Gentile Direttore,
gli episodi di violenza troppo spesso vengono automaticamente associati alla malattia mentale. Il pregiudizio sulla pericolosità delle persone con disturbi psichiatrici, mai realmente sopito dopo la legge 180, riemerge in occasione di eventi di cronaca nera, come spiegazione rassicurante. “Solo un matto poteva fare un’azione del genere”. Eppure le evidenze scientifiche non confermano questa associazione.
Certamente anche chi soffre di disturbi mentali può commettere reati anche gravi, ma non in frequenza maggiore rispetto alla cosiddetta popolazione normale. Un aumento statistico significativo è stato riconosciuto solo in caso di associazione con l’uso di sostanze e di abusi nell’infanzia. In altre parole, la violenza è una condizione umana. Basti pensare alla storia dell’umanità, anche contemporanea. Infatti, i tassi assoluti di crimini violenti in un periodo di 5-10 anni sono inferiori al 5% nelle persone con disturbi mentali (The Lancet Psychiatry 2021).
Eppure oggi aleggia il rischio del ritorno del mandato del controllo sociale non più ai manicomi ma ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Quante volte viene chiesto il TSO per persone con comportamenti antisociali nei condomini o per strada, oppure anche semplicemente in caso di barbonismo? Quante volte le forze di polizia non intervengono anche in caso di un imminente reato laddove la persona ha un disturbo mentale, non solo per strada ma anche nei servizi di salute mentale territoriali, negli Spdc, negli Istituti Penitenziari e nelle stesse REMS?
Certamente il sistema salute mentale pubblico si deve prendere in carico le persone con disturbi mentali anche quando hanno commesso reati e laddove sussistono le condizioni dettate dalla legge anche attraverso lo stesso TSO. Ma c’è la necessità di riaffermare con forza che il TSO non è uno strumento preventivo o repressivo nei confronti delle persone giudicate pericolose e che se una persona con un disturbo mentale sta commettendo un reato non compete ai sanitari l’uso della forza per impedirlo.
In questo ambito, ultimamente sono stati pubblicati due atti che costituiscono strumenti importanti, anche in termini di posizione di garanzia per gli operatori della salute mentale, e non solo.
La Corte Costituzionale con la Sentenza n.76 del 5 maggio 2025 ha modificato in parte la procedura del TSO rendendo obbligatorio la comunicazione del provvedimento del sindaco al paziente, sentirlo tramite il giudice tutelare prima della convalida e notificarne il decreto. Si tratta di un rafforzamento dei diritti di una persona sottoposta a TSO, alla quale può essere limitata la libertà solo se sussistono le condizioni sanitarie previste dagli articoli 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978. Tra queste non è prevista la pericolosità per sé o per gli altri. Anzi nello stesso provvedimento della Corte si sottolinea che l’originario pregiudizio di pericolosità, previsto nella legge manicomiale n. 36 del 1904, è stato superato dalla legge 180 del 1978, recepita nella 833, e viene testualmente affermato che “il trattamento sanitario obbligatorio è finalizzato solo alla tutela della salute del paziente e non alla difesa sociale”.
Per quanto concerne l’obbligo di intervento da parte delle forze di pubblica sicurezza per la tutela dei cittadini e la prevenzione dei reati, già sancito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – RD 773/1931) è stato integrato dall’art 1 della legge 121/1981 laddove definisce la funzione di pubblica sicurezza “diretta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e a prevenire e reprimere i reati”. Si tratta di norme che dovrebbero valere anche in caso di azioni di una persona con disturbi mentali che sta per commettere o sta commettendo un reato. In questo senso è appena intervenuto Il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 (PANSM)-, pubblicato sulla G.U. n.28 del 4 febbraio 2026.
Nel capitolo 4 del PANSM si prevede che nei casi di aggressività manifesta ovvero potenziale e imminente “è compito delle Forze dell’Ordine agire per un’azione a carattere repressivo ovvero preventivo, ove necessario, adeguatamente proporzionata all’evento stesso”. Si tratta di un’azione “finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità del soggetto ovvero degli altri soggetti presenti, ivi compresi gli operatori sanitari, indipendentemente dalle eventuali alterazioni delle facoltà mentali del soggetto aggressivo”.
Si tratta di un principio “applicabile senza distinzioni di sorta in qualsiasi luogo, pubblico o privato, territoriale o spedalieri”. Ancora più chiaramente il PANSM prevede che “In presenza di un soggetto che sta compiendo atti di violenza nei confronti di sé stesso, di astanti o del personale intervenuto o presente, o che si trovasse nell’imminenza di attuare tali agiti comportamentali, è compito dell’operatore di Polizia provvedere alla prevenzione/repressione del reato con una proporzionata azione di contenimento per garantire le condizioni di sicurezza, anche se il soggetto violento sia affetto da alterazioni delle facoltà mentali”. Invece, il personale sanitario “è sempre orientato alla cura dei quadri clinici eventualmente diagnosticati e può prevedere un contenimento farmacologico dell’aggressività secondo linee di indirizzo condivise. Non è competenza del personale sanitario la gestione dell’aggressività fisica manifesta, se non nelle more dell’art. 52 del Codice Penale, relativo alla legittima difesa o all’ art. 54 relativo allo “Stato di necessità”.
Il PANSM prevede anche la collaborazione con le Forze dell’Ordine per comportamenti violenti o aggressivi: “Indipendentemente dalle motivazioni della condotta aggressiva di un soggetto nei diversi contesti, siano esse ospedaliere o territoriali, riconducibili alle attività del DSM, al fine che l’intervento richiesto sia effettuato in modo efficace, rapido e sicuro, consentendo l’inizio dei trattamenti necessari alla cura della patologia di base, è necessaria la presenza delle forze dell’ordine fino al venir meno del comportamento aggressivo. È necessario che ci sia tempestività e dettaglio di comunicazione fra gli attori coinvolti al fine di una collaborazione fattiva che permetta sia interventi efficaci, che tempi d’intervento ridotti al minimo. In tal senso si auspica la stesura di protocolli condivisi con un intervento prioritario da parte delle FFOO per queste situazioni che permetta di ridurre concretamente il pericolo di aggressione per i sanitari o altre persone presenti (es degenti), in particolare all’interno delle strutture ospedaliere”.
Nel PANSM viene anche ribadito in caso di TSO “L’eventuale necessità di coercizione fisica del paziente non collaborante/aggressivo dovrà essere attuata, in ottemperanza di una ordinanza del Sindaco, dalla Polizia Locale coadiuvata, ove necessario, dalle Forze di Polizia”.
In conclusione con il PANSM 2025 -2030 si riafferma che gli operatori della salute mentale hanno compiti sanitari di cura e non di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati anche quanto gli autori sono persone con disturbi mentali.
Più in generale vanno respinti la psichiatrizzazione della violenza, il mandato ai dipartimenti di salute mentale del controllo e della difesa sociale, della sicurezza pubblica così come i compiti di custodia. Va, invece, riaffermata la funzione di cura e di tutela della salute mentale da parte degli operatori dei DSM.
Massimo Cozza
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2