Senza Dpcm nessuna azienda ospedaliera universitaria può esistere

Senza Dpcm nessuna azienda ospedaliera universitaria può esistere

Senza Dpcm nessuna azienda ospedaliera universitaria può esistere
Lo dice la legge statale. Lo sancisce la giurisprudenza consolidatasi in materia richiama e fonda la sua decisione sulla base delle diverse sentenze della Corte costituzionale. Lo conferma la prassi

La regola aurea: per costituire una Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) occorre necessariamente un Dpcm, a mente dell’art. 8 del d.lgs. 517/1999. Il provvedimento, l’unico, ad essere regolativo del rapporto tra il Ssn e il sistema universitario impegnato nella formazione degli operatori della Salute. Altre strade non ce ne sono.

Lo dice la legge statale. Lo sancisce la giurisprudenza consolidatasi in materia (su tutte, sentenza del Tar Campania n. 4425/2012) che richiama e fonda la sua decisione sulla base delle diverse sentenze della Corte costituzionale. Lo conferma la prassi. Basti pensare che per fare fronte al decisum campano, che riteneva l’AOU salernitana non esistente sul piano giuridico-economico, occorse il Dpcm del 31 gennaio 2013 (G.U. n. 55/2013 del 6 marzo successivo). Si rese necessario per costituire – e dunque “sanare” la sua inesistenza giuridica – l’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Scuola medica salernitana”.

Ebbene, in relazione ad un siffatto esclusivo percorso costitutivo, sono in circolazione erogativa di Lea ospedalieri 29 sedicenti AOU su 31 operanti, delle quali soltanto due in possesso del richiesto Dpcm (Salerno e Udine), con conseguente nullità di tutti atti adottati in una siffatta diffusa pretendente formulazione giuridica, ivi compresa l’efficacia delle fusioni intervenute.

Una constatazione, questa, che rende incerta, in quasi tutta la sanità regionale (16 regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano), l’efficienza della erogazione dei Lea ospedalieri, attesa la presenza di (molto) presunte AOU, che tali non sono ma come tali vengono “vendute” alla ignara utenza. Ciò senza che i comuni alzino un dito per rivendicare il rispetto delle condizioni legislative nella erogazione dei Lea in favore della loro collettività di riferimento, con i sindaci a dovere interpretare bene il ruolo di massima autorità sanitaria locale.

Non solo. C’è chi di aria ministeriale, a fronte di tali indiscutibili certezze giuridiche, suppone di metterle in discussione, giustificando fantasiosamente che sarebbe sufficiente per costituire una AOU, alla luce della revisione costituzionale del 2001, una legge regionale a perfezionarne l’esistenza. Facendo addirittura perdere l’occasione unica di sanare tutto l’errato esistente con un emendamento proposto dal Governo e, poi, stranamente ritirato nel Ddl di riordino delle professioni sanitarie in discussione parlamentare.

Al riguardo, giusto per perdere tempo nel perfezionare la “sanatoria”, pare che ci siano taluni, estranei alla corretta lettura e classificazione gerarchica delle fonti, che sollecitino un parere (scontato nel senso anzidetto) dell’Avvocatura generale dello Stato, sperando che tutto possa rimanere così com’è.

Così non è. Lo ha detto con grande bravura e con il necessario approfondimento la sezione prima del Tribunale amministrativo della Campania nella menzionata sentenza (divenuta definitiva) che, si badi bene, è del 2012, successiva di ben undici anni alla legge costituzionale 3/2001.

Lo ha fatto ribadendo che è esclusivamente il d. lgs n. 517 del 1999 a disciplinare specificamente i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università (a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e che l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale. Il tutto a mente della sentenza della Consulta n. 233/2006. Di conseguenza “il reticolo normativo idoneo a fondare il potere di costituire un’azienda ospedaliera integrata (e una AOU), sia essa di rilievo nazionale o meno, deve essere correttamente individuato nel decreto legislativo n. 517 del 1999”, e non altrimenti. A nulla valgono pertanto, a tale scopo, le leggi regionali presuntivamente costitutive di AOU, tanto da essere state ritenute dal Giudice sprovviste di efficacia in tale senso.

A tal proposito, la giurisprudenza consolidata ha ribadito che “Al di fuori di tale complesso procedimento, l’articolo 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 richiede, per la realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario, una preventiva autorizzazione ministeriale (di concerto fra Ministero dell’Università e quello della Sanità), previo parere della Conferenza Stato-Regioni, e l’istituzione mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università.” Non altro.

Ettore Jorio

Ettore Jorio

26 Maggio 2025

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