Tante, troppe le iniziative intelligenti di giovani ricercatori che rimangono, a fronte di loro “invenzioni” funzionali a generare economia produttiva e benessere alle persone, con un pugno di mosche in mano. Necessita loro di sapere, nell’affrontare lo sviluppo delle loro ”scoperte” da economizzare, cosa fare prima, durante e dopo. A tal fine, sarebbe utile la lettura di una ordinanza (sez. in materia di imprese) del Tribunale di Firenze del 2025, che richiama al riguardo un omologo provvedimento del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, del 2021.
Le royalty sono comunque dovute e quindi vanno pretese nei valori dovuti nonché corrisposte tempestivamente e nella continuità delle vendite industriali.
La tutela della ricerca non finisce con il brevetto. Il vero problema comincia quando l’idea entra nel mercato e il valore creato dall’inventore rischia di essere separato dalla sua remunerazione.
L’Italia reclama più ricerca, più brevetti, maggiore trasferimento tecnologico e una più intensa collaborazione tra università, ricercatori e imprese. È un obiettivo necessario, soprattutto nei settori farmaceutico, biotecnologico e biomedicale, nei quali una scoperta può trasformarsi non soltanto in valore economico, ma in uno strumento di tutela della salute.
C’è però un tratto di questo percorso del quale si parla molto meno: cosa accade quando il ricercatore inventa, l’industria si interessa, cominciano le trattative per lo sfruttamento dell’invenzione e, prima ancora che sia definitivamente stabilito quanto debba essere riconosciuto all’inventore, il prodotto arriva sul mercato?
È una zona nella quale diritto della proprietà industriale e diritto civile finiscono inevitabilmente per incontrarsi.
Il brevetto non è una medaglia attribuita al ricercatore per certificare che è stato bravo. È un diritto di proprietà industriale al quale l’ordinamento attribuisce una funzione economica precisa: consentire al titolare di controllare lo sfruttamento dell’invenzione. E la licenza rappresenta proprio lo strumento attraverso il quale quell’utilizzazione viene consentita ad altri in cambio, normalmente, di un corrispettivo.
Il problema diventa dunque particolarmente delicato quando l’industria, interessata all’invenzione, avvia una trattativa con il suo titolare, acquisisce le informazioni necessarie, sviluppa il prodotto e arriva sino alla commercializzazione mentre rimane aperta la discussione sulla remunerazione dell’inventore.
Qui si manifesta un’asimmetria contrattuale evidente.
Da una parte c’è normalmente una struttura industriale dotata di capitali, organizzazione, competenze legali e capacità di accesso al mercato. Dall’altra vi è chi possiede proprio ciò senza cui quel processo industriale non sarebbe iniziato: l’invenzione.
Eppure può accadere che, una volta trasformata l’invenzione in prodotto, i rapporti di forza si capovolgano. L’inventore che era indispensabile all’inizio della trattativa rischia di diventare, alla fine, semplicemente il creditore di una remunerazione ancora da determinare.
È qui che il diritto deve evitare un risultato paradossale.
La mancata conclusione della trattativa economica non può trasformare l’utilizzazione dell’invenzione in una utilizzazione gratuita. Affatto. Tanto meno può consentire che sia il soggetto che ha già iniziato a ricavarne un beneficio commerciale a determinare unilateralmente, a posteriori, il valore economico del diritto utilizzato.
Occorre naturalmente distinguere le fattispecie.
Può esistere una licenza già perfezionata, rispetto alla quale rimanga controversa soltanto la misura del corrispettivo. Può esservi un accordo desumibile anche dal comportamento delle parti, da interpretare secondo le regole civilistiche. Può esservi, invece, una trattativa non ancora arrivata alla conclusione del contratto. E può infine verificarsi uno sfruttamento dell’invenzione privo di un titolo che lo giustifichi.
Sono situazioni diverse, alle quali corrispondono rimedi differenti.
Ma esiste un dato comune: commercializzare non è sperimentare.
Lo stesso Codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005 s.m.i.) distingue nettamente gli atti sperimentali e gli studi necessari all’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco dallo sfruttamento commerciale dell’invenzione. La libertà riconosciuta alla sperimentazione non costituisce una generale libertà di utilizzare economicamente il brevetto altrui.
Ed è proprio il passaggio dalla sperimentazione alla vendita che dovrebbe rappresentare una linea di confine particolarmente rigorosa.
Quando il prodotto entra nel mercato, produce ricavi e incorpora un’invenzione appartenente ad altri, diventa difficile sostenere che la questione economica possa essere rinviata indefinitamente perché le parti stanno ancora negoziando.
Anzi, l’avvio della commercializzazione dovrebbe imporre una domanda preliminare: qual è il titolo in forza del quale l’impresa sta utilizzando economicamente quell’invenzione?
La risposta determina anche la tutela.
Se esiste un rapporto contrattuale, vengono in rilievo l’adempimento, la determinazione del corrispettivo, la rendicontazione delle vendite e l’eventuale responsabilità per l’inadempimento. Se il contratto non è stato concluso, occorre verificare gli obblighi derivanti dalla buona fede nelle trattative e l’affidamento che le parti hanno reciprocamente creato. Se, invece, manca un valido titolo allo sfruttamento di un’invenzione protetta, la questione entra direttamente nel terreno della tutela della proprietà industriale, con strumenti ben più incisivi.
Anche il modo di determinare il valore economico merita attenzione.
La royalty non dovrebbe diventare una percentuale astratta negoziata quando l’inventore si trova ormai nella posizione più debole. Deve essere rapportata al valore dell’invenzione e allo sfruttamento che ne viene effettivamente fatto. Per questo assumono importanza il numero dei prodotti venduti, il fatturato generato, i mercati interessati, le eventuali sublicenze, la durata dello sfruttamento e i vantaggi economici conseguiti.
Non è casuale che persino la disciplina del risarcimento della violazione dei diritti di proprietà industriale attribuisca rilievo, nella determinazione del danno, al criterio delle royalties che sarebbero state dovute in presenza di un’autorizzazione e, secondo le condizioni previste dalla legge, ai benefici realizzati dall’autore della violazione.
C’è dunque una questione che supera il singolo contenzioso.
Se vogliamo davvero favorire il trasferimento tecnologico, dobbiamo evitare che esso venga confuso con il trasferimento gratuito della conoscenza.
L’industria svolge una funzione essenziale. Senza capitali, sperimentazione, capacità produttiva, autorizzazioni e distribuzione, molte invenzioni resterebbero nei laboratori. Ma proprio questa complementarità richiede equilibrio: l’impresa deve essere remunerata per il rischio industriale e finanziario che assume; l’inventore deve partecipare al valore prodotto dall’utilizzazione della sua invenzione.
Diversamente si genera un incentivo perverso. Il ricercatore impara che brevettare e trasferire la propria invenzione può significare consegnare anticipatamente il risultato di anni di lavoro a un interlocutore economicamente molto più forte, per discutere soltanto dopo quanto quel lavoro valesse.
Non è questo il trasferimento tecnologico di cui il Paese ha bisogno.
Occorrono contratti più rigorosi, regole di rendicontazione trasparenti, diritti di verifica sulle vendite, criteri predeterminati di remunerazione e, soprattutto, la consapevolezza che la commercializzazione costituisce un passaggio giuridicamente decisivo.
Prima si può discutere del valore possibile dell’invenzione. Dopo che il mercato lo ha dimostrato, non si discute più di una promessa.
Si discute di un valore che qualcuno ha creato e qualcun altro sta già trasformando in ricavo.
Ed è precisamente in quel momento che la tutela dell’inventore cessa di essere soltanto una questione di proprietà industriale. Diventa una questione di correttezza del mercato e, ancora prima, di politica nazionale della ricerca.