Sanità integrativa e libertà di scelta

Sanità integrativa e libertà di scelta

Sanità integrativa e libertà di scelta

Gentile Direttore,
nell’ambito della discussione sulla gestione della sanità integrativa/sostitutiva desideravo segnalare il terzo livello di criticità. Il primo è quello sul quale ampiamente si dibatte e che ha evidenziato le conseguenze derivanti dall’affermarsi del terzo pilastro: prevalenza di prestazioni sanitarie sostitutive rispetto alle integrative, iniquità, consumismo sanitario, aumento della spesa sanitaria pubblica e privata, riduzione delle risorse destinate al SSN, peggioramento della qualità, inappropriatezza, malasanità.
 
Il secondo livello riguarda quelle situazioni nelle quali il lavoratore è obbligato a sottoscrivere l’iscrizione al fondo a scapito dell’incremento di stipendio, TFR e fondo pensione.
 
Il terzo livello di criticità riguarda la modalità di gestione del fondo sanitario che rischia di cozzare con quanto previsto dall’art. 27 del Codice di Deontologia medica e, soprattutto, dagli artt. 3, 32 e 41 della Costituzione Italiana: la libertà di scelta del medico curante.
 
Per capire il problema è bene spiegare in quale modo il terzo pagante configura la gestione delle prestazioni sanitarie. In molti contratti collettivi sul lavoro si prevede da parte del lavoratore l’obbligo d’iscrizione al fondo. Nell’ambito di quest’obbligo spesso consegue l’adesione all’assistenza diretta piuttosto che all’indiretta.
 
Tradotto, con l’assistenza diretta l’iscritto può rivolgersi solo ai medici/strutture convenzionate, mentre nell’assistenza indiretta potrebbe rivolgersi al medico di sua scelta. A tale riguardo, anche se in un altro contesto, esistono delle sentenze dove si evince che: “Se è vero che l’accordo collettivo subordina l’interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola dell’accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.”
 
Non sono un avvocato, né tanto meno un costituzionalista, ma il buon senso e la ragionevolezza mi suggeriscono che sarebbe auspicabile una riflessione e un pronunciamento da parte della Fnomceo che ha come scopo precipuo la difesa del diritto alla salute dei cittadini.
 
Nick Sandro Miranda

18 Aprile 2019

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