Ma l’Ordine difende i professionisti?

Ma l’Ordine difende i professionisti?

Ma l’Ordine difende i professionisti?

Gentile direttore,
a riguardo dell’insorto clima di sfiducia verso i vaccini anti-Covid, risulta quanto mai apprezzabile la congiunta iniziativa di «Position Statement sui comportamenti antiscientifici» recentemente pubblicata anche da QS. Una approvazione che discende anzitutto dal notare una forse inedita, compatta alleanza di entità che ultimamente hanno fatto discutere proprio per una carenza di comune identità e soprattutto di intenti e strategie ampiamente condivise.
 
Oltre tale “discontinuità”, l’occasione sarebbe quanto mai opportuna per porre l’attenzione su uno storico irrisolto limite – segnatamente in ambito sanitario – dell’operato degli ordini professionali, riguardante un atteggiamento prevalentemente “punitivo” , che in vero sarebbe contrastante uno dei compiti fondamentali cui ogni ordine, ossia quello della tutela della professionalità della categoria; funzione che certamente non può essere ristretta al solo ambito disciplinare, ma che dovrebbe essere invece funzionale in chiave garantista ad una funzione protettiva o difensiva.
 
E questo perché lo stesso professionista iscritto è di fatto esposto alla possibilità di abusi da parte di terzi, impersonabili dallo stesso datore di lavoro (quindi addirittura anche da enti pubblici nel caso dei dipendenti pubblici), fino al medesimo destinatario della opera professionale, come nel caso del contenzioso giuridico, che in campo sanitario costituisce un ambito di crescente importanza ed entità.
 
Attualmente il limite sostanziale a tale esercizio è costituito dal contenuto della lettera “e” c. 1, art. 3 del d. lsg. CPS del 13 settembre 1946, n. 233 – Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse (aspetto lasciato inalterato dalla legge di “modifica” dell’11 gennaio 2018, n. 3), laddove si indicano tra i compiti degli Ordini anche quello di: «interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse»
 
Oltre all’ambiguità del termine “interporsi”, laddove le eventualità di una controversia siano assai poco predeterminabili o “negoziabili”, si aggiunge la debolezza di tale dispositivo normativo, che non contempla alcuna vera garanzia a sostegno del professionista, che in caso di contenzioso legale, visto il “peso” pressoché trascurabile di tale eventuale “parere” che una Federazione Ordinistica (che pure agisce quale organo sussidiario dello Stato) potrebbe emettere, sarebbe costretto a nominarsi un proprio legale, ovviamente a proprie aggiuntive spese.
 
Per inciso, già anni fa Antonio Panti tramite l’Ordine dei Medici di Firenze, si domandava «A che serve l’Ordine?»; a quanto pare alle legittime questioni poste nel 2001 circa la sua utilità si stanno aggiungendo nuovi temi sociali e sociologici che certamente richiamano gli Ordini ad un “nuovo” ordine (si perdoni il voluto disimpegno semantico) forse mai prima esistito: ossia una assunzione di responsabilità che diventi completa.
 
Perché noti sia i valori di mission e vision che il campo di azione e responsabilità e soprattutto i divieti che i codici deontologici al pari e parallelamente alla norma di legge certamente sostengono, è evidente che un professionista sia sanzionabile in caso di condotte illegittime ma anche vulnerabile rispetto a una assai incerta valutazione sul suo corretto operato che un terzo inesperto possa sostenere.
 
Pertanto, garantire ad un professionista formato in seno alla Università un esercizio professionale indipendente, autorevole e certamente aderente alle norme di legge come anche ai precetti del codice deontologico, è un impegno che ogni ordine professionale deve – in questo preciso periodo e contesto storico – assumersi, anche nella ipotesi di dover difendere coloro che da sempre interpretano un atteggiamento ligio e scrupoloso, che però restano indifesi contro gli attacchi di una assai pericolosa, emergente moderna sofistica ignoranza.
 
Dott. Calogero Spada
TSRM – Dottore Magistrale

10 Novembre 2021

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