Gentile Direttore,
con disappunto, da parte dei medici, è stata accolta la bocciatura dell’emendamento, presentato dalla senatrice Maria Cristina Cantù, con cui veniva previsto un contributo a favore dei familiari dei medici che hanno perso la vita nel combattere il virus del Covid 19.
“Si è trattato di una gratitudine negata ” dice il presidente degli Ordini dei Medici, Anelli. “Siamo passati dagli applausi all’oblio”, rileva tristemente il presidente dell’Enpam, Oliveti.
L’emendamento sarebbe stato un riconoscimento del profondo rammarico per le perdite subite e del dolore prodotto ai loro familiari. Familiari che, oltre che a perdere un loro Caro, si sono, spesso, trovati, in gravi condizioni anche economiche.
Ma accanto a questo doveroso risarcimento rimane, tuttavia, sospeso un atto moralmente da perseguire, con impegno, del riconoscimento dell’abnegazione prodotta dai tanti sanitari deceduti. Si tratterebbe dell’introdurre l’estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari colpiti e/o deceduti in conseguenza del contagio da Covid 19.
L'ordinamento stabilisce, infatti, alcune particolari indennità economiche in favore del personale civile e militare dello Stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa dell'espletamento del servizio.
L'esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei militari e delle forze dell'ordine e, anche in generale dei dipendenti pubblici, che siano rimasti invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività, ha, nel tempo, indotto il legislatore a coniare, infatti, la categoria delle “Vittime del Dovere” e a riconoscerne una serie di vantaggi economici aggiuntivi.
Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni ’80, per poi irrobustirsi, in particolare, con la legge 266 del 2005. L’articolo 3 della legge 466 del 1980 aveva incluso, in un primo tempo, nelle “Vittime del Dovere” i magistrati ordinari; i militari di carabinieri, guardia di finanza, pubblica sicurezza, polizia penitenziaria e corpo forestale; i vigili del fuoco; gli appartenenti alle forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso. Il comma 562, dell’articolo 1, della legge 266 del 2005 aveva, poi, ulteriormente esteso le categorie, comprendendo, tra i beneficiari, anche coloro che fossero deceduti o rimasti invalidi per particolari cause di servizio.
Si va dal contrasto alla criminalità allo svolgimento di servizi d’ordine pubblico, dalla vigilanza ad infrastrutture civili e militari alle operazioni di soccorso, fino alle attività di tutela dell’incolumità pubblica e alle azioni in situazioni d’impiego internazionale.
Il comma successivo dell’articolo in questione aveva, inoltre, previso la categoria degli “equiparati alle vittime del dovere”, identificandoli in quanti abbiano perso la vita o riportato infermità permanenti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura quali, fra altre, operazioni di soccorso e attività di tutela della pubblica incolumità.
Basterebbe quindi, senza dover attendere nuove disposizioni di legge, recuperare quanto recepito dallo stesso Governo, quale Ordine Del Giorno al provvedimento in discussione, per estendere ai medici caduti l’equiparazione alle vittime del dovere già prevista dagli attuali ordinamenti.
Una pronta risposta che sarebbe un atto di grande sensibilità politica, a fronte della devozione e dell’impegno di una categoria che ha pagato un prezzo altissimo per salvare le vite di tanti cittadini.
Claudio Testuzza