La sentenza della Consulta sulle adozioni afferma principi generali su genitorialità che hanno conseguenze anche per la Pma 

La sentenza della Consulta sulle adozioni afferma principi generali su genitorialità che hanno conseguenze anche per la Pma 

La sentenza della Consulta sulle adozioni afferma principi generali su genitorialità che hanno conseguenze anche per la Pma 

Gentile direttore,

la Sentenza n. 33/2025 del 21 marzo della Corte costituzionale sull’adozione inaugura una nuova storica primavera non solo circa l’ambito specifico (perché riconosce che anche i single possono essere sempre idonei ad adottare) ma soprattutto perché afferma principi generali circa la genitorialità che hanno conseguenze anche per la riproduzione assistita e quindi la clinica della riproduzione umana. La suprema Corte afferma infatti che “le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione”, per cui “la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare”.

Tale scelta può sì “sottendere diversi interessi”, ma “ove la genitorialità sia accessibile o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore”. Non c’è un “diritto alla genitorialità” perché “i presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale […] coinvolgono una pluralità di interessi” che tuttavia restano orientati al fatto che “il vincolo genitoriale […] è inscindibilmente correlato […] alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio”. Come oggi non è più “decisivo l’interesse a che il figlio abbia lo stesso patrimonio genetico dei genitori” (non vale più il divieto assoluto di fecondazione eterologa), così “se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura […] una interferenza non necessaria in una società democratica”.

D’altro canto la Corte rileva che non c’è più un unico status filiationis e pertanto non è “più necessario correlare tale status [di figlio] alla coppia di genitori uniti in matrimonio per poter assicurare all’adottato la più ampia protezione giuridica”. Anche per questo “l’aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso” richiesto da minori che già esistono e che necessitano di protezione familiare.

Poiché la stella polare che guida l’adozione è “assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore” (il “foyer stable et harmonieux” affermato fin dal 1967 dalla Convenzione di Strasburgo), e poiché “questa Corte ha rilevato che i richiamati principi costituzionali [3, 29, 30] «non vincolano l’adozione dei minori al criterio dell’imitatio naturae»”, che “anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione”, e che “il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante”, la CONCLUSIONE è che non si può continuare con “una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti”, anche perché ciò lede l’interesse del single “a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità”.

Prendendo atto dell’allargamento dei criteri di adottabilità attuati dalla Corte, in linea con quanto affermato dalla Consulta di Bioetica Onlus, noi riteniamo che la Sentenza sia apprezzabile e benvenuta perché assicura una maggiore tutela a chi adotta e che rispetta le aspirazioni alla genitorialità di tutti, inclusi i single – dichiarando nullo l’antico quanto obsoleto criterio dell’imitatio naturae. Questo è un punto decisivo, anche perché la L. 40/04 è informata a questo criterio.

Il passo compiuto dalla suprema Corte è storico e positivo, ma oltre all’affermazione alta dei criteri generali occorre ora razionalizzare al più presto tutto il percorso pratico, a cominciare dalle norme di rilascio del decreto di idoneità ai richiedenti da parte dei Tribunali dei Minori, per poi affrontare con celerità il riordino di tutto il sistema delle adozioni internazionali sia in Italia con gli attori presenti (la Commissione Adozioni Internazionali e gli Enti Autorizzati in primis), sia verso l’estero con la rivalutazione delle Convenzioni e dei Trattati bilaterali esistenti tra lo Stato di origine del minore e l’Italia. Auspicando che tutto ciò sia fatto in tempi brevi, ci rallegriamo nel vedere la grande apertura della nostra Costituzione alle nuove esigenze sociali, aspetto decisivo per garantire il rispetto per tutte le persone.

Maurizio Mori
presidente della Consulta di Bioetica Onlus
Paolo Briziobello
esperto in adozioni internazionali (Consulta di Bioetica Onlus)

25 Marzo 2025

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