Massofisioterapisti e Elenchi speciali: chiarezza su status giuridico e percorso di equivalenza

Massofisioterapisti e Elenchi speciali: chiarezza su status giuridico e percorso di equivalenza

Massofisioterapisti e Elenchi speciali: chiarezza su status giuridico e percorso di equivalenza

Gentile Direttore,
A premessa invito tutti a leggere quanto scrivevo lo scorso 29.7.2024 su questa testata. Mio malgrado devo ripetermi: il mio intervento è finalizzato a fare chiarezza in merito all’attuale (non definitivo) status giuridico del massofisioterapista in qualità di “operatore di interesse sanitario”. Condivido quanto attualmente sancito dalla sentenza n.4579/2025 del Consiglio di Stato che conferma i principi sostenuti dal TAR Lazio con la n.15121/2024.

Premesso quanto sopra va tuttavia sottolineato che il riordino della figura del massofisioterapista iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento (ESE) non è terminato ma è attualmente in corso. O qualcuno, a nostra insaputa, ha trasformato gli elenchi ad esaurimento a permanenti? Pertanto nell’attuale situazione ed in via eccezionale, rispetto all’art.4 comma 2 della legge 42/1999 (come più volte specificato sia dal TAR Lazio che dal Consiglio di Stato nelle varie pronunce) e come correttamente prevede la legge n.145/2018, è stato permesso anche ai massofisioterapisti iscritti agli ESE di continuare a svolgere le proprie competenze “con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria” (sent. n.4513/2022 CdS) in attesa della chiusura dell’elenco speciale una volta riconosciuta a tutti i massofisioterapisti (iscritti) l’equivalenza.

In tal senso mi viene in aiuto proprio il TAR Lazio dove nella sentenza n.15121/2024 aveva pacificamente ricordato, ai ricorrenti MFT iscritti agli ESE, quanto segue: “Ferma restando la possibilità per costoro di accedere alle procedure di equivalenza, laddove ne sussistano i presupposti (si vedano sul punto i commi 5 e 6 dell’art. 1 del D.M. 9.8.2019 applicabili anche ai massofisioterapisti in base al rinvio di cui all’art. 5 co. 2 dello stesso D.M.).

In altri termini se da un lato la legge n.42/1999 prevedeva che per svolgere una professione fosse necessario il possesso di una laurea, di un titolo equipollente o equivalente, con l’introduzione all’art.4 dei commi 4 bis e 4 ter si è aggiunto il requisito esperienziale che si rivela una forma di compensazione necessaria, in vista della regolarizzazione della pregressa situazione di fatto (sent. n.4513/2022 CdS). Quindi i massofisioterapisti iscritti agli ESE attendono l’equivalenza stante l’inerzia attuale non solo delle Istituzioni.

Cosma Francesco Paracchini
Iscritto all’Elenco speciale ad esaurimento di Brescia n.24

30 Maggio 2025

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