Specializzazioni penalizzanti per Fisici medici e Farmacisti ospedalieri

Specializzazioni penalizzanti per Fisici medici e Farmacisti ospedalieri

Specializzazioni penalizzanti per Fisici medici e Farmacisti ospedalieri

Gentile Direttore,
il decreto legge 42/2016, approvato di recente, rischia di penalizzare le Scuole di Specializzazione per i fisici medici e i farmacisti ospedalieri. Questo decreto legge, infatti, deroga l’art.8 della L. 401/2000, intaccando il diritto ai contratti di formazione per le Scuole di Specializzazione d’Area Sanitaria. Questa norma rischia di interessare anche le Scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera, confliggendo con il recente riordino già effettuato dal DM n. 68 del 04/02/2015 in cui sono state inserite Fisica Medica, Farmacia Ospedaliera e tutte le specializzazioni mediche ed odontoiatriche.

La deroga prevista dall’art 2-bis del DL 42/2016 (“Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”), nel caso fosse applicata anche alle scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera, andrebbe a generare due scenari: da una parte verrebbe ingiustamente negato il diritto ai contratti di formazione, dall’altra salterebbero i tetti numerici delle iscrizioni, con il pericolo concreto che le Università aumentino i posti messi a bando senza limitarne il numero, con inevitabile scadimento della qualità della formazione specialistica e la produzione di un surplus di specialisti difficilmente assorbibili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Quindi, come conseguenza all’articolo 2-bis del Dl 42/2016, Le Università potrebbero avviare liberamente le scuole di specializzazione senza richiedere ulteriori investimenti alla finanza pubblica e quindi continuando a non ottemperare il diritto ai contratto di formazione.

Il Dl 42/2016 deroga una “norma saggia” contenuta nell’articolo 8 della legge 401/2000 secondo cui le Università dovevano avviare le scuole di specializzazione con accesso a numero chiuso, proporzionale all’effettivo fabbisogno. Alla puntuale stima dei fabbisogni hanno contribuito anche le associazioni di professionisti, le società scientifiche e le sigle sindacali.

A quasi un mese dall’approvazione del Dl. 42/2016, restiamo ancora in attesa di una risposta, da parte dei Ministri, alle richieste di chiarimento trasmesse dalle sigle sindacali, in unicum con le rispettive società scientifiche.

Urge un netto distinguo per le Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Fisica Medica rispetto a quanto disposto dall’articolo 2-bis del DL 42/2016, riconoscendo i contratti di formazione come già in diritto per gli Specializzandi Medici, con i quali condividiamo strette analogie formative e sinergie assistenziali.

Alessandro Loria
Rappresentante degli Specializzandi Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM)



 


Roberto Langella
Rappresentante Nazionale Specializzandi Farmacia Ospedaliera

A. Loria, R. Langella

30 Giugno 2016

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