La deliberazione n. 23/2026/PREV della Sezione centrale di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (depositata il 26 agosto scorso, rel. Romano) relativa alla decisione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2026 di porre fine al commissariamento della sanità calabrese, merita una lettura molto diversa da quella sintetizzata nella formula, giornalisticamente rassicurante, del «nessun rilievo».
I rilievi, infatti, ci sono stati. E sono stati tutt’altro che marginali.
La deliberazione governativa era stata trasmessa alla Corte proprio «ai fini della sottoposizione al controllo di legittimità ex art. 3» della legge n. 20/1994. L’Ufficio formulava un rilievo istruttorio il 22 giugno; seguivano le controdeduzioni della Presidenza del Consiglio; il 24 luglio, non ritenendo superate le criticità, il Magistrato istruttore proponeva il deferimento alla Sezione, condiviso dal Consigliere delegato.
Dunque nessun percorso piano verso un «via libera». Anzi.
Il visto che prima è necessario e poi diventa impossibile
La prima questione posta dal magistrato remittente riguardava proprio l’assoggettabilità della deliberazione al controllo preventivo. E la motivazione contiene un’affermazione di straordinaria chiarezza: il visto di legittimità è definito «condizionante l’acquisizione di efficacia».
Il remittente aggiunge che il provvedimento sarebbe per tabulas riconducibile all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 20/1994, in quanto deliberazione del Consiglio dei ministri non avente forza di legge e costituente il contrarius actus rispetto al conferimento dell’incarico commissariale.
La stessa Sezione, ricostruendo il funzionamento del controllo preventivo, precisa poi che la sua conclusione positiva avviene con «l’apposizione del visto, che assevera l’assenza di vizi di legittimità e l’efficacia dell’atto», cui segue la registrazione.
Fin qui la legge sembra parlare chiaramente.
Poi accade qualcosa.
Il Collegio prende in esame l’art. 3, comma 1, lettera a), secondo cui sono soggetti a controllo preventivo i «provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri», e riconosce che, secondo l’interpretazione letterale, la provenienza governativa dell’atto sembrerebbe risolvere positivamente la questione.
Ma respinge questa conclusione perché l’argomento, testualmente, «prova troppo»: altrimenti ogni decisione governativa formalizzata in un atto esterno rischierebbe di essere assoggettata al controllo.
Ed è qui che nasce il problema.
Non è infatti l’interprete a poter stabilire che una disposizione legislativa «provi troppo». Occorre verificare se la fattispecie concreta ricada o meno nella previsione normativa e, soprattutto, spiegare perché un provvedimento che produce effetti giuridici immediati e rilevantissimi — cessazione dei poteri sostitutivi e riassunzione delle funzioni da parte della Regione — debba esserne escluso.
Un potere costituzionalmente vincolato trasformato in scelta politica
La soluzione individuata dalla Sezione consiste nel qualificare la cessazione del commissariamento come scelta sostanzialmente politico-strategica.
Ed è questo il passaggio più problematico della motivazione.
Il potere sostitutivo disciplinato dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione non sembra infatti configurare una libertà politica del Governo. La Costituzione ne individua i presupposti: tutela dell’unità giuridica ed economica e, soprattutto, garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. E affida espressamente alla legge la definizione delle procedure attraverso le quali quel potere deve essere esercitato.
È la stessa Corte a riportare integralmente questa disposizione.
Subito dopo, tuttavia, afferma che l’atto di commissariamento, pur fondato su «ineliminabili presupposti» derivanti da verifiche tecniche, rimane espressione del ruolo costituzionale del Governo e presenta una «connotazione di scelta politica» che ne determinerebbe l’insindacabilità nel controllo preventivo.
Ancora più esplicito è il ragionamento sul contrarius actus: anche la cessazione del potere sostitutivo, pur dovendo «razionalmente trovare fondamento in riscontri tecnici oggettivi», viene qualificata come «scelta di merito politico», fondata anche sull’affidabilità degli impegni regionali «sul piano politico, prima che giuridico».
Qui si annida una questione istituzionale non piccola.
Se l’esistenza dei presupposti tecnici è condizione per l’esercizio del potere sostitutivo, perché la verifica della loro permanenza o cessazione dovrebbe trasformarsi in una valutazione politica sottratta al controllo di legalità?
La discrezionalità politica riguarda il merito della scelta. Non dovrebbe cancellarne i presupposti legali.
I vizi c’erano. Ma la Corte decide di non esaminarli
La particolarità della vicenda emerge ancora più chiaramente nelle ultime pagine.
Il Collegio non conclude che i rilievi sollevati dall’Ufficio siano infondati.
Conclude invece che, ritenendo la deliberazione non assoggettabile al controllo, è «esime[nto]» dall’affrontare i dubbi di legittimità.
E quali erano?
La «mancata approvazione di uno specifico piano di uscita dal commissariamento» e la «carenza di istruttoria per mancata preventiva acquisizione di pareri tecnici», elementi che, secondo la stessa deliberazione, attraverso un’interpretazione sistematica della legislazione vigente «sarebbero da ritenere essenziali» per sostenere la decisione di uscita dal commissariamento.
Non solo. La Corte precisa che tali adempimenti risultano affrontati soltanto successivamente alla deliberazione del 22 aprile.
È difficile immaginare un’affermazione più lontana dall’idea di un controllo conclusosi con un pieno riconoscimento della legittimità dell’atto.
Il paradosso del 7 luglio
Ed è qui che compare un ulteriore problema.
Nelle more del controllo, il 7 luglio 2026 la Giunta regionale approva la deliberazione n. 391, perfezionando il Piano 2026-2028 che viene poi valorizzato nelle interlocuzioni successive quale elemento del percorso di risanamento. La stessa documentazione della Corte registra che quel Piano era intervenuto successivamente rispetto alla decisione governativa e che il suo ulteriore percorso di verifica statale era ancora programmato tra fine luglio e i primi giorni di agosto.
La domanda diventa inevitabile.
Il 7 luglio chi era titolare delle funzioni sostituite?
Se la deliberazione del 22 aprile aveva già restituito alla Regione le competenze, occorre stabilire in forza di quale meccanismo essa avesse acquistato efficacia mentre era ancora pendente il procedimento di controllo.
Se invece quell’efficacia non era ancora maturata, occorre spiegare in forza di quale titolo la Giunta abbia esercitato funzioni comprese nella gestione commissariale.
Non è una questione formale. È una questione di competenza.
E la competenza, nel diritto amministrativo, non nasce dall’opportunità politica.
Altro che «nessun rilievo»
La conclusione della Corte è: «Non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento in epigrafe». Ma immediatamente prima il Collegio precisa che da questa conclusione deriva «l’insussistenza degli effetti esimenti derivanti dal controllo preventivo di legittimità ad esito positivo».
Questa precisazione dovrebbe chiudere ogni equivoco.
La Corte non ha apposto il visto.
Non ha registrato positivamente l’atto.
Non ha dichiarato infondati i rilievi di legittimità.
Non ha affermato che i presupposti dell’uscita dal commissariamento fossero tutti perfezionati il 22 aprile.
Ha deciso, invece, che quell’atto non rientrasse nel proprio controllo e, proprio per questo, ha dichiarato di non pronunciarsi sui dubbi di legittimità emersi durante l’istruttoria.
È cosa profondamente diversa da un «via libera».
Rimane allora una domanda di sistema, che supera persino il caso Calabria.
Se una deliberazione governativa capace di porre fine all’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 120 Cost., di restituire alla Regione l’amministrazione del proprio servizio sanitario e di incidere direttamente sulla garanzia dei LEA può essere sottratta al controllo previsto dall’art. 3 della legge n. 20/1994 perché qualificata come scelta politico-strategica, quale spazio resta al controllo preventivo di legalità sugli atti più delicati del Governo?
È questo il punto che la deliberazione n. 23/2026 lascia irrisolto.
E forse è proprio il punto sul quale occorrerà tornare.
Gli effetti del deliberato del Giudice dei conti
Nella sostanza, seguendo l’argomentazione della delibera 23/2026, si evince che tutte le volte che un potere si radica o ha il fondamento in una norma costituzionale diventerebbe un atto politico, costituito – nel caso di specie – da una deliberazione del Consiglio dei ministri che rappresenta il presupposto formale per cui si esercita il potere medesimo. In pratica, il Giudice contabile ha pertanto deciso di non applicare la legge e di non esercitare il proprio potere condizionante rifuggendosi in una categoria morta, quella dell’atto politico insindacabile.
Quindi i presupposti di legge di quell’atto governativo sono sindacabili solo dalla Corte costituzionale? E chi dovrebbe rimettere l’atto alla Consulta? Una roba da creare un cortocircuito allucinante.
Su tutto, il Governo “approva” a suo tempo il commissariamento sulla base di presupposti di legge, attuativi della Costituzione (art. 120, comma 2). Quindi reversus, demansionarlo vale solo per mezzo dell’esercizio dell’autotutela (revoca).