Infermiere opera da solo alla Moc. Il Collegio TSRM: “Le Direzioni vigilino”

Infermiere opera da solo alla Moc. Il Collegio TSRM: “Le Direzioni vigilino”

Infermiere opera da solo alla Moc. Il Collegio TSRM: “Le Direzioni vigilino”

Gentile Direttore,
si apprende mezzo stampa che i NAS hanno condotto delle ispezioni presso gli ospedali di Savona e di Albenga riscontrando come le apparecchiature MOC fossero utilizzate da personale diverso dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Si apprezza l’immediata disposizione da parte commissariale che ha ripristinato la liceità circa l’utilizzo delle apparecchiature MOC. Desta, tuttavia, stupore la posizione della ASL che, stante al quotidiano, avrebbe difeso la liceità dell’utilizzo delle citate apparecchiature appellandosi all'attività radiodiagnostica complementare (Secolo XIX di sabato 28 maggio).

Codesto Collegio intende specificare quanto segue:

– l'attività radiodiagnostica complementare è definita e normata dal D. Lgs. 187/2000 articolo 2 comma b;
– stante il disposto normativo deve intendersi come attività radiodiagnostica complementare “l’attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate, indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica”.

Si sottolinea come l’utilizzo di radiazioni ionizzanti debba essere di ausilio a una attività strumentale e soprattutto come l’attività di ausilio debba essere contestuale, integrata, indilazionabile (a esempio, l’assistenza in sala operatoria all’ortopedico che sta impiantando una protesi d’anca o all’urologo che sta posizionando un catetere nefrostomico). L’utilizzo dell'attività radiodiagnostica complementare non è, quindi, da intendersi di ausilio alla visita specialistica poiché, altrimenti, lo specialista ortopedico potrebbe allestire nel proprio studio una diagnostica tradizionale per eseguire radiografie scheletriche, il pneumologo uno stativo per le radiografie del torace, un chirurgo addominale una TC per lo studio dell’addome, eccetera.

Come chiarito al punto 2, la MOC non costituisce attività radiodiagnostica complementare; non è, infatti, di supporto ad alcuna attività strumentale dello specialista (endocrinologo, reumatologo, ginecologo) e, inoltre, non è neppure contestuale, integrata, indilazionabile.

L’esame MOC, in altri termini, è perfettamente paragonabile a qualsiasi esame scheletrico in seguito al quale ci si reca da uno specialista per consulto.

Si aggiunge, infine, che negli ambiti dell'attività radiodiagnostica complementare lo specialista è responsabile della giustificazione circa l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti (decidere se esporre le persone alle radiazioni ionizzanti sulla base di una valutazione rischio-beneficio clinico), ma l’uso delle apparecchiature radiologiche e l’ottimizzazione della dose, anche in tale ambito, rimane competenza del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.

Codesto Collegio, quale organo di controllo e garanzia, ausiliario dello Stato, ritenendo corretta l’interpretazione fornita dai NAS, continuerà la sua azione di verifica sul territorio e invita le Direzioni Aziendali, ospedaliere e territoriali, ad attivarsi affinché le apparecchiature radiologiche in generale e quelle MOC nello specifico siano utilizzate dai Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, professionisti formati e abilitati dallo Stato, come disposto dal D.M. 746/94 e dalla Legge 251/2000.

Antonio Cerchiaro
Presidente del Collegio Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Genova, Savona e Imperia

30 Maggio 2016

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