Responsabilità professionale. Più tutele per operatori e pazienti. Più oneri per assicurazioni e Asl

Responsabilità professionale. Più tutele per operatori e pazienti. Più oneri per assicurazioni e Asl

Responsabilità professionale. Più tutele per operatori e pazienti. Più oneri per assicurazioni e Asl

Gentile Direttore,
il ddl Gelli in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Le novità introdotte sono numerose, in gran parte positive e di notevole rilevanza pratica per tutti i soggetti coinvolti.
 
In primo luogo per il personale medico e paramedico, che viene considerato responsabile in via extracontrattuale per i danni cagionati ai pazienti nell’esercizio dell’attività sanitaria. Si chiude così definitivamente l’annoso dibattito giurisprudenziale in merito alla natura della responsabilità medica, si riduce il pesante onere della prova che gravava in capo al personale sanitario e si limitano le eventuali azioni di risarcimento del danno a soli cinque anni.
 
Diverso è invece il caso delle strutture sanitarie e socio sanitarie, che sono chiamate a rispondere nei confronti dei pazienti delle condotte dolose e colpose del proprio personale nei limiti di dieci anni, in via contrattuale e con un onere della prova più gravoso rispetto a quello dei soggetti esercenti la professione sanitaria. Le stesse potranno tuttavia rivalersi nei confronti di questi ultimi in ipotesi di dolo o colpa grave.
 
La legge chiarisce poi uno degli aspetti maggiormente controversi della legge Balduzzi, ovvero cosa siano le linee guida e le buone pratiche cui il sanitario deve attenersi, con la previsione dell’istituzione di un registro unico delle linee guida presso il ministero.
 
In secondo luogoper i pazienti, veri destinatari di questa norma, i quali avranno maggiori tutele, da un lato dettate dalla nascita della figura del Garante per il diritto alla salute cui rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario e del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità medica e, dall’altro, dall’introduzione, in caso di esperimento di eventuali azioni di risarcimento, in alternativa al già esistente tentativo obbligatorio di conciliazione, del c.d. accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite (previsto dall’art. 696-bis del codice di procedura civile).
 
Quest’ultimo strumento, maggiormente incisivo, poiché incardinato innanzi all’autorità giudiziaria, consente alle parti di raggiungere un accordo sulla base anche delle risultanze di una perizia tecnico-scientifica. In tale sede è inoltre previsto l’obbligo di formulare al paziente una proposta di risarcimento del danno.
 
In terzo luogoper le imprese assicuratrici. La legge prevede infatti l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria, claims made con retroattività decennale, per i danni da responsabilità medica sia per le strutture sanitarie che per gli esercenti la professione sanitaria.
 
Le imprese assicuratrici dovranno fornire prodotti assicurativi conformi a specifici requisiti che saranno delineati con un decreto ministeriale di prossima emanazione e saranno esposte all’azione diretta da parte dei pazienti.
 
Se quindi da un lato la riforma tende a tutelare maggiormente pazienti e personale sanitario, è evidente che l’esposizione al rischio risarcitorio per le aziende sanitarie e per le imprese assicuratrici risulta consistentemente incrementata.
 
 
Federica Bargetto
Avvocato e Associate Partner dello studio Rödl & Partner, Milano

02 Marzo 2017

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