Taglio fatale all’alluce: anziana muore dopo la pedicure. Appello dei podologi a Grillo

Taglio fatale all’alluce: anziana muore dopo la pedicure. Appello dei podologi a Grillo

Taglio fatale all’alluce: anziana muore dopo la pedicure. Appello dei podologi a Grillo

Gentile Direttore,
è di questi giorni la notizia apparsa sulla stampa locale di Treviso riguardante il fatto che un'infezione partita dall'alluce del piede sinistro è stata considerata la causa che ha portato al decesso di Maria Buso, 82enne moglianese morta lo scorso 5 maggio all'ospedale Ca' Foncello. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, a rendere ancor più tragico il decesso dell'anziana signora sarebbe il fatto che l'infezione all'alluce sarebbe partita da un piccolo taglio non medicato al termine di una normalissima pedicure. 
 
Quanto accaduto è solo l’ultimo in ordine temporale, dei tanti casi che si sono succeduti nel corso degli anni e che l’AIP ha provveduto, tramite il proprio legale, a denunciare alle strutture sanitarie e non di volta in volta coinvolte. Alla base di casi analoghi, vi è il fatto che nelle RSA per avere un risparmio in termini economici non viene prevista la presenza del Podologo, ma bensì quella dell’estetista che in base alla Legge 1/90 dovrebbe svolgere pedicure estetico. 
 
Con ciò, fatto molto grave, non si applica quanto prevede la normativa di settore, ossia: – il Podologo, in possesso della Laurea abilitante, è il professionista sanitario al quale è riservata la trattazione terapeutica delle patologie del piede, in conformità al D.M. n. 666/1994. 
 
Attualmente, oltre che i titoli universitari di Podologo, Diplomi Universitari e Lauree, i titoli abilitanti all’esercizio della professione sanitaria di Podologo sono quelli elencati al D.M. MURST Sanità del 27.7.2000, pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 195 del 22.8.2000. Alla luce di tale normativa, da coordinare con le previsioni di cui al D. Lgs. n.502/1992, alle Leggi n. 42/1999 e n. 251/2000, al Decreto del Ministro della Sanità 29.3.2001 e alla Legge n. 43/2006 – a mezzo dei quali è stato attuato il percorso di istituzionalizzazione delle Professioni sanitarie diverse da quella medica – la cura del piede è riservata al Podologo quale esercente tale specifica attività sanitaria. Dunque, alla luce di quanto precede, in nessun modo sussiste la possibilità di giustapporre il Podologo al pedicure o estetista, le cui attività (o mestieri) rientrano nell’ambito dell’artigianato e non hanno alcun ancoraggio al campo della salute, essendo invece disciplinate da altre norme, contenute nella Legge n. 1/1990.
 
Dunque, la presenza del Podologo nelle RSA garantisce la corretta cura delle patologie del piede, e favorisce così una deospedalizzazione e notevoli risparmi a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
 
L’AIP vuole sollecitare il Ministro della Salute, Giulia Grillo affinchè siano promosse con maggiore frequenza, e non solo dopo casi gravi di decesso come quello avvenuto in provincia di Treviso, indagini ispettive da parte dei Nas nelle RSA, con l’obiettivo di verificare che in tali strutture ci sia la presenza delle giuste figure professionali sanitarie.
 
Mauro Montesi
Presidente onorario Aip

Mauro Montesi

24 Maggio 2019

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