Bozza di Decreto legge assistenza primaria territoriale: con queste misure si rischia di stravolgere la Medicina Generale

Bozza di Decreto legge assistenza primaria territoriale: con queste misure si rischia di stravolgere la Medicina Generale

Bozza di Decreto legge assistenza primaria territoriale: con queste misure si rischia di stravolgere la Medicina Generale

Gentile Direttore, la bozza di decreto-legge sul «Riordino dell'assistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta», contiene proposte da valutare criticamente, ma anche dispositivi che, letti in combinato disposto, rischiano di stravolgere la Medicina Generale italiana più che di riordinarla.

Gentile Direttore, la bozza di decreto-legge sul «Riordino dell’assistenza primaria territoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta», elaborata dal Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni il 12 maggio 2026, contiene proposte da valutare criticamente – articolazione remunerativa multi-quota, estensione della pediatria di libera scelta a 16 anni, rafforzamento delle Case della Comunità – ma anche dispositivi che, letti in combinato disposto, rischiano di stravolgere la Medicina Generale italiana più che di riordinarla.

Le considerazioni

Piano disciplinare. L’art. 5 c. 3 elenca dodici specializzazioni cliniche d’organo come titoli di accesso al canale dipendente per l’assistenza primaria. L’attestato di formazione specifica in medicina generale (CFSMG) non compare fra i titoli principali ed è relegato al c. 4 come «esperienza valorizzabile» con la formula «senza automatismi di equipollenza». Si rischia di rovesciare il principio cardine – codificato dalla Direttiva UE – secondo cui le cure primarie generaliste sono un sapere clinico distinto.

Piano professionale e organizzativo. La convenzione, formalmente «canale prioritario», è depotenziata dalla decadenza ex lege degli AIR, dall’imperatività del DL sugli ACN e dall’obbligo orario rigido (288 h/anno nelle CdC) privo di copertura finanziaria. L’art. 4 c. 4 parifica le funzioni del medico dipendente a quelle del convenzionato senza esplicitare che la titolarità della presa in carico longitudinale resta funzione del MMG/PLS.

Piano formativo ed economico. La nuova Scuola di specializzazione (art. 5 c. 1), di per sé attesa, è prevista senza ponte abbreviato per i 36.812 MMG attivi e senza clausola di equiordinazione. L’invarianza finanziaria (art. 8), su materia che richiede 8-10 mld nel triennio (analisi RGS), rischia di pregiudicare l’attuabilità della riforma e di replicare il destino del DM 77 (66 CdC conformi su 1.715, dato AGENAS).

Una premessa indefettibile: il rispetto della Direttiva 2005/36/CE

Prima di entrare nel merito degli emendamenti, richiamiamo un vincolo difficilmente derogabile in via interna: qualsiasi disposizione su titoli di accesso, formazione ed esercizio della medicina generale deve rispettare gli obblighi di recepimento della Direttiva 2005/36/CE – come modificata dalla 2013/55/UE e recepita con d.lgs. 206/2007 – che agli artt. 28-30 e Allegato V punto 5.1.4 qualifica la formazione specifica in medicina generale come titolo specialistico autonomo riconosciuto per il mutuo riconoscimento intracomunitario.

Ne discende che: il titolo conseguito ai sensi del d.lgs. 368/1999 è equipollente ai titoli di specializzazione armonizzati; l’art. 5 c. 4 della bozza è in tensione con tale obbligo e potrebbe esporre l’Italia al rischio di procedura d’infrazione; le disposizioni in contrasto con il diritto UE rischierebbero, per il principio di primato di essere disapplicate dai giudici e dalle amministrazioni nazionali.

Le sei proposte

Proponiamo, in maniera esemplificativa e non esaustiva di:

1. Riformulare l’art. 5 c. 3 inserendo il CFSMG fra i titoli principali, al medesimo livello del diploma della nuova Scuola; le specializzazioni cliniche d’organo accedono solo a funzioni compatibili con il loro profilo.

2. Sopprimere dall’art. 5 c. 4 l’inciso «senza automatismi di equipollenza», che si pone in tensione con l’obbligo di recepimento UE.

3. Introdurre un comma 1-bis che disciplini un percorso abbreviato (=12 mesi) dal CFSMG al nuovo titolo specialistico, con riconoscimento integrale del curriculum pregresso.

4. Riservare almeno il 70% delle posizioni dipendenti nelle CdC, per le funzioni di presa in carico e cronicità, ai titolari di formazione in medicina generale.

5. Codificare all’art. 4 c. 4-bis che la titolarità della scelta dell’assistito e della presa in carico longitudinale è in capo al MMG/PLS, indipendentemente dalla forma di rapporto.

6. Integrare l’art. 7 istituendo un Tavolo tecnico permanente di monitoraggio con società scientifiche e università, per un indice composito di efficienza, equità ed esito.

Le proposte non si oppongono pregiudizialmente a proposte correttamente strutturate e a percorsi innovativi né alla nuova Scuola: intendono prevenire un ridimensionamento implicito di un patrimonio scientifico e professionale costruito in cinquant’anni e tutelare la conformità europea del nostro sistema. Confidiamo che Quotidiano Sanità possa contribuire a portare queste considerazioni nelle sedi competenti.

Riconfermiamo la esigenza inderogabile che ogni decisione debba quindi essere subordinata ad un confronto ormai inevitabile con quanti la Professione della Medicina Generale italiana hanno contribuito a costruire, promuovere ed elevare rango di Disciplina, concorrendo a fare del nostro Ssn uno dei più efficienti servizi di Sanità Pubblica del mondo.

Prof. Claudio Cricelli

Presidente HEI e MG Lab · Presidente Emerito Vicario SIMG

Dr Alessandro Rossi

Presidente SIMG

Dr. Ignazio Grattagliano

Vice Presidente SIMG

Dott. Federico Serra

Health Ecosystems Institute

C. Cricelli, A. Rossi, I. Grattagliano, F. Serra

14 Maggio 2026

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