Il diritto al riposo e le “manovre” dei sindacati

Il diritto al riposo e le “manovre” dei sindacati

Il diritto al riposo e le “manovre” dei sindacati

Gentile Direttore,
a partire dal 25 novembre 2015, come previsto dalla Legge 30/10 n. 161 all’Art. 14, sarà abrogato il comma 6 bis dell’Art. 17, che prevedeva, “per il personale Dirigente e Sanitario del SSN” la deroga a quanto definito dal dlgs 66/2003 all’Art. 7 in materia di riposo giornaliero e cioè che  “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita` caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita”.

A seguito di tale adeguamento (l’abolizione della deroga, che ci è costata quasi la solita procedura di infrazione) le Aziende Sanitarie, i suoi dipendenti e le Organizzazioni Sindacali, vivono dei momenti di incertezza, considerato poi che molte situazioni specifiche, come previsto dallo stesso decreto, sono demandate per maggior definizione alla contrattazione collettiva e decentrata (Art. 17 comma 4).
 
Ma quello che osservo, nel merito delle discussioni tra i diretti interessati (ad esempio personale turnista negli ospedali) e le OOSS è ancora una volta non tanto il rispetto di una normativa definita in ambito europeo, emanata con uno spirito di tutela vera del diritto alla sicurezza del cittadino lavoratore e dei cittadini che usufruiscono del servizio di tali lavoratori (Art. 1 Finalità e definizioni, lettera l "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;), piuttosto il solito italianissimo tentativo di mantenere salvi “orti di guerra” e adesioni sindacali.
 
E così, per esempio, se una azienda decide che a partire dal primo giorno di novembre la rotazione dei turnisti non potrà più prevedere, il primo giorno il turno le sette ore di pomeriggio, il secondo le sette ore di mattina e il terzo la notte di 10 ore (perché tra il turno pomeridiano e quello di mattina non decorrono le undici ore minime di stacco previste dal Decreto 66) ma semplicemente prevede, come primo giorno di turno le sette ore di mattina, secondo giorno le sette ore di pomeriggio (e così via), il disagio di taluni lavoratori (compresibile… in vista di un cambiamento) viene sostenuto da acune  OOSS che si dicono pronte ad indire referendum interni alle aziende per raccogliere pareri e formulare alle direzioni aziendali proposte diverse.
 
Quali proposte? Le uniche proposte alternative supererebbero il gap di orario imposto dal Dlgs 66 solo in modo tecnico, travisandone la sostanza sopra citata.  Ad esempio,  allungando di un’ora il periodo di lavoro notturno (portandolo da 10 a 11 ore) e diminuendo il periodo di lavoro pomeridiano in modo da dilatare di un’ ora il tempo che intercorre tra il turno di pomeriggio e quello di mattina per il raggiungimento delle fatidiche “undici ore”.
 
E i cittadini, avendo necessità di ricoverarsi in ospedale, che tipo di turnista infermiere preferibbero avere davanti, se si trovassero in una urgenza sanitaria diciamo…alle sei e trenta del mattino: un turnista con nove ore e mezza o uno con 10 ore e mezza di lavoro sulle spalle?
 
Mi chiedo poi se ancora una volta, scelte di questo tipo, debbano essere considerate ad assoluta discrezione dei rapporti tra aziende e lavoratori, mediati dalle organizzazioni sindacali, oppure se, ad esempio i collegi IPASVI di competenza territoriale, vista anche l’importanza delle funzioni che gli infermieri svolgono all’interno delle aziende sanitarie, non debbao esprimersi almeno come parere etico.
 
Sanno farlo quando agli Infermieri laureati, con sette funzioni intellettuali (cioè di completa autonomia valutativa ed attuativa) gli impongono di svolgere reiteratamente l’assistenza di base, non sanno farlo quando in ballo c’è la sicurezza delle persone che sono chiamati a prendere in carico?
 
Luca Sinibaldi
Infermiere

07 Ottobre 2015

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