Covid-19 e salute nei luoghi di lavoro. Basta il Protocollo tra le parti socaili del 14 marzo?

Covid-19 e salute nei luoghi di lavoro. Basta il Protocollo tra le parti socaili del 14 marzo?

Covid-19 e salute nei luoghi di lavoro. Basta il Protocollo tra le parti socaili del 14 marzo?
Sarebbe auspicabile evitare ambiguità, tenuto soprattutto conto che la percezione delle corrette misure di sicurezza (come dimostra l’evoluzione giornaliera del dibattito scientifico) appare piuttosto dinamica perché, a dire il vero, piuttosto incerta è la conoscenza del rischio che dobbiamo fronteggiare

Tutti attendiamo il riavvio del sistema produttivo ma il punto è che le imprese possono ripartire solo a condizione che le persone siano adeguatamente tutelate da questo nuovo e imprevisto rischio: il contagio da COVID – 19. La questione è, a dir poco, centrale.
 
Il primo tema da considerare è quello delle misure di sicurezza che devono essere adottate nei luoghi di lavoro ed è una questione anzitutto demandata alla scienza medica (clinica e di sanità pubblica), cui spetta il compito di spiegarci come si verifica il contagio e cosa possiamo fare per evitarlo. Ma visto che questo rischio, oltre che di portata generale e del tutto imprevisto, ha un grande impatto sulla tenuta del sistema economico complessivamente inteso è stato il Governo a considerare il problema:
a) elaborando alcune raccomandazioni per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle attività produttive aperte;
b) invitando le parti sociali a condividere protocolli anti contagio (Dpcm 11 marzo 2020);
c) estendendo, per quanto necessario, la copertura INAIL per il caso di contagio in occasione del lavoro.
 
Il conseguente protocollo sottoscritto dalle Parti sociali il 14 marzo 2020 fissa alcuni standards di sicurezza e, ad oggi, pur necessitando taluni adattamenti alla specificità del contesto, costituisce il riferimento più dettagliato che tutte le imprese devono considerare per tutelare i dipendenti (ma anche, se lo si vuole guardare da altro punto di vista, per rispettare gli obblighi di protezione di legge e, quindi, per tutelarsi da eventuali profili di responsabilità).
 
La novità della situazione pone, ovviamente, molteplici difficoltà applicative. In molti si chiedono, anzitutto, se il rischio COVID è un rischio specifico che richiede l’integrale applicazione del D.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), a partire dall’obbligo di adeguamento del DVR. O, piuttosto, come dice il protocollo, un rischio solo generico, perché indistintamente riferito all’intera comunità nazionale, da gestire con approccio precauzionale nel rispetto della specifica normativa emergenziale COVID ma, essenzialmente, al di fuori delle previsioni del Testo Unico.
 
Sono questioni assai complesse e oggettivamente molto importanti. Ma premesso che il datore di lavoro è, in ogni caso, responsabile per l’adozione di misure adeguate a tutelare l’integrità psico fisica dei suoi dipendenti (art. 2087 c.c.), non bisogna perdere di vista la sostanza della questione: a chi spetta, esattamente, il compito di individuare, e aggiornare, le tecniche e modalità di protezione dei lavoratori dal rischio COVID-19? A partire dalla individuazione dei corretti DPI?
 
Se il protocollo del 14 marzo 2020, la cui vincolatività è stata da ultimo ribadita dalla legislazione emergenziale COVID, è la fonte che definisce le misure di sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro il datore di lavoro sarà tenuto a specificarne le previsioni per adattarle al suo contesto produttivo (ad esempio, definendo le procedure e modalità di ingresso di dipendenti e fornitori coerenti con lo stato dei luoghi). Però, rispettate queste misure di sicurezza, se pur adattate con la necessaria diligenza, non potrà essere ritenuto responsabile, né penalmente né civilmente, dell’eventuale ”infortunio” sul lavoro consistito nel contagio.
 
Se, invece, nei luoghi di lavoro quel protocollo necessita non solo di essere adattato ma anche aggiornato in base all’evoluzione della scienza e delle policy di sanità pubblica vuol dire che è demandato ai singoli datori di lavoro, ai loro medici competenti, RSPP e RRLLSS il compito di individuale (oltre che specificare) le corrette misure di sicurezza da adottare tempo per tempo. Ed a fare così, per arrivare al punto, si rischia di fare operare le aziende nel rispetto di metodologie e procedure di sicurezza che, per quanto rispettose del protocollo del 14 marzo 2020, potranno un domani essere giudicate non adeguate e, quindi, non sufficienti ad escludere responsabilità civili e/o penali del datore di lavoro.
 
Un metro di distanza minima di sicurezza è sempre sufficiente? La mascherina deve essere utilizzata quando è oggettivamente impossibile rispettare la distanza di sicurezza durante lo svolgimento delle mansioni? Come si definisce il perimetro dei dipendenti che hanno avuto un rischio di contatto con il collega risultato, purtroppo, positivo? Chi li deve individuare e quanti giorni devono passare prima di poter rientrare in azienda? È il dipendente che ha avuto la tosse ma una temperatura sempre inferiore a 37,5°?
 
Sapere chi deve dare risposte a queste domande sulla base dell’orientamento scientifico prevalente è un punto che può condizionare la ripartenza del sistema produttivo. Sarebbe auspicabile evitare ambiguità, tenuto soprattutto conto che la percezione delle corrette misure di sicurezza (come dimostra l’evoluzione giornaliera del dibattito scientifico) appare piuttosto dinamica perché, a dire il vero, piuttosto incerta è la conoscenza del rischio che dobbiamo fronteggiare.
 
Andrebbe, in particolare, chiarito dalla legge se è davvero lo Stato che deve assumersi la responsabilità di definire, e tempo per tempo aggiornare, sulla base di valutazioni cliniche e di sanità pubblica, le misure di sicurezza necessarie a tutelare il lavoratore e, se adempiente, anche il datore di lavoro che riprende l’attività produttiva.
 
Nel rispetto di queste prescrizioni date opererebbe la protezione INAIL, con l’esonero della responsabilità del datore di lavoro. Restando chiaramente del tutto impregiudicato il regime delle responsabilità civili e penali per coloro che, inopinatamente, non rispettassero le regole (più che raccomandazioni) di riferimento.

Prof. Marco Marazza
Ordinario di Diritto del Lavoro alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Universitá Cattolica 

Marco Marazza

07 Aprile 2020

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