Sanità calabrese, la politica non può apporre da sola il visto di legittimità

Sanità calabrese, la politica non può apporre da sola il visto di legittimità

Sanità calabrese, la politica non può apporre da sola il visto di legittimità

La Corte dei conti non ha registrato né annullato la cessazione del commissariamento in Calabria. Senza il testo integrale della decisione, trasformare "non vi è luogo a pronuncia" in un via libera politico è un azzardo, perché dalla titolarità dei poteri dipende la legittimità degli atti e il diritto alla salute dei cittadini.

La formula «non vi è luogo a pronuncia» non equivale né alla registrazione dell’atto né a un giudizio favorevole sul suo contenuto. Senza conoscere il testo integrale della decisione della Corte dei conti, celebrare la fine del commissariamento significa trasformare un’incertezza giuridica in una certezza politica. Ma dalla corretta individuazione dell’organo titolare dei poteri dipende l’assistenza sanitaria dei cittadini.

Quando si afferma che la politica pretende di esercitare un primato sul principio di legalità si descrive, soprattutto in questa fase, una realtà difficilmente contestabile.

Il baratto permanente tra le componenti della maggioranza, indispensabile per garantirne la tenuta, sembra ormai capace di convertire ogni questione giuridica in una variabile politica. Persino quando sono in gioco l’efficacia degli atti del Governo, la titolarità dei poteri pubblici e, nel caso della sanità calabrese, l’effettiva garanzia dell’assistenza ai cittadini.

La vicenda della cessazione del commissariamento sanitario della Calabria ne costituisce un esempio quasi didattico.

Il ministro della Salute, rispondendo alla Camera, aveva affermato con chiarezza che il provvedimento del 22 aprile 2026 era sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, che la procedura di controllo era ancora in corso e che il 31 luglio si sarebbe riunita la Sezione centrale del controllo di legittimità per l’esame sul visto e per la «conseguente auspicabile registrazione».

Le parole hanno un significato, soprattutto quando vengono pronunciate da un ministro in Parlamento. Se la registrazione era ancora auspicata, voleva dire che non era ancora intervenuta. Se la decorrenza degli effetti dipendeva da quel procedimento, voleva dire che la cessazione del commissariamento non poteva essere semplicemente data per avvenuta.

Il 31 luglio, tuttavia, la Corte dei conti non ha pronunciato né un visto favorevole né un diniego di visto. Almeno questo è quanto emerge dalla stringata comunicazione resa pubblica: «Non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento in epigrafe».

Da questa formula la stampa ha tratto conclusioni tra loro profondamente diverse.

Secondo alcune ricostruzioni, la Corte non avrebbe mosso alcun rilievo alla fine del commissariamento. Secondo altre, non avrebbe registrato il provvedimento, ma la Calabria sarebbe comunque fuori dal regime commissariale. Altre ancora sostengono che il controllo preventivo non fosse affatto necessario, perché la decisione del Governo avrebbe natura politica.

Sono affermazioni che, allo stato delle informazioni disponibili, non possono essere considerate equivalenti. E soprattutto non possono essere ricavate automaticamente dalla formula utilizzata dalla Corte.

Dire che «non vi è luogo a pronuncia» non significa che l’atto sia stato registrato. Non significa neppure che la Corte ne abbia riconosciuto la legittimità sostanziale. Significa soltanto che il Collegio ha ritenuto di non dover pronunciare sul provvedimento sottopostogli. Per quale ragione lo abbia fatto è la questione decisiva, che non può essere risolta attraverso indiscrezioni ministeriali o interpretazioni giornalistiche.

Potrebbe essersi ritenuto che l’atto non rientrasse tra quelli soggetti al controllo preventivo. Potrebbe essere intervenuta una causa procedurale ostativa alla decisione. Potrebbe avere assunto rilievo il decorso dei termini stabiliti per il controllo. Potrebbe, ancora, essersi verificata un’altra circostanza risultante dagli atti del procedimento.

Senza la deliberazione integrale e senza la sua motivazione, ogni conclusione è prematura.

C’è poi un equivoco tecnico che deve essere eliminato. È stato riferito che la Corte «non registra né annulla» la deliberazione del Consiglio dei ministri. Ma la Corte dei conti, nell’esercizio del controllo preventivo di legittimità, non “annulla” l’atto. Appone il visto e lo registra oppure ricusa il visto, salva la particolare procedura della registrazione con riserva. Presentare la mancata pronuncia come una sorta di mancato annullamento favorevole al Governo significa attribuire al controllo preventivo una struttura che non possiede.

Occorre inoltre stabilire quale sia esattamente l’atto trasmesso alla Corte.

L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 20 del 1994 assoggetta al controllo preventivo «i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri», non genericamente ogni discussione o determinazione politica assunta collegialmente dal Governo. Diventa dunque indispensabile conoscere la sequenza documentale: la deliberazione del Consiglio dei ministri, il provvedimento che le ha dato esecuzione, la data della sua emanazione, quella della trasmissione alla Corte, le richieste istruttorie formulate e gli eventuali effetti prodotti sul decorso dei termini.

La distinzione non è nominalistica. Serve a individuare il momento nel quale l’atto è divenuto efficace e, conseguentemente, il momento nel quale sono cessati i poteri del commissario ad acta.

Il controllo preventivo della Corte dei conti, previsto dall’articolo 100 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 20 del 1994, interviene normalmente prima che il provvedimento produca effetti. È però necessario coordinare tale disciplina con l’articolo 27 della legge n. 340 del 2000, secondo cui gli atti trasmessi alla Corte divengono esecutivi una volta trascorsi sessanta giorni dalla ricezione senza una pronuncia della Sezione, salvo le ipotesi espressamente previste dalla stessa disposizione. Anche per questa ragione non basta contare i giorni sul calendario: occorre conoscere la data di ricezione dell’atto, le sospensioni o interruzioni determinate dall’istruttoria, l’eventuale deferimento alla Sezione e l’esatta natura della decisione assunta il 31 luglio. La stessa Corte descrive il controllo come una verifica preventiva dalla quale dipende l’efficacia del provvedimento e precisa le scansioni temporali della procedura.

Neppure il richiamo alla natura politica della decisione risolve il problema.

La cessazione di un commissariamento disposto nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione non è una manifestazione politica priva di conseguenze giuridiche. Incide sulla distribuzione costituzionale delle competenze, determina la cessazione dei poteri di un organo straordinario dello Stato e restituisce alla Regione la pienezza delle funzioni sanitarie precedentemente sostituite.

Un atto che modifica la titolarità di poteri amministrativi destinati a incidere sul diritto fondamentale alla salute non diventa “politico” soltanto perché adottato dal Consiglio dei ministri. La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che gli spazi della discrezionalità politica incontrano i limiti posti dai principi di natura giuridica e che il rispetto di tali vincoli costituisce requisito di legittimità dell’atto. In uno Stato di diritto, l’atto politico non è una zona franca.

Rimane quindi intatta la domanda che accompagna questa vicenda sin dall’inizio: fino a quale data il commissario ad acta ha conservato i propri poteri?

La risposta è indispensabile anche per valutare la deliberazione della Giunta regionale calabrese n. 391 del 7 luglio 2026. Se a quella data il provvedimento di cessazione del commissariamento non era ancora efficace, occorre domandarsi quale organo fosse legittimato ad adottare gli atti riguardanti il Piano di rientro. Il commissario ad acta e la Giunta regionale non possono essere contemporaneamente titolari del medesimo potere. O il potere sostitutivo statale era cessato, oppure continuava a operare. Tertium non datur.

Non è un conflitto tra formalismo e buona amministrazione. È il contrario. La certezza sulla titolarità del potere costituisce la prima condizione della buona amministrazione. Un atto adottato dall’organo incompetente non diventa legittimo perché politicamente opportuno, né perché utile a conservare gli equilibri interni della maggioranza.

Per fare chiarezza occorre dunque pubblicare integralmente:

la deliberazione del Consiglio dei ministri e l’eventuale provvedimento emanato il 22 aprile; la documentazione trasmessa alla Corte dei conti; i rilievi istruttori formulati; le risposte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute; il testo completo e motivato della decisione assunta dalla Sezione centrale il 31 luglio; le date rilevanti ai fini dell’articolo 27 della legge n. 340 del 2000.

Solo allora sarà possibile stabilire se il provvedimento non fosse soggetto a controllo, se sia divenuto esecutivo per decorso del termine oppure se la sua efficacia debba ancora essere dimostrata.

Fino a quel momento, nessuno può trasformare «non vi è luogo a pronuncia» in «visto favorevole». E nessuna fonte ministeriale può sostituirsi alla Corte dei conti nell’interpretazione autentica di una decisione che la Corte stessa non ha ancora reso conoscibile nella sua motivazione.

La politica può certamente decidere di porre fine a un commissariamento. Non può, però, decidere da sola quando il proprio atto diventa giuridicamente efficace. Diversamente, il controllo preventivo previsto dalla Costituzione e dalla legge sarebbe ridotto a un ornamento istituzionale, utilizzabile quando conferma le decisioni del Governo e ignorabile quando rischia di contraddirle.

Nella sanità calabrese non è in gioco una “bollinatura”. È in gioco la certezza dell’ordinamento dal quale dipendono programmazione, spesa, organizzazione e assistenza.

Il Governo può avere bisogno di salvaguardare i propri equilibri. I cittadini calabresi hanno però un bisogno costituzionalmente superiore: sapere chi abbia oggi il potere e chi risponda degli atti adottati.

La tenuta di una maggioranza è un fatto politico. La tenuta della legalità è un dovere della Repubblica.

Ettore Jorio

03 Agosto 2026

© Riproduzione riservata

Terapie, il medico decide ma il paziente vuole contare di più: per i professionisti il dialogo migliora aderenza e gestione della cura
Terapie, il medico decide ma il paziente vuole contare di più: per i professionisti il dialogo migliora aderenza e gestione della cura

La decisione terapeutica resta saldamente ancorata alla valutazione clinica del medico. Ma il paziente non è più un semplice destinatario passivo della prescrizione. Il suo coinvolgimento viene percepito dai professionisti...

Contratto sanità, valorizzati gli infermieri ma penalizzate le altre professioni
Contratto sanità, valorizzati gli infermieri ma penalizzate le altre professioni

Avendo svolto negli ultimi trent’anni tutti i ruoli nella contrattazione sindacale in sanità, dalla parte sindacale e dall’altra parte pubblica sia di indirizzo che di negoziazione, sono sollecitato a dare...

West Nile. Al 28 luglio 84 casi e 2 decessi in Italia. L’Iss: “Epidemiologia in linea con lo scorso anno”
West Nile. Al 28 luglio 84 casi e 2 decessi in Italia. L’Iss: “Epidemiologia in linea con lo scorso anno”

Dallo scorso febbraio al 28 luglio sono 84 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell’uomo in Italia, con due decessi. Degli 84 casi 37 si sono manifestati...

Medicina d’urgenza. Studio smentisce la “crisi di vocazione”: il vero nodo è la programmazione dei posti di specialità
Medicina d’urgenza. Studio smentisce la “crisi di vocazione”: il vero nodo è la programmazione dei posti di specialità

Negli ultimi anni la mancata copertura di molti posti di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza (MEU) è stata interpretata come il segno di una “crisi di vocazione” verso questa disciplina. Uno...