Gentile Direttore,
correva l’anno 2019 quando la Consulta con la storica sentenza n. 242, sull’ormai notorio caso Cappato/DJ Fabo, depenalizzava l’aiuto al suicidio in Italia sottoponendolo, però, a determinate condizioni che laddove rispettate, rendevano non più punibile chi agevola il proposito di suicidio di un paziente.
Quindi, riassumendo, a fronte di una malattia ritenuta fonte di sofferenze fisiche o psicologiche stimate intollerabili e di pazienti affetti da una patologia irreversibile; pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, il suicidio assistito è consentito anche dal nostro ordinamento.
Naturalmente, la procedura seguita per addivenire a tanto deve essere verificata da una struttura pubblica del SSN ed approvata dal comitato etico territorialmente competente.
Medio tempore, la Corte ha dovuto occuparsi della materia con pronunce aventi ad oggetto la disciplina dettata in sede regionale – ove il problema è maggiormente avvertito per la vicinanza di organi politici e popolazione amministrata – a fronte del silenzio del legislatore nazionale al quale la Corte costituzionale, ha riconosciuto il compito di intervenire in ordine al fine vita.
Già in un nostro articolo del 7 gennaio 2026 su questo stesso sito, si dava conto della disorganicità normativa in merito che soffre dell’intervento del legislatore nazionale in una materia così importante.
E ieri 23 giugno, la Corte costituzionale è dovuta reintervenire sull’argomento in una seduta che ha avuto un’impronta a dir poco originale per aver ammesso per la prima volta a partecipare all’udienza i malati alla presenza dei propri legali che hanno esposto giuridicamente le loro pozioni e desiderata non univoci, come ci si sarebbe aspettato.
Tre soltanto a favore del suicidio assistito contro gli otto contrari.
Incredibile a credersi da chi non è addentro all’argomento in quanto è facile pensare che in condizioni di sofferenza estrema, il suicidio assistito sia l’unica cosa desiderabile, mentre i commenti più o meno commendevoli in merito sono appannaggio di chi non è interessato all’argomento se non come chiacchiera da bar.
Ed invece ci sono posizioni contrarie anche da parte di chi soffre e non poco.
Opinioni differenti anche tra i pazienti con patologie irreversibili e intollerabili sofferenze, perché non da tutti salutato come un sollievo.
Alcuni lo vivono come una blandizia a finire la propria vita su questa terra, sia pure con sofferenza estrema.
E così la Corte, ancora una volta per arginare l’assordante silenzio del legislatore nazionale – al quale soltanto è rimessa la rimozione o di interpretarne “autenticamente” la valutazione sulla sua presenza – è dovuta intervenire a definire il requisito del “trattamento di sostegno vitale” necessario per accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia posto che i tre che ne hanno chiesto l’estensione ritengono discriminante escludere dal diritto all’aiuto a morire volontariamente, chi non è dipendente da macchinari di supporto vitale, ma versa in situazioni di irreversibilità e intollerabilità, mentre gli otto contrari a detto ampliamento richiamano l’attenzione sull’importanza di non svalutare il valore della vita fragile, tutelando, così i malati più vulnerabili.
Sapremo tra qualche settimana la decisione adottata e ne trarremo le conseguenze per quello che è un tema fondamentale, posto che un’eventuale pronuncia di incostituzionalità amplierebbe la platea dei malati che possono accedere al suicidio assistito finora consentito soltanto a 17 di essi che vantavano i requisiti indicati dalla Corte in passato.
Intanto il rinvio operato dal GIP di Bologna, che ha originato l’intervento, della Corte riguarda una donna affetta, sì da patologia irreversibile, ma non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica che pone gli accompagnatori fuori dalle ipotesi di “non punibilità automatica” di cui alla sentenza costituzionale del 2019.
In buona sostanza si chiede alla Corte se con una precedente sentenza, però di carattere interpretativo, con cui si è allargato per un principio di uguaglianza, il perimetro del sostegno vitale non limitandolo più al solo utilizzo di macchinari senza i quali il paziente morirebbe estendendolo anche ad altri trattamenti salvavita, si sia rimasti nel perimetro della costituzionalità.
Il GIP bolognese, cioè – anche dinnanzi alla richiesta di archiviazione della Procura – ha ritenuto violata la Costituzione in vari articoli per disparità di trattamento e lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica nei casi di pazienti gravemente malati, ma non dipendenti da macchinari di sostegno vitale.
La violazione è stata, altresì, rilevata anche riguardo all’art. 8 della Convenzione Europea (CEDU), con riferimento alla tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ha, cioè, ritenuto il giudice bolognese che l’interpretazione restrittiva di questo requisito vìoli i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e autodeterminazione, per persone che si trovano a vivere situazioni simili perché a rilevare è non già la tipologia di terapia ricevuta, quanto la natura della malattia e la gravità del dolore.
E imporre il vincolo del sostegno vitale è idonea a creare una discriminazione tra malati che soffrono in modo identico, rischiando paradossalmente di costringere un paziente a subire trattamenti invasivi al solo scopo di poterli poi rifiutare per accedere alla procedura, come anche fatto notare dal Comitato Nazionale di Bioetica.
A fronte, quindi, di coloro che pur dichiarando di non voler morire ritengono che “il riconoscimento di una libertà fondamentale non debba dipendere da uno specifico trattamento sanitario” e chiedono che, qualora scegliessero di porre fine alle loro sofferenze, la loro situazione venga valutata “senza discriminazioni legate alla tipologia della malattia o delle cure ricevute”, altri a motivo della loro patologia ritengono “inevitabile” pensare di “porre fine alla loro vita dichiarando di faticare a tollerare la vita per la perdita di autonomia e dignità”.
Contrapposte esigenze che non meritano di soffrire, ancor prima che dei morbi che li affliggono con insopportabile sofferenza e perdita di autonomia e dignità, di quelle incertezze che solo il legislatore nazionale può dissipare con una legge chiara ed applicabile a tutti.
Una materia, di certo, divisiva che vede schierato anche il Papa che ha sottolineato come il valore di una persona non dipenda da ciò che realizza o produce, sostenendo che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata; la politica con i partiti di maggioranza che puntano alla valorizzazione delle cure palliative, impugnando e bloccando le iniziative delle Regioni che cercano di aggirare l’assenza di una legge nazionale e quelli di opposizione che hanno presentato un disegno di legge unitario, fermo però in Senato ed infine la Società italiana di cure palliative che propugna l’attuazione e il potenziamento di tale tipologia di cure in tutta Italia che nulla ha a che vedere con il suicidio medicalmente assistito, stimandole “due risposte diverse a due domande diverse entrambe meritevoli di rispetto, ma non sovrapponibili sul piano clinico, etico e organizzativo”.
Non serve prendere posizione a fronte di un’assenza importante del legislatore nazionale, ma si può certo concordare con la Società laddove sostiene che “la distinzione è rilevante anche per i cittadini. Significa evitare che il fine vita venga raccontato attraverso categorie semplificate o contrapposizioni ideologiche. Significa soprattutto chiarire che una persona malata deve poter accedere a informazioni comprensibili, cure adeguate, ascolto competente e percorsi assistenziali capaci di rispettarne la volontà”.
Ma soprattutto ci ricorda che “il diritto alle cure palliative deve essere effettivo, non soltanto dichiarato: una scelta può essere davvero libera solo se la persona conosce le alternative disponibili e se queste alternative sono concretamente accessibili”.
Da parte nostra non è tifo calcistico, ma speranza che tutto ciò sia da stimolo al legislatore nazionale a disciplinare compiutamente la materia uscendo dall’immobilismo che lo sta caratterizzando da anni.
Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte