Il Budget di salute e le procedure amministrative

Il Budget di salute e le procedure amministrative

Il Budget di salute e le procedure amministrative

Gentile Direttore,la personalizzazione dei percorsi riabilitativi delle persone fragili, l’integrazione socio-sanitaria quale “cifra” identificativa degli interventi e delle azioni a favore delle persone con fragilità, nonché la necessità di delineare strumenti e modelli innovativi di risposta alle specifiche esigenze...

Gentile Direttore,
la personalizzazione dei percorsi riabilitativi delle persone fragili, l’integrazione socio-sanitaria quale “cifra” identificativa degli interventi e delle azioni a favore delle persone con fragilità, nonché la necessità di delineare strumenti e modelli innovativi di risposta alle specifiche esigenze degli utenti/beneficiari ha condotto alla individuazione del “budget di salute” quale “metodo” di sperimentazione nell’area della salute mentale.

La metodologia del BdS intende promuovere una specifica valorizzazione delle persone con disabilità, finalizzata a: a) fornire un set di attività e di interventi a favore delle persone con disabilità, in specie mentale; b) rafforzare soluzioni organizzative, gestionali e, quindi, anche giuridiche di deistituzionalizzazione delle persone affette da disabilità mentale e c) promuovere azioni che permettano un reale ed efficace inserimento delle persone con disabilità nella comunità locale e nel processo lavorativo.

Il BdS, nella sua “filosofia” di azione, può contemplare la necessità sia di assicurare l’erogazione di prestazioni e servizi già disponibili sul mercato sia quella di definire, delineare e, quindi, sperimentare nuove soluzioni, interventi, progetti e attività, che sono il risultato di confronti, di condivisione e di co-realizzazione tra aziende sanitarie/enti locali e soggetti del terzo settore.

L’alternatività ovvero la complementarietà degli strumenti sopra richiamati implica che le aziende sanitarie e/o gli enti locali facciano ricorso ed impieghino, dunque, sia strumenti ed istituti giuridici non riconducibili alle logiche di mercato, sia procedure che, invece, per la loro natura e le loro caratteristiche, non possono non trovare nelle regole competitive il loro fondamento giuridico.

La coesistenza di strumenti e procedure appartenenti a “universi” diversi, segnatamente, quello della concorrenza e quello della partnership, obbligano le aziende sanitarie a riflettere con attenzione sugli obiettivi che esse intendono realizzare. Dall’identificazione degli obiettivi da conseguire discendono procedure amministrative, che appartengono a paradigmi di intervento diversi e che devono rimanere inalterati nella loro ontologia e genesi.

Da un lato, infatti, gli istituti cooperativi di cui al Codice del Terzo settore si prestano alla realizzazione di obiettivi condivisi tra pubbliche amministrazioni ed enti non profit: le prime non esercitano la funzione di committenza, mentre i secondi partecipano al procedimento amministrativo. Gli istituti di natura cooperativa, che derivano la loro legittimazione normativa dal principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, u.c. Cost., affermano un paradigma di azione della pubblica amministrazione, caratterizzato da una propria autonomia e orientato al coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative della società civile in progetti, interventi e attività prive di una connotazione onerosa ovvero di prestazioni corrispettive. Il principio di solidarietà e di sussidiarietà definiscono un nuovo paradigma in cui collocare i rapporti di natura cooperativa e collaborativa tra pubbliche amministrazioni e soggetti non profit nel perseguimento di finalità di interesse generale, escludendo, conseguentemente le regole di mercato, che, invece, caratterizzano le relazioni sinallagmatiche a prestazioni corrispettive. E’ questa la “filosofia” che le Linee di indirizzo sul budget di salute del luglio 2022 hanno inteso promuovere.

Dall’altro, le procedure di cui al Codice dei Contratti pubblici, informate al principio di concorrenza di derivazione eurounitaria, risultano obbligatorie quando le pubbliche amministrazioni svolgono la loro attività di committenza al fine di individuare sul mercato concorrenziale l’operatore economico privato affidatario della produzione di un bene ovvero dell’erogazione di un servizio.

Nei percorsi di formazione e di accompagnamento alle aziende sanitarie territoriali emerge con una certa chiarezza la consapevolezza delle differenze “ontologiche” e applicative delle due diverse procedure amministrative sopra richiamate. Tuttavia, rimane, ancora, in non pochi casi, evidente la preferenza per le procedure di matrice competitiva, in quanto più consolidate, meno impattanti sulla struttura organizzativa interna, che non dispone sovente del personale necessario per poter affrontare percorsi di media-lunga durata e che coinvolgono. A ciò si aggiunga la difficoltà di comunicazione tra i diversi comparti delle aziende sanitarie: le indagini condotte su un campione di asl regionali ha messo in evidenza che il “linguaggio” degli esperti-specialisti dei dipartimenti di salute mentale non coincidono ovvero non sono naturaliter traducibili in procedure non consolidate e maggiormente conosciute.

Al fine di potenziare l’utilizzo della co-amministrazione nella costruzione, definizione e realizzazione del budget di salute occorre dunque rafforzare il dialogo tra le diverse competenze ed irrobustire il personale dedicato. E ciò anche per supportare il ricorso a strumenti, modelli e processi collaborativi che non “accettano” i “limiti” imposti dalle procedure di natura concorrenziale, che, per loro “DNA”, sono finalizzate all’acquisto di prestazioni e servizi predeterminati.

Prof. Alceste Santuari
Professore associato di Diritto dell’Economia – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia – Alma Mater Studiorum

26 Giugno 2026

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