Tecnici e medici radiologi fuorilegge? Ma non diciamo sciocchezze

Tecnici e medici radiologi fuorilegge? Ma non diciamo sciocchezze

Tecnici e medici radiologi fuorilegge? Ma non diciamo sciocchezze

Gentile Direttore,
la lettera “Tecnici e medici radiologi. Siamo tutti fuori legge?” a firma del  Dott. (tsrm) Claudio Matteucci denuncia una situazione di mancato rispetto del D.lgs. 187/00 “nella quasi totalità delle radiologie italiane” per l’esecuzione sistematica di esami radiologici non giustificati. Senza voler sanare o scusare comportamenti impropri che possono avvenire in alcuni casi in ogni situazione medico-sanitaria, è tuttavia inaccettabile una denuncia generica ed approssimativa di questo tipo che non rispecchia quanto vissuto in prima persona, nei miei oramai 10 anni di attività professionale.
 
Tutte le buone pratiche attualmente in uso nelle strutture sanitarie, ed anche i documenti congiunti tra le associazioni dell’area radiologica, tsrm compresi, riconoscono il valore della presenza contestuale medico radiologo-tsrm nella struttura. Questa presenza ha nel lavoro quotidiano, non fuorviato da polemiche strumentali di piccoli gruppi, il valore di un’integrazione nel rispetto di un lavoro comune svolto nell’interesse delle persone e della loro protezione.
 
Gioverà peraltro ricordare che la recente direttiva europea 2013/59 nulla modifica di quanto previsto dal D.lgs. 187/2000, base della sentenza del TAR FVG.
La giustificazione preliminare di qualsiasi prestazione radiologica (“semplice” o “pratica speciale” che sia) è parte integrante dell’Atto Medico Radiologico e rappresenta, insieme all’ottimizzazione, uno dei principi cardine della radioprotezione medica.
 
Il lavoro “in squadra” di tutte le figure professionali coinvolte nell’Area Radiologica (Medico Radiologo, TSRM, Fisico Medico), ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, garantisce non solo il rispetto della normativa ma soprattutto una prestazione di qualità.
 
A fronte di un tumultuoso aumento del numero di esami radiologici eseguiti ogni anno in Italia (stimato in circa 100 milioni/anno) il D.lgs. 187/00, grazie alla doppia giustificazione della procedura, del medico prescrivente in prima istanza e del medico radiologo all’atto dell’esecuzione dell’indagine, ha consentito di mantenere la stima della dose pro-capite da prestazioni radiologiche della popolazione italiana a livelli molto più bassi rispetto ad altre realtà dove tale normativa non è applicata (circa 1,1 mSv/anno vs 3 mSv/anno degli USA).
 
Non c’è dubbio che questo sia l’ottimo cui tendere e non deve fungere da alibi o scusante l’osservazione che non sempre avvenga. Non è che consentiamo di passare con il rosso al semaforo perché vediamo che molti lo fanno!
 
Le riflessioni fatte dal Dott. (tsrm) Matteucci non tengono inoltre conto di tutte le sfaccettature che spesso rendono complesse e uniche anche le “banali” e comuni procedure radiologiche, ad esempio l’rx torace, portando ad una “de-personalizzazione” clinica della prestazione medica.
 
Che l’rx torace sia una indagine appropriata nel sospetto di focolaio infettivo non vi è ombra di dubbio, ma una giustificazione aprioristica sulla base della sola prescrizione non è accettabile. L’appropriatezza dell’indagine non tiene conto, ad esempio, di un precedente esame radiografico eseguito poche ore prima che rende ingiustificata l’esecuzione di un nuovo esame. Oppure mentre in alcuni Pazienti immunocompromessi potrebbe essere più indicata l’esecuzione di un esame TC torace, in altri potrebbe essere più che sufficiente l’rx torace.
Si deve inoltre ricordare che secondo l’ICRP 105 “la giustificazione di una procedura sanitaria non conduce necessariamente alla stessa scelta della procedura migliore in tutte le situazioni” e questa scelta può essere fatta solo da chi ha la responsabilità clinica del Paziente.
 
Bisogna  tenere presente che l’attuale normativa prevederebbe la formulazione da parte del medico prescrivente del solo quesito clinico lasciando al medico radiologo la scelta di quale prestazione radiologica eseguire. Tuttavia il prescrivente è obbligato, per ragioni amministrative determinate dall’uso obbligatorio del tariffario nomenclatore, a indicare non solo il quesito clinico ma anche la prestazione che ritiene più appropriata.
 
Solo un corretto rapporto clinico tra specialisti può fornire il necessario supporto professionale utile ad individuare un fattore correttivo nella comune ricerca di una più completa appropriatezza
 
Concludo dicendo che nella applicazione delle leggi di radioprotezione il ruolo del Medico Radiologo nella giustificazione dell’esame, in grado di risparmiare  radiazioni ionizzanti al Paziente, sottolinea e financo esalta la figura del TSRM nell’ottimizzazione dell’indagine, con la finalità di ottenere una indagine diagnostica con la minor dose possibile di radiazioni.
Rifiutiamo un modello di assistenza automatica in cui i pazienti sarebbero parte di una catena produttiva industriale il che, per fortuna, è ben lontano dalla realtà quotidiana e dal Modello di personalizzazione delle cure che ci è stato insegnato. Rispetto a questo non solo non siamo fuori legge, ma anzi i nostri dirigenti stanno lavorando per costruire un modello che comporti un ulteriore progresso, proprio sulla base delle recenti sentenze.
 
Andrea Magistrelli
Medico Radiologo

11 Marzo 2015

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