Dalla Consulta un richiamo importante sull’uso delle risorse

Dalla Consulta un richiamo importante sull’uso delle risorse

Dalla Consulta un richiamo importante sull’uso delle risorse

Troppe le spese destinate al corrente illegittimamente utilizzate per fare fronte ad investimenti e a spese altrui.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 4 depositata il 22 gennaio appena trascorso, dà lezioni sulla legittimità della spesa corrente, distinguendola da quella destinata ad investimenti. Un tema che il suo redattore, giudice Angelo Buscema, conosce bene nella sua qualità di già Presidente della Corte dei Conti.

Il Fondo Sanitario Nazionale, e dunque le sue aliquote regionali, sono esclusivamente destinati ai Lea, quali prestazioni essenziali da rendere universalmente esigibili alle persone e uniformemente. In quanto tali non possono essere impegnati per acquisti di tecnologie strumentali, così come del resto già sancito nella definizione recata dalla legge 11 marzo 1988, afferente alle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 19880). E già perché il legislatore di allora individuava all’art. 20 i finanziamenti da rinnovare annualmente per effettuare investimenti strumentali alla erogazione sociosanitaria, sia immobiliari che tecnologici. Ciò sulla base di un “Programma pluriennale di interventi in materia sanitaria”, da ultimo modificato, sul piano regolatorio dalla legge n. 191/2009, e, su quello valoriale, dalla legge nr. 160/2016, incrementato a 30 miliardi di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Il tutto, da bene intendere, finalizzato al rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico.

Del resto, la stessa Consulta ha chiarito costantemente che l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 richiede alle Regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, «un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato “fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti” di programmazione finanziaria sanitaria». Al riguardo, è fonte di chiarezza il comma 1 dell’art. 20 del decreto delegato 118/2011, attuativo della legge delega n. 42/2009, che prescrive l’adozione di un’articolazione dei capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate. La prima delle quali, nella Sezione A) «Entrate» (lettera a), finalizzata ad indicare il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde: alla lettera a) della Sezione B) «Spesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA». Dunque un perimetro sanitario correttamente rigido utile a portare ad evidenza pubblica il rispetto delle specifiche regole contabili che, come enuncia il successivo comma 2, sono volte a «garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria».

Una disposizione che appare assolutamente funzionale a rendere trasparenti i conti sanitari e la finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali. Ciò allo scopo di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA (Corte costituzionale, sentenze  nn. 1, 68 e 169 del 2024).

In proposito, è facile immaginare quanto sia importante ossequiare un siffatto comandamento costituzionale per le Regioni in piano di rientro e addirittura per quelle commissariate ad acta, art. 120, comma 2, della Costituzione.

Di conseguenza, «costituzionalmente illegittima è la copertura degli oneri connessi a tali iniziative con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA» (sentenza n. 132 del 2021), individuando tra siffatti “oneri connessi” l’acquisto di beni strumentali costituenti il mezzo di somministrazione di cure e sostanze farmacologiche, costituenti tecnologie in senso stretto (finanche la telemedicina).

E’ facile figurarsi quanto sia da ritenersi fuori norma il finanziamento di retribuzioni universitarie, di qualsivoglia tipo, nell’ambito delle 27 sedicenti AOU operanti e delle AO che dovessero, illegittimamente, ritenersi tali senza esserlo.  

 Allo stesso modo la sentenza, con i suoi distinguo chirurgici, bandisce gli ammortamenti dei mutui (per esempio contratti con l’INAIL ovvero la CCDDPP) regolati con pagamenti dei ratei convenuti da accollare alla spesa corrente sanitaria, sostenuta con i Fondi sanitari regionali.

Un gran bell’assist della Consulta, con il giudice Buscema espertissimo in conti a redigere la sentenza, alla Corte dei conti che avrà tanto da scovare nei bilanci delle Regioni e non. Troppe le spese destinate al corrente illegittimamente utilizzate per fare fronte ad investimenti e a spese altrui. Insomma, la regola costituzionale impone che non si può fare fronte a ratei di mutuo e stipendi universitari con risorse destinate alla cura delle patologie delle persone.

Ettore Jorio

26 Gennaio 2026

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