Riforma Ssn, occorre ripensare alle specializzazioni per gli psicologi

Riforma Ssn, occorre ripensare alle specializzazioni per gli psicologi

Riforma Ssn, occorre ripensare alle specializzazioni per gli psicologi

Gentile Direttore, nelle ultime settimane la comunità professionale degli psicologi ha aperto un dibattito sul ruolo e la funzione delle specializzazioni nell’ambito del Servizio sanitario.

Gentile Direttore,

nelle ultime settimane la comunità professionale degli psicologi ha aperto un dibattito sul ruolo e la funzione delle specializzazioni nell’ambito del Servizio sanitario. Ho letto e ascoltato diversi interventi, anche in sede di audizioni parlamentari, relativi al ddl n. 2700, presentato dal Ministro Schillaci e dal Governo sulla riforma delle professioni.

Dispiace che le audizioni parlamentari non abbiano dato voce alle società scientifiche, anche se siamo convinti che sia comunque possibile far sentire la nostra voce.

Questa riforma è necessaria ed auspicabile.

Il dibattito che si sta sviluppando nelle rappresentanze istituzionali ed associative della comunità professionale degli psicologi sconta una semplificazione ed un mancato ed irrisolto approfondimento del pur importantissimo tema delle specializzazioni.

L’abbrivio che dà l’impulso alla discussione è corretto oltre che condivisibile. Si parte dal presupposto che la psicologia nel Servizio sanitario è chiamata a rispondere a bisogni di salute e benessere psichico sempre più ampi e che possiamo definire emergenti. Ma per rispondere a questi bisogni è indispensabile avere a disposizione dirigenti sempre più specializzati in settori ed ambiti che la realtà ci propone nella prevenzione, nell’assistenza, nella cura e riabilitazione, anche in funzione interdisciplinare. Da qui ne consegue la necessità di intervenire nell’ambito della formazione specialistica, individuando i campi di intervento della psicologia che richiedono una specifica formazione specialistica. Si tratta di un compito non facile che coinvolge numerosi soggetti dall’Accademia, alla comunità professionale, dalla committenza alle società scientifiche, dagli analisti ed esperti del settore agli stakeholder, alle Regioni, Parlamento e Ministero della Salute.

Stante questa premessa, assolutamente necessaria e che delimita il contesto, che è pubblico e nel quale ci si muove, è necessario individuare correttamente la fotografia dell’esistente, a partire dal contesto normativo che ci indica chiaramente le modalità e le procedure da seguire per discutere di specializzazioni.

L’inderogabile punto di partenza lo troviamo nelle Direttive che la UE ha emanato in materia di specializzazioni. Il riconoscimento e la conseguente attivazione di una specializzazione deve obbligatoriamente trovare la propria legittimazione normativa nelle direttive europee oppure deve essere prevista da specifiche norme contenute nelle leggi nazionali.

Ed il ddl di riforma delle professioni sanitarie diventa il luogo ed il veicolo normativo dove collocare questo tema se si vuole che il dibattito trovi una concreta ed effettiva ‘messa a terra’.

Ma quale è lo stato dell’arte e la realtà dalla quale la psicologia parte?

La distanza tra il punto di partenza ed il livello di fabbisogno di specializzazioni, reale e necessario, è siderale. Stiamo parlando di una distanza che, nei fatti, impedisce, non agli psicologi o alla psicologia di esprimere le proprie potenzialità, quanto piuttosto preclude ed ostacola il Servizio sanitario nella sua missione di intercettare ed intervenire in modo efficace sui bisogni di benessere e salute psicologica che oggi non possiamo più definire emergenti ma universalmente riconosciuti sia dai cittadini che dalla comunità scientifica.

Con quale strumento possiamo misurare la distanza tra una efficace offerta di salute psicologica e i bisogni, reali dei cittadini?

Uno strumento empirico è sotto i nostri occhi: il numero di specializzazioni attualmente riconosciute dalla legislazione.

Le specializzazioni, in tutti gli ambiti sanitari, costituiscono la rete di competenze professionali altamente qualificate necessarie e indispensabili per la reale tutela del diritto alla salute.

Oggi, la legge riconosce una sola specializzazione accessibile agli psicologi, la psicoterapia, così come previsto dall’art. 3 della legge n. 56/89.

Esistono poi ulteriori altre specializzazioni attivate dalle Università, che però presentano una peculiarità. Sono spendibili per accedere ai concorsi e riconosciute dal Servizio sanitario ad una condizione: devono essere equipollenti alla formazione specialistica in psicoterapia.

Le suddette specializzazioni possono essere definite tali solo se garantiscono la formazione specialistica in psicoterapia e per garantire questa formazione specialistica il piano di studi deve prevedere almeno 60 CFU, su un totale di 300, dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche.

Sono specializzazioni che non godono di una reale vita autonoma perché, in assenza del riconoscimento dell’equipollenza alla specializzazione in psicoterapia, non sarebbero riconosciute dal Servizio sanitario e non consentirebbero agli specializzati, l’accesso ai concorsi.

Corollario a questa condizione: se un’Azienda sanitaria, volesse bandire un concorso nell’ambito della “Psicologia dell’età evolutiva e pediatrica” non potrebbe perché non può indicare tra i titoli di accesso la sola ‘Specializzazione in Psicologia dell’età evolutiva e pediatrica’.

Il meccanismo delle equipollenze non modifica la tipologia ed il numero di specializzazioni.

Nonostante le specializzazioni ‘equipollenti’ l’unica specializzazione è, e resta, quella in psicoterapia. L’unica prevista da una legge dello Stato.

Si tratta di specializzazioni universitarie equipollenti alla specializzazione in psicoterapia la quale non è neppure esclusiva e riservata al profilo professionale dello psicologo perché è in condivisione con il profilo professionale medico, così come previsto dalla legge.

Questa peculiarità fa si che il profilo professionale di psicologo nel servizio sanitario, sia l’unico, tra tutti i profili professionali della dirigenza sanitaria, a non avere accesso a specializzazioni esclusive e riservate.

La totale assenza di specializzazioni ultronee alla psicoterapia, impedisce al Servizio sanitario, di fornire le risposte più adatte ai nuovi bisogni di salute e benessere psicologico.

Si sente parlare della necessità di nuove specializzazioni. Corretto. Ma per ‘nuove’ specializzazioni dobbiamo, obbligatoriamente, intendere anche tutte le specializzazioni che oggi sono attive, ma che di fatto esistono esclusivamente come variante (equipollenti) all’unica specializzazione attualmente riconosciuta dalla legge: la psicoterapia.

Purtroppo ad un tema complesso si risponde, e lo vediamo dalle proposte che stanno arrivando sui tavoli dei decisori politici, in un modo che denota una non chiara e approfondita conoscenza della complessità della questione.

In estrema sintesi la proposta di risoluzione del complesso tema della specializzazioni e della necessità di allargare la capacità del Servizio sanitario di intercettare i bisogni di salute e benessere psicologico dei cittadini dotando gli psicologi di nuovi e più efficaci strumenti di analisi e di intervento sembra essere la seguente: i problemi della formazione specialistica degli psicologi si risolvono aggiungendo 4/5 nuove specializzazioni alle otto già attivate dalle nostre università.

La somma non risolve i problemi se prima non si comprende come mai le otto specializzazioni che da tempo sono state attivate non sono riuscite a garantire al Servizio sanitario una maggiore efficacia e strumenti di intervento maggiormente efficaci.

Oggi, con otto specializzazioni e domani con 12 continueremo ad assistere a concorsi per psicologi che richiedono ai partecipanti una conoscenza assolutamente ‘generalista’, senza alcuna particolare specializzazione. E continueremo a vedere aziende sanitarie che assumono psicologi da poter utilizzare in qualsiasi servizio senza distinzione di competenze. Per fare un esempio è come se l’azienda sanitaria assumesse un medico, specialista in ortopedia e poi lo potesse utilizzare in cardiologia, chirurgia toracica o qualsiasi altro settore della medicina.

È proprio ciò che avviene per gli psicologi.

Facciamo nostre le finalità espresse nel comma1 dell’art. del ddl n. 2700 presentato dal Ministro Schillaci e dal Governo: “Al fine di potenziare il Servizio sanitario e di assicurare la disponibilità delle risorse umane necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza …”

Noi riteniamo che assicurare la disponibilità delle risorse umane necessarie non sia solo un problema quantitativo, ma debba essere anche qualitativo.

In quanto società scientifica abbiamo il dovere di evidenziare gli aspetti correlati alla qualità dei dirigenti psicologi, e le specializzazioni ne costituiscono un elemento essenziale ed imprescindibile.

Mario Sellini

Presidente Società Scientifica Form-AUPI

Mario Sellini

11 Febbraio 2026

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