Via il tetto retributivo, anche per la dirigenza della sanità pubblica

Via il tetto retributivo, anche per la dirigenza della sanità pubblica

Via il tetto retributivo, anche per la dirigenza della sanità pubblica

Gentile Direttore,
il successo di una sanità pubblica sempre più efficiente passa dalla qualità della sua governance e dalla valorizzazione della managerialità. In questo contesto si inserisce anche il tema della giusta retribuzione della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Del resto è noto quanto il settore della Sanità abbia subito, negli anni, gli effetti delle politiche di contenimento della spesa pubblica, ponendo con urgenza anche l’esigenza di adeguare le retribuzioni delle alte professionalità che oggi operano nel servizio pubblico, fronteggiando il rischio di dispersione legato alla concorrenza del settore privato e alla fuga verso altri Paesi.

In questo quadro va riletta la sentenza n. 135 del 2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non più legittimo il tetto retributivo stabilito nella misura fissa ed immutabile pari a 240 mila euro annui.

I Giudici della Consulta hanno evidenziato che la disposizione che ha introdotto tale soglia massima alla retribuzione dei pubblici dipendenti (art. 13, comma 1, d. l. n. 66/2014) poteva trovare giustificazione soltanto nel contesto della grave crisi finanziaria degli anni 2011-2014, trattandosi di misura straordinaria e temporanea volta a fronteggiare gli effetti di quella crisi.

Ma, con il trascorrere del tempo, la misura in questione ha definitivamente perso il carattere della temporaneità, facendone venire meno la sua compatibilità con i principi costituzionali.

E’ da dire che l’illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma è stata dichiarata dalla Corte perché “in contrasto con il principio di indipendenza della Magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.”.

A causa di questa specifica motivazione, gli stessi mass media hanno per lo più riportato la notizia della sentenza ponendo in risalto principalmente gli effetti che essa produce nell’ambito della Magistratura.

Senonché, in questa sede, è necessario sottolineare che l’incostituzionalità della norma riguarda tutti i rapporti di lavoro che erano ricompresi nel suo campo di applicazione, e quindi opera anche per tutti i dirigenti la cui retribuzione sia a carico della finanza pubblica.

Ed infatti, come la Corte ha precisato, “avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale e senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di lavoratori che ricevono una retribuzione o un compenso dalla Pubblica Amministrazione”, gli effetti dell’annullamento della norma non possono che “riguardare tutte le categorie assoggettate al tetto”.

Pertanto, per dare corretto seguito alla decisione della Corte, il Consiglio dei Ministri, tramite decreto del suo Presidente (da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), è ora tenuto a provvedere alla ridefinizione del tetto retributivo per tutti i dirigenti della pubblica amministrazione cd. “allargata”, a tal fine tenendo conto quanto meno dell’originario parametro che il d. l. n. 201/2011 aveva fissato mediante rinvio mobile al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

In linea teorica non il Governo, ma solo il legislatore potrebbe adottare nella sua discrezionalità “soluzioni diverse”, “ad esempio differenziando il tetto per categorie”. Ma una siffatta ipotesi, secondo la stessa Corte Costituzionale, potrebbe comportare analoghe criticità sul piano della compatibilità costituzionale, in particolare con riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), al principio della necessaria proporzionalità della retribuzione con la quantità e la qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.), nonché al principio del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Alla luce di tali principi, ed anche per una fondamentale esigenza di equità, non sarebbero giustificabili soglie massime differenziate tra manager e alti dirigenti che, pur in ambiti diversi, prestano la loro elevata professionalità al servizio della “cosa pubblica”, svolgendo funzioni che hanno un impatto diretto su servizi di interesse generale per la collettività e comportano l’assunzione di un corrispondente elevato livello di responsabilità personali.

Crediamo, in particolare, che in questa prospettiva non si potrà non avere una prioritaria attenzione alla situazione della dirigenza della Sanità pubblica, la cui funzione primaria e cruciale non richiede di essere qui illustrata, essendo direttamente volta a garantire la tutela di un fondamentale diritto costituzionale (art. 32 Cost).

Fabrizio d’Alba
Dg Aou Policlinico Umberto I di Roma
Presidente Nazionale Federsanità

Prof Giampiero Proia
Ordinario di diritto del lavoro presso l’ Università Roma Tre

08 Agosto 2025

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