L’ATS autorizza liquidazione indennità Covid per medici emergenza sanitaria territoriale

L’ATS autorizza liquidazione indennità Covid per medici emergenza sanitaria territoriale

L’ATS autorizza liquidazione indennità Covid per medici emergenza sanitaria territoriale
Le risorse disponibili sono pari a 500.000 euro da ripartire in due annualità: 250.000 euro per l’anno 2020 ed 250.000 euro per l’anno 2021. Le indennità saranno quantificate nella misura massima pro capite di 2.000 euro lordi per l’anno 2020 e 2.000 euro lordi per l’anno 2021, ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale che hanno svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo dell’emergenza. I criteri di ripartizione sono previsti da delibera ATS.

Buone notizie per i medici dell’emergenza sanitaria territoriale. A distanza di quasi sette mesi dalla sua approvazione in Giunta, finalmente l’azienda per la tutela della Salute prende atto dell’accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19, previsto dalla L.R. 15 dicembre 2020 n. 30, e delibera di procedere alla liquidazione degli importi.

Le risorse disponibili sono pari ad 500.000 euro da ripartirsi in due annualità: 250.000 euro per l’anno 2020 e 250.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità, come specifica la delibera ATS, sarà quantificata “nella misura massima pro capite di  2.000 euro lordi per l’anno 2020 e 2.000 euro lordi per l’anno 2021, ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo dell’emergenza” nel rispetto dei seguenti criteri:

– il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l’attività lavorativa richiesta;

il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l’attività lavorativa richiesta;

– il 40% degli importi pro capite fissati qualora Ia presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l’attività lavorativa richiesta.

La delibera prevede inoltre che l’indennità spettante a ciascun medico sia cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai destinatari, “verrà erogata a conclusione dell’annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa, in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza. Non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie”.

La liquidazione dei compensi sarà effettuata previa verifica dei Responsabili/Referenti delle postazioni 118 delle ASSL coinvolte, ed avverrà per l’anno 2020 nella prossima mensilità successiva a quella della pubblicazione della delibera ATS suddetta con allegato la presa d’atto dell’accordo, e per le competenze relative all’anno 2021, entro il mese di marzo 2022.

Elisabetta Caredda

Elisabetta Caredda

12 Ottobre 2021

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