Sardegna. La Regione aggiorna le linee guida sulle procedure di assegnazione degli incarichi di direzione di struttura complessa 

Sardegna. La Regione aggiorna le linee guida sulle procedure di assegnazione degli incarichi di direzione di struttura complessa 

Sardegna. La Regione aggiorna le linee guida sulle procedure di assegnazione degli incarichi di direzione di struttura complessa 
Sostituita la delibera n. 24/44 del 2013 per applicare le nuove disposizioni in armonia alla legge n. 118/2022. Doria: “Prevista la prerogativa che dei tre direttori di struttura complessa che entrano a far parte della Commissione esaminatrice, due debbano provenire da altra Regione. Verrà rispettata la parità di genere nella composizione della stessa. Per quanto riguarda i candidati, a parità di punteggio si terrà conto del più giovane”. LE DELIBERE

Da oggi, per l’espletamento delle procedure di assegnazione degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle Aziende e degli Enti del S.S.R. della Sardegna, bisognerà fare riferimento alle nuove linee guida approvate dalla Giunta che sono state aggiornate in armonia dell’art. 20 della legge n. 118 del 5.8.2022 nota come ‘Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021’.

Le suddette linee guida vanno a sostituire quelle che erano previste dalla delibera n. 24/44 del 27.6.2013. In proposito, l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, spiega al nostro giornale: “La Legge sulla concorrenza 2021 ha revisionato le procedure selettive per l’assegnazione degli incarichi di direzione di struttura complessa, sostituendo quello che era il comma 7-bis dell’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 al quale facevano riferimento le nostre precedenti linee guida”.

“Tra le principali disposizioni previste dalla legge n. 118/2022 che abbiamo introdotto nelle linee guida aggiornate – prosegue il professore – vi è la prerogativa che dei tre direttori di struttura complessa che devono essere sorteggiati per far parte della Commissione esaminatrice, due dovranno provenire da una Regione diversa da quella in cui ha sede l’azienda sanitaria in cui si effettua la selezione. Inoltre, il disposto normativo prevede il rispetto dell’effettiva parità di genere nella composizione della Commissione esaminatrice”.

“Faccio accenno, infine, alle modifiche integrate e che riguardano la scelta del candidato a cui conferire l’incarico – prosegue l’assessore -. Nello specifico, in seno sempre alla norma nazionale aggiornata, è previsto che la commissione esaminatrice attribuisca a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Tenuto conto di ciò, il Direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio e, a parità di punteggio, prevarrà il candidato più giovane di età”.

“Accenno inoltre – aggiunge Doria – che abbiamo revocato le delibere n. 11/46 e n. 11/47 del 24 marzo 2021 con le quali erano state definite le modalità e i criteri per la selezione dei candidati idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle Aziende sanitarie sarde, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171. Questa norma stabilisce che i direttori generali delle aziende sanitarie nominano i direttori amministrativi, i direttori sanitari e, ove previsto dalle leggi regionali, i direttori dei servizi socio sanitari delle aziende sanitarie, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione”.

“Ma in sede di Conferenza Stato-Regioni – evidenzia l’esponente di Giunta – non è stato ancora sancito l’accordo che avrebbe dovuto individuare, come sancito dalla legge stessa, criteri uniformi ed omogenei sull’intero territorio nazionale circa la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, che devono poter essere definiti nel bando pubblico di selezione dei candidati”.

Alle Regioni – conclude l’assessore – è però dato modo di ad applicare le disposizioni transitorie (inserisci link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;171) previste dall’art. 5 dello stesso decreto legislativo. Ma considerando il nuovo assetto organizzativo delle nostre aziende sanitarie in armonia alla legge sulla riforma sanitaria e che è in evoluzione, è sinceramente nostro interesse che le candidature e la conseguente scelta siano effettuate sulla base di requisiti meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa applicabile sulla base dell’art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 171/2016. E’ per noi importante che la scelta possa riguardare una platea di candidati più ampia possibile ed è anche sulla base di questo principio che rivaluteremo nuove disposizioni”.

Elisabetta Caredda

Elisabetta Caredda

02 Maggio 2023

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