Infezioni Ospedaliere e Cassazione: il Risk Management sotto la lente del CTU

Infezioni Ospedaliere e Cassazione: il Risk Management sotto la lente del CTU

Infezioni Ospedaliere e Cassazione: il Risk Management sotto la lente del CTU

Dalla tracciabilità dei 14 indicatori di profilassi all’accertamento della responsabilità sanitaria: la Suprema Corte riconferma l'onere della prova a carico delle strutture e rilancia la centralità della consulenza medico-legale.

1. Introduzione e inquadramento della pronuncia

La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Civile) n. 24916 del 1° settembre 2026 (Pres. Chiara Graziosi, Rel. Giulia Stano) torna a fare chiarezza su uno dei temi più complessi, controversi e ad alto impatto economico-gestionale del contenzioso sanitario: la responsabilità per le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA).

La pronuncia, originata da un caso di sepsi correlata a manovre di cateterismo vescicale, si inserisce nel solco nomofilattico tracciato dalla Terza Sezione, ribadendo con fermezza l’architettura del riparto dell’onere probatorio (artt. 1218 e 2697 c.c.) tra paziente e struttura sanitaria:

 Al paziente spetta l’onere di allegare e dimostrare — secondo il canone civilistico del “più probabile che non” — il nesso di causalità materiale tra la degenza (o l’esecuzione di una procedura diagnostico-terapeutica invasiva) e l’insorgenza dell’infezione.

 Alla struttura sanitaria spetta l’onere di vincere la presunzione di inadempimento, fornendo la prova positiva e rigorosa di aver adottato tutte le misure organizzative, procedurali e strutturali idonee a prevenire il rischio infettivo, dimostrando che l’evento è derivato da una causa imprevedibile ed inevitabile.

2. L’evoluzione giurisprudenziale: la prevenzione da “teorica” a “documentata”

La decisione n. 24916/2026 rafforza un orientamento già tracciato da tappe fondamentali come Cass. n. 6386/2023 e Cass. n. 4864/2021, fino alle recenti ordinanze del 2026 (es. Cass. n. 7576/2026).

Il principio cardine affermato dai giudici di Legittimità è che la prevenzione non si presuma e non si declami: per la struttura non è sufficiente allegare delibere aziendali, regolamenti astratti o generiche dichiarazioni di rispetto dei protocolli. La liberatoria ex art. 1218 c.c. richiede la dimostrazione puntuale dell’effettiva, concreta e tracciabile applicazione dei protocolli di clinical risk management.

In questo contesto viene riconfermata la validità scientifica e processuale della check-list dei 14 indicatori di prevenzione, parametri di valutazione imprescindibili per verificare l’adempimento della struttura:

1. Protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali.

2. Modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria.

3. Forme e procedure di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami.

4. Caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande.

5. Modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti.

6. Controllo della qualità dell’aria e manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione.

7. Attivazione di un sistema strutturato di sorveglianza e notifica delle infezioni.

8. Definizione e applicazione dei criteri di controllo e limitazione degli accessi dei visitatori.

9. Procedure di controllo degli infortuni, malattie del personale e relative profilassi vaccinali.

10. Rispetto del corretto rapporto numerico tra personale sanitario e degenti (nurse-to-patient ratio).

11. Sorveglianza epidemiologica costante basata sui dati microbiologici di laboratorio.

12. Redazione sistematica di report da parte delle direzioni di reparto.

13. Invio periodico dei report alle Direzioni Sanitarie per il monitoraggio continuativo dei germi patogeni-sentinella.

14. Tracciabilità e indicazione precisa dell’orario di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

3. Il ruolo del CTU nel determinismo dell’accertamento processuale

Tra le pieghe della sentenza emerge con forza il valore determinante della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). Nel giudizio sulle ICA, il collegio peritale (composto dal Medico Legale e dallo Specialista Igienista o Infettivologo) cessa di essere un mero “verificatore clinico” e diventa l’organo decodificatore della reale sicurezza organizzativa.

L’accertamento medico-legale si sviluppa su due direttrici operative:

A. L’analisi del nesso causale e dell’ecologia microbica

Il CTU è chiamato a verificare la compatibilità cronologica e biologica tra l’atto sanitario e la manifestazione infettiva, analizzando i tempi di incubazione e la mappa dei germi circolanti nel reparto di degenza. La presenza di un microrganismo multidrug-resistant (MDR) o di un patogeno opportunista non può essere liquidata come “caso fortuito”: il perito deve accertare se l’isolamento del ceppo fosse prevenibile o contenibile attraverso adeguate misure di stewardship antibiotica, isolamento funzionale e igiene delle mani.

B. Lo scrutinio della documentazione aziendale di Risk Management

Nell’esaminare la condotta della struttura, il CTU ha il compito di verificare se la documentazione prodotta risponda ai criteri di tracciabilità richiesti dai 14 indicatori.

 Se la struttura fornisce la prova documentale e temporale dell’adozione scrupolosa delle misure preventive nel caso concreto, il CTU concluderà per la non evitabilità dell’evento (caso fortuito).

 Se la documentazione di profilassi è lacunosa, generica o del tutto assente, la carenza si traduce inequivocabilmente nell’impossibilità di superare la presunzione di inadempimento, orientando il Giudice verso l’affermazione della responsabilità risarcitoria della struttura.

4. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 24916/2026 ribadisce un messaggio chiaro per le Aziende Sanitarie e per gli operatori della tutela della salute: la sicurezza delle cure è parte integrante della prestazione sanitaria.

Per la Medicina Legale, la pronuncia conferma la necessità di un approccio rigoroso e metodologicamente fondato in sede peritale. La CTU sulle infezioni nosocomiali non può limitarsi a constatazioni generiche, ma deve misurare la distanza tra l’assistenza erogata e i reali standard esigibili di prevenzione del rischio, ponendo la tracciabilità e la prova documentale al centro del giudizio processuale.

Pasquale Giuseppe Macrì
Direttore Dipartimento Medicina Legale, Qualità e
Sicurezza delle Cure e Tutela dei Diritti in sanità
Direttore UOC Medicina Legale
Az. Usl Toscana Sud Est

Pasquale Giuseppe Macrì

07 Settembre 2026

© Riproduzione riservata

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