR che ha chiesto l'annullamento della Delibera 1057/19 dell’AUSL Toscana Centro sulla sperimentazione del modello assistenziale "Fisioterapista di Comunità".

L'Azienda aveva inteso declinare il fisioterapista come quella risorsa che “nell’ambito delle proprie competenze professionali previste, opera all'interno delle Case della Salute e/o AFT, in collaborazione con il team multiprofessionale coordinato dal MMG” e che “adotta le migliori strategie per la prevenzione, valutazione, abilitazione e palliazione” per contribuire alla qualità di vita della persona e dei caregiver, introducendo innovazione in coerenza con le politiche regionali sulla Sanità di Iniziativa, in ambito di cronicità e integrazione sociosanitaria.

Alcune motivazioni contenute nella sentenza non sembrano trovare giustificazione:

• Sulla presunta istituzione di un nuovo profilo: SIMMFIR ritiene che la delibera avrebbe istituito un nuovo profilo professionale e il Ministero “ritiene che il ricorso sia fondato”. Come ricordato, la delibera verte nell’ambito delle “competenze professionali previste”, non sono quindi ravvisabili tentativi di istituzione di profili diversi dell’esistente; il progetto identifica semplicemente un modello organizzativo innovativo.

• Sul presunto “superamento dei confini del relativo profilo professionale”: al fisioterapista sarebbero attribuite “competenze…proprie dello specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa”. Il sostegno di tale tesi è basato su un ampio panorama normativo e giurisprudenziale all’interno del quale il fisiatra è responsabile sempre di attività di riabilitazione, ma nella Delibera il termine “riabilitazione” non compare e quindi l’associazione tra i due temi non ha fondamento.

• Sullo “Svolgere l’attività…in condizioni di autonomia dalle indicazioni mediche”: la Delibera spiega che l’attivazione degli interventi avviene su indicazione del MMG, con il quale il fisioterapista si confronta e al quale comunica per relazione scritta l’esito dell’intervento.

• Sull’affermazione che “Le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive” (CdS, 2017) si aprono tre questioni su:
1. L42/99 che identifica le professioni sanitarie non più come ausiliarie, ma intellettuali e L251/2000 che stabilisce “titolarità ed autonomia professionale”. Sembra difficile separare il concetto di funzioni meramente esecutive da quello di professione ausiliaria.
2. responsabilità professionale; se il fisioterapista, come dichiarato, ha “mera funzione esecutiva delle prescrizioni del medico fisiatra senza autonomia dalle sue prescrizioni”, quale è la necessità di stipula di polizza obbligatoria prevista dalla L24/17? Perchè chiedere l’iscrizione obbligatoria all’Ordine Professionale? Domande che non possono essere liquidate con norme a cavallo tra due millenni.
3. sostenibilità del Sistema; recenti studi hanno confermato che alcune criticità potrebbero essere fronteggiate con questo tipo di innovazioni organizzative. Il DM 77/22 spinge sulla presa in carico della cronicità e fragilità secondo il modello della Sanità di Iniziativa, strutturata in Toscana da oltre un decennio. La Delibera andava in quella direzione come frutto di analisi epidemiologiche, soprattutto nelle aree interne, come dimostrano i risultati del 2021 pubblicati dal Bollettino dell’OMS.

Vale davvero la pena non tener conto dei risultati che - isorisorse - hanno consentito di rispondere ai bisogni di salute in tempestività, sicurezza e appropriatezza?

I fisioterapisti hanno dimostrato di poter contribuire alla Continuità Assistenziale, anche nelle Case di Comunità grazie alle competenze ed esperienze acquisite.

La sfida è quella di coniugare la valorizzazione di ruoli e funzioni dei Professionisti Sanitari con l’offerta di modelli sempre più adeguati a bisogni emergenti, con requisiti fondamentali come quelli:
• Strutturali; condivisione dati, flussi, percorsi
• Culturali; sviluppo di un contesto di integrazione fra professioni
• Comunicativi; empowerment del cittadino, condivisione di obiettivi tra pari

Per farlo serve una revisione integrale del Piani Nazionali di Indirizzo della Riabilitazione (2011) che condizionano la possibilità dsi intervento dei Professionisti Sanitari di Area per logiche non più adeguate ai nuovi scenari epidemiologici e professionali, e anche delle Linee di Indirizzo per percorsi appropriati che non tengono conto del contributo apportato dalle Professioni Sanitarie durante l’emergenza sanitaria.

L’attuazione di integrazione professionale impone una crescita simultanea e coerente dei Professionisti Sanitari riconoscendo a tutti autonomia coordinata in una cultura istituzionale comune.
Ripensare l'assistenza territoriale senza alcuni Professionisti Sanitari (salute mentale compresa) rischia di lasciare un vuoto a danno di chi di quei servizi ne ha davvero bisogno.

Fabio Bracciantini
Presidente OFI Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato

27 ottobre 2023
© Riproduzione riservata

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