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Telemedicina solo per gli ultraottantenni? I limiti della nuova normativa

di Franco Pesaresi

Le norme  invece di promuovere l’uso della telemedicina fra gli anziani sembrano discriminarli rispetto a questa modalità di cura. E il ritardo con cui viene presentato il Decreto sulla telemedicina per gli anziani ne mette a rischio anche l’effettiva realizzazione tenuto conto dei tempi ristretti di realizzazione posti dal finanziamento del Pnrr

03 LUG -

La telemedicina solo per i grandi anziani? Il D. Lgs. 29/2024 prevede la promozione della telemedicina al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio (art. 9) attraverso soprattutto l’impiego di strumenti di sanità preventiva. Lo stesso decreto stabiliva che prestazioni di telemedicina per gli anziani sarebbero state individuate con un successivo decreto del Ministro della salute da adottare entro il 17/6/2024.
Il Decreto 29 stabilisce inoltre che l’intervento è effettuato con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica.

Giova qui ricordare che, sempre secondo il D. Lgs. 29/2024 la «persona grande anziana» è quella che ha compiuto 80 anni (art. 2).

Ebbene, in un sistema come quello sanitario italiano che attualmente soffre di problemi organizzativi e di carenza di risorse, mettere in un Decreto, che l’intervento è rivolto prioritariamente agli ultraottantenni significa, nei fatti, non prendere in considerazione la maggioranza degli anziani che invece potrebbero aver altrettanto bisogno di un intervento di telemedicina. La previsione è tanto più stonata in quanto lo stesso decreto stabilisce che le prestazioni di telemedicina sono finalizzate alla realizzazione di interventi di sanità preventiva e tali interventi sono tanto più efficaci prima degli 80 anni.

Si tratta dunque di rimuovere questo ostacolo immotivato che, di fatto, potrebbe impedire alla maggioranza degli anziani che ne hanno bisogno l’accesso alla telemedicina. Siamo di fronte ad una gravissima esclusione che non può essere accettata nell’organizzazione ordinaria dei servizi sanitari.

Le prestazioni di telemedicina

Come è noto, la normativa prevede che ogni regione si doti di una infrastruttura di telemedicina che sia in grado di erogare almeno i seguenti servizi minimi (in base al D.M. Salute 21/9/2022):

  1. Televisita: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Il medico è deputato a decidere in quali situazioni e in che misura la televisita può essere impiegata in favore del paziente, utilizzando anche gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione, o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica. La televisita è da intendersi limitata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza.
  2. Teleconsulto e teleconsulenza: Il teleconsulto medico è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico. Il teleconsulto tra professionisti può svolgersi anche in modalità asincrona, quando la situazione del paziente lo permette in sicurezza. La teleconsulenza medico-sanitaria è un’attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all’altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte al paziente. La teleconsulenza può essere svolta in presenza del paziente, oppure in maniera differita.
  3. Telemonitoraggio: permette il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in modo continuo, per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente. Il set di tecnologie a domicilio, personalizzato in base alle indicazioni fornite dal medico, deve essere connesso costantemente al sistema software che raccoglie i dati dei sensori, li integra se necessario con altri dati sanitari e li mette a disposizione degli operatori del servizio di telemedicina in base alle modalità organizzative stabilite. I dati devono sempre comunque essere registrati in locale presso il paziente e resi disponibili all’occorrenza, per maggiore garanzia di sicurezza. Tipico è il telemonitoraggio in cardiologia per la trasmissione ed il monitoraggio di dati inviati da dispositivi impiantabili come pace-maker e defibrillatori.
  4. Teleassistenza: è un atto professionale di pertinenza di professioni sanitarie (infermiere/fisioterapista/logopedista/ecc.) e si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il professionista che svolge l’attività di teleassistenza può anche utilizzare idonee app per somministrare questionari, condividere immagini o video tutorial su attività specifiche. Lo scopo della teleassistenza è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio (Conf. Stato Regioni n.215/2020).

A questi servizi minimi si potrebbe aggiungere anche la telerefertazione che non è prevista tra i servizi minimi del D.M. Salute 21/9/2022 ma che viene invece prevista nelle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina” approvate in Conferenza Stato-Regioni del 17/12/2020.

  1. Telerefertazione: è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in presenza e che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione. Il medico esegue e invia il telereferto in tempi idonei alle necessità cliniche del paziente e in modo concorde con il medico che ha richiesto l’esame clinico o strumentale. Il telereferto può essere rilasciato successivamente all’esecuzione tradizionale in presenza dell’esame clinico o strumentale, quando ciò sia utile al paziente (Conf. Stato Regioni n.215/2020).

Nel mese di giugno 2025 il Ministro della Salute ha dato attuazione alla previsione dell’art. 9 del D. Lgs. 29/2024 ed ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto inerente le “Misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane”.

In questo schema di decreto sulla telemedicina per gli anziani le prestazioni erogabili prioritariamente ai grandi anziani sono delimitate solo a quelle riguardanti la teleassistenza e il telemonitoraggio (art. 1). Queste ultime prestazioni potrebbero essere più frequenti negli ultraottantenni ma risulta del tutto immotivata l’esclusione delle altre prestazioni come la televisita, il teleconsulto e la teleconsulenza ed anche la telerefertazione.

A chi sono affidate le prestazioni di telemedicina? Il D. Lgs. 29/2024 stabilisce che l’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti con prestazioni di telemedicina può essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di famiglia e comunità, nonché tramite la rete delle farmacie territoriali. Si presume che questa sia l’organizzazione a regime del sistema di telemedicina per gli anziani perché poi la bozza di Decreto sulla telemedicina per gli anziani prevede una sperimentazione da avviare con un avviso pubblico a cui affidare il servizio escludendo però gli infermieri di comunità (in precedenza inclusi). Il bando prevede la realizzazione a cura di Agenas di una sperimentazione di 18 mesi di almeno tre progetti, uno per ogni macro area del Paese (nord, centro, mezzogiorno) conclusa la quale non è noto l’eventuale percorso successivo.

Beneficiari e finalità dell’intervento
Con la sperimentazione si prevede la presa in carico di almeno 50.000 fino ad un massimo di 60.000 grandi anziani affetti da almeno una patologia cronica.

I progetti sono preordinati alla prevenzione del deterioramento cognitivo, della scarsa aderenza terapeutica ovvero dell’isolamento sociale, anche quale concausa del deterioramento cognitivo. Questi obiettivi, pur in generale apprezzabili, non sempre possono essere contrastati dalle prestazioni di teleassistenza e di telemonitoraggio e, soprattutto, appaiono troppo circoscritti rispetto all’ampia gamma dei bisogni sanitari degli anziani.

Finanziamento Il decreto è finanziato dal PNRR linea di investimento M6C2I1.2.3 “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” per un ammontare complessivo pari a 150 milioni di euro.

Si registra a questo proposito un disallineamento fra i tempi di spesa del PNRR (metà del 2026) e la durata della sperimentazione ancora da avviare (18 mesi).

Qualche valutazione Di fatto il D. Lgs. 29/2024 e lo schema di decreto sulla telemedicina per gli anziani invece di promuovere la telemedicina negli anziani pongono una serie di limitazioni alla diffusione delle prestazioni di telemedicina fra gli anziani.

Prima di queste norme, tutte le attività di telemedicina erano possibili e disponibili per gli anziani mentre invece con il D. Lgs. 29/2024 e lo schema di decreto sulla telemedicina per gli anziani vengono poste delle severe ed ingiustificate esclusioni. Di fatto, le norme approvate e quelle in itinere stanno disponendo l’esatto contrario di quanto stabilito dalla Legge delega 33/2023. Paradossalmente, le norme sopra discusse invece di promuovere l’uso della telemedicina fra gli anziani sembrano discriminarli rispetto a questa modalità di cura.

Infine, il ritardo con cui viene presentato il Decreto sulla telemedicina per gli anziani ne mette a rischio anche l’effettiva realizzazione tenuto conto dei tempi ristretti di realizzazione posti dal finanziamento del PNRR.

Franco Pesaresi
Network Non Autosufficienza (NNA)

Bibliografia e norme di riferimento



03 luglio 2025
© Riproduzione riservata


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