Lombardia. Nel 2013 niente ticket per disoccupati e cassintegrati

Lombardia. Nel 2013 niente ticket per disoccupati e cassintegrati

Lombardia. Nel 2013 niente ticket per disoccupati e cassintegrati
Confermata l’esenzione anche per il prossimo anno ma cambiano i requisiti per ottenerla. I nuovi parametri entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013 e saranno analoghi a quelli già adottati dalla Regione Emilia Romagna. Melazzini: “Aiuto concreto a chi ha veramente bisogno”.

L'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per esami, visite e farmaci, per disoccupati e cassintegrati (per questi ultimi in vigore dal 1 gennaio 2010), viene confermata anche per il 2013. Cambiano, a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo, i requisiti per ottenere questa esenzione. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, Mario Melazzini, che modifica e aggiorna il provvedimento varato lo scorso 25 ottobre.

"Abbiamo deciso di confermare questa misura di esenzione dal ticket – ha spiegato Melazzini – per venire incontro e dare un aiuto concreto alle persone e alle famiglie che stanno attraversando un periodo non facile a causa della crisi economica. Allo stesso tempo abbiamo introdotto alcuni nuovi parametri a tutela delle persone veramente bisognose e per evitare un uso improprio di questa agevolazione".
I nuovi parametri introdotti per il diritto all'esenzione sono del tutto analoghi a quelli già adottati ad esempio dalla Regione Emilia Romagna.
 
Dal 1 gennaio 2013 dunque, saranno esenti dal pagamento del ticket:
– i disoccupati iscritti agli elenchi dei centri per l'impiego (compresi i familiari a carico) con un reddito familiare pari o inferiore a 27.000 euro all'anno;
– le persone in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità (compresi i familiari a carico) che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla circolare INPS n. 20 dell'8 febbraio 2012, per il periodo di durata di questa condizione;
– le persone con contratto di solidarietà (compresi i familiari a carico) che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla circolare INPS n. 20 dell'8 febbraio 2012 per la cassa integrazione, per il periodo di durata di questa condizione.
 
Le condizioni necessarie per l'esenzione dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'Asl di competenza, che rilascerà l'attestazione.
 

08 Novembre 2012

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