Costi standard sanitari. Ecco perché le Regioni hanno detto no all’intesa

Costi standard sanitari. Ecco perché le Regioni hanno detto no all’intesa

Costi standard sanitari. Ecco perché le Regioni hanno detto no all’intesa
In un documento reso noto oggi spiegate le motivazioni della mancata intesa lo scorso 30 ottobre. Sotto accusa i criteri previsti dalla bozza di decreto del ministero. Le proposte di modifica accolte quasi tutte dal Mef.

Durante la Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre si è registrata la mancata intesa sul Dpcm relativo ai costi standard in sanità. 
Si riporta di seguito un documento della Conferenza delle Regioni dove si evidenziano gli esiti del confronto in relazione agli emendamenti proposti.
 
Intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
In grassetto corsivo l’esito in Conferenza Stato-Regioni dove è stata espressa la mancata Intesa.
 
Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato–Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel ribadire l’importanza di definire quanto prima i costi standard e confermando alcune criticità contenute nel D.lgs. 68/2011 tra cui: l’esclusione, tra quelle eligibili, delle Regioni in piano di rientro per ragioni che esulano dall’equilibrio economico del settore sanitario; l’individuazione dell’anno di riferimento in luogo del triennio; l’incoerenza normativa in tema di ammortamenti sterilizzati rispetto ad D.lgs. n. 118/2011, esprime l’Intesa subordinata all’accoglimento delle proposte emendative sottoriportate.
 
Nel caso il numero delle Regioni in equilibrio economico non fosse pari a 5, è necessario considerare entrambi i criteri previsti ai commi 5 e 12 dell’art. 27 del D.lgs. 68/2011 (rappresentatività geografica e miglior risultato economico) in quanto, nell’individuazione delle Regioni eligibili, la normativa in vigore già prevede che bisogna tenere conto sia dell’esigenza di garantire prioritariamente la rappresentanza geografica che del minor disavanzo. Inoltre nel d.lgs 68/2011 è previsto all’art. 27 comma 6 lett. c) che i costi sono depurati della quota relativa ai livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali. Pertanto, vengono proposti i seguenti emendamenti :
 
1) Al punto 1.1. dell’allegato 1 lett. b) al termine del periodo aggiungere la frase:” i costi sono depurati della quota relativa ai livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali”; Il MEF ha proposto una riformulazione dell’emendamento a suo avviso non corretto tecnicamente con: “ i costi sono sterilizzati della quota registrata in entrata relativa al finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali”. La riformulazione è stata accolta dalle Regioni.
 
2) al punto 1.2 dell’allegato 1 aggiungere alla fine della frase la seguente espressione; “, assicurando prioritariamente il criterio della rappresentatività in termini di appartenenza geografica, di cui al comma 5 dell’art. 27 del d. lgs. 68/2011.”;il MEF non ha accolto l’emendamento.
 
3) al punto 2.2.1. dell’allegato 1, eliminare alla prima riga l’inciso: “, a parità di punteggio,”. Il MEF ha accolto l’emendamento.
 
Si precisa, infine, che le Regioni in equilibrio economico sono individuate non sulla base di dati provvisori rilevati al quarto trimestre, ma a seguito dell’accertamento dei risultati relativi alla chiusura del secondo esercizio precedente a quello di riferimento, rilevati, nei termini previsti dalla normativa vigente, dai modelli ministeriali di rendicontazione economica del consolidato regionale. Il MEF ha condiviso la precisazione.
 

06 Novembre 2012

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