Autista soccorritore. La Commissione Affari sociali adotta la proposta di Cappellacci (FI) come testo base

Autista soccorritore. La Commissione Affari sociali adotta la proposta di Cappellacci (FI) come testo base

Autista soccorritore. La Commissione Affari sociali adotta la proposta di Cappellacci (FI) come testo base

La proposta di legge, a prima firma del presidente della commissione Affari sociali, istituisce e disciplina la figura professionale, definendo attività, formazione e requisiti. Previsto un registro nazionale e una spesa di 10 milioni annui. IL TESTO

Il testo, composto da 9 articoli, definisce all’articolo 1 l’autista soccorritore come un operatore abilitato, in possesso di uno specifico attestato professionale conseguito al termine di corsi di formazione, chiamato a svolgere attività che vanno ben oltre la semplice guida del mezzo. Tra i compiti previsti: la conduzione e manutenzione dei mezzi di soccorso, la salvaguardia della sicurezza dei soggetti trasportati e la collaborazione con il personale sanitario nelle varie fasi dell’intervento.

L’articolo 2 specifica che l’autista soccorritore può operare in regime di dipendenza o volontariato presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, organizzazioni di volontariato, cooperative ed enti pubblici o privati che svolgono servizi di soccorso e trasporto sanitario.

L’articolo 3 dettaglia ulteriormente le attività: guida dei mezzi, stabilizzazione dei pazienti per il trasporto, attribuzione dei codici colore in assenza di medico a bordo, uso di apparecchiature elettromedicali ed erogazione di ossigeno. All’autista soccorritore saranno riconosciute, in sede di contrattazione collettiva, le indennità di rischio, pericolo e danno già previste per altre figure del soccorso.

Gli articoli 4, 5 e 6 sono dedicati alla formazione. Saranno regioni e province autonome a individuare i percorsi formativi. Per l’accesso ai corsi è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado e il possesso dei requisiti del Codice della strada per la guida dei mezzi di soccorso. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi, e possono accedere direttamente all’esame finale, gli operatori che alla data di entrata in vigore della legge abbiano già svolto attività di autista di ambulanza o autista soccorritore per almeno 1.500 ore.

L’esame finale, suddiviso in prova teorica e pratica, consente il rilascio di un attestato professionale valido su tutto il territorio nazionale. L’articolo 7 demanda alle regioni la determinazione dei crediti formativi per titoli e servizi pregressi.

L’articolo 8 istituisce, entro un mese dalla legge, i registri pubblici regionali degli autisti soccorritori, con trasmissione dei dati al Ministero della salute per la costituzione di un apposito registro pubblico nazionale. Iscrizione obbligatoria e gratuita per tutti gli operatori.

L’articolo 9 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, con copertura a carico del fondo speciale del Ministero dell’economia.

25 Febbraio 2026

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