Massofisioterapisti, una sanatoria piena di errori

Massofisioterapisti, una sanatoria piena di errori

Massofisioterapisti, una sanatoria piena di errori

Gentile direttore, sono sempre più convinto che avesse ragione quel tale sosteneva che la dote principale dei nostri politici sia la loro assoluta imperizia. Su tutto.

Gentile direttore,
sono sempre più convinto che avesse ragione quel tale sosteneva che la dote principale dei nostri politici sia la loro assoluta imperizia. Su tutto.

Questo, dopo aver letto gli emendamenti che cercano di risolvere la “vexata quaestio” dei “neo massofisioterapisti (neo MFT) che si sono continuati a formare, contro ogni logica, visto che i corsi abilitanti, del vecchio ordinamento, si erano chiusi dal primo gennaio 1996.

Certo che una soluzione per questi 5000 andrà trovata, come pure per la pletora di Massaggiatori e Capo Bagnini (Mcb), che regione Lombardia continua a sfornare ogni anno in barba al fatto che, l’unica cosa che dava legittimità al suo Dduo  n. 10043  del 6 ottobre 2009, che ne aveva aperto i corsi, e cioè sulla sentenza TAR Abruzzo n. 311/02, non esiste più perché bocciata dalla sentenza 3410/13 del Consiglio di Stato.

Ma se per questi una scappatoia, che permetterebbe, a regione Lombardia, di dare finalmente titoli validi, esiste e che per il sottoscritto, che non è nessuno, è individuabile nella figura dell’Operatore Termale previsto, questo sì, dall’articolo n. 9 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 sul “Riordino del settore termale”, non credo possano salvare “capre e cavoli”, per i neo MFT, gli emendamenti, presentati in Commissione Affari Sociali alla Camera al ddl delega sulla riforma delle professioni.

Che senso ha, infatti, citare il decreto, il 105 del 1997 che non esiste perché, anche se arrivato alla registrazione alla Corte dei conti, non è mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attribuendolo, per giunta, alla Sanita, quando era della Pubblica Istruzione?

Ma non è tutto. Come mai si cita ancora un articolo abrogato di recente ma nei fatti già modificato dalla legge 42 del 1999 e cioè l’articolo 1 della legge 403 del 1971?

Non voglio nemmeno entrare nel merito di quando si scrive:” possibilità di iscrizione dell’Albo dei fisioterapisti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; c) accesso ai percorsi di formazione post-base e specialistica”…ma non sanno che esiste un Ordine proprio dei Fisioterapisti?

Quanto agli “operatori della pletora” sarei proprio curioso di saper quanto tempo ci metterebbero gli avvocati delle assicurazioni, chiamati in causa anche solo per una banale caduta da un lettino, in un qualche stabilimento termale che magari impiega questo operatore, a scoprire le carte, non coprendo il danno?

Gianni Melotti
Già giornalista pubblicista e Ft in pensione  

05 Marzo 2026

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