Le Linee guida radiologiche e l’inevitabile caos che ne consegue

Le Linee guida radiologiche e l’inevitabile caos che ne consegue

Le Linee guida radiologiche e l’inevitabile caos che ne consegue

Gentile direttore,
le linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate ( art. 6, D. lgs. 187/2000) emanate il 9 novembre 2015, ad oggi hanno lasciato parecchi punti interrogativi ancora non risolti: hanno creato tanta confusione nella loro applicazione; sono interpretate in modi diversi in base alle esigenze e a seconda dei contesti  regionali e locali con l’inevitabile caos che ne consegue; non hanno fatto chiarezza quale ruolo debbono svolgere i protagonisti dell’area  radiologica (Medico richiedente, Medico prescrivente, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Medico radiologo e Fisico sanitario); sono sbagliate “nel merito e nel metodo”;  il risultato finale è che oggi regna caos e incertezza nei servizi di radiologia.
 
Il caos consiste nel fatto che ad oggi si continua a lavorare come prima dell’emanazione delle linee guida, cioè: si lavora in assenza del radiologo (strutture agiate o disagiate, ambulatori pubblici, regime di reperibilità, strutture private); l’informativa ed il consenso informato viene effettuata dal tecnico di radiologia e/o dal personale di accettazione; il principio di giustificazione e appropriatezza della prestazione radiologica non esiste perché il radiologo è assente (temporaneo/ permanente), impegnato o non si assume la responsabilità, in questo contesto chi rischi di più è il TSRM.
 
Inoltre bisogna dichiarare che le linee guida hanno creato due poli contrapposti, uno pro e uno contro.
 
Pro: ordine dei medici e sindacati dei medici. Contro : federazione nazionale TSRM, sindacati del comparto, Stefano Bonaccini in qualità di presidente delle regioni italiane e Luca Benci giurista “professioni sanitarie e biodiritto” .
 
Alla luce delle nuove direttive Euratom 2013/59 in materia di radioprotezione, era proprio necessario emanare le linee guida che hanno come riferimento un decreto legislativo non più valido? Non sarebbe stato più opportuno recepire il nuovo decreto e di conseguenza emanare le linee guida?
Al Ministro della salute Beatrice Lorenzin, pongo una domanda, come mai i rappresentanti delle regioni italiane che gestiscono la sanità sono contrari alle linee guida?
 
In quest’ultimo periodo mi sono domandato:
 
– se un ortopedico prescrive una radiografia delle mano per sospetta frattura, è di sua competenza l’appropriatezza e la giustificazione dell’esame radiologico? Secondo me si;
 
– il radiologo può mettere in dubbio l’operato dell’ortopedico? Secondo me no;
 
– l’ortopedico è in grado di leggere una radiografia? un esame TC? un esame di RM? secondo me si.
 
Se sostituisco l’ortopedico con un altro Medico specialista (urologo,neurologo,neurochirurgo,
cardiologo, pneumologo, chirurgo vascolare etc) mi chiedo, che ci sta a fare il radiologo? Ad oggi possiamo attestare che l’ecografia, l’angiografia, la neuroradiologia, la radiologia odontoiatrica e la radiologia complementare non sono prerogative assolute del radiologo, ha senso avere un cosi alto numero di radiologi?
 
Vincenzo Torrisi
Collegio Prov. TSRM di Catania

Vincenzo Torrisi

16 Marzo 2016

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