Farmacia dei servizi. Fofi in audizione: “Delega storica, ora superare i divieti obsoleti e potenziare il ruolo clinico del farmacista”

Farmacia dei servizi. Fofi in audizione: “Delega storica, ora superare i divieti obsoleti e potenziare il ruolo clinico del farmacista”

Farmacia dei servizi. Fofi in audizione: “Delega storica, ora superare i divieti obsoleti e potenziare il ruolo clinico del farmacista”

Il presidente della Federazione, Andrea Mandelli, alla Commissione Affari sociali del Senato: “Riforma organica per adeguare le norme alla trasformazione della professione”. Proposte su incompatibilità, primo intervento, concorsi e sanzioni.

Una “occasione storica” per rinnovare sistematicamente il quadro normativo della farmaceutica, adeguarlo alle trasformazioni della società e porre rimedio a “disallineamenti normativi” che rischiano di frenare l’evoluzione della professione. Con queste parole la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) ha accolto il disegno di legge AS 1786 sulla delega al Governo per la riforma del settore, nel corso dell’audizione odierna presso la 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

“La medicina e l’assistenza sanitaria e farmaceutica hanno conosciuto enormi trasformazioni negli ultimi anni e non possono più essere vincolate a regole ormai obsolete – si legge nella memoria della Federazione –. Occorrono norme chiare, coerenti e concretamente applicabili, in grado di agevolare il lavoro dei professionisti, a beneficio dei pazienti e della sostenibilità di tutto il sistema di assistenza”.

Dalla farmacia dei servizi al nuovo profilo professionale
La Fofi ricorda come diversi provvedimenti recenti abbiano già contribuito a consolidare la Farmacia dei servizi come presidio sanitario di prossimità. La legge sulle Semplificazioni del 2025 ha ampliato le funzioni delle farmacie, affidando loro la somministrazione di tutti i vaccini inclusi nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale a partire dai 12 anni, l’esecuzione di test diagnostici su campioni biologici (tamponi, test per l’Epatite C) e servizi di telemedicina. La legge di Bilancio 2026 ha poi stabilizzato definitivamente questo modello, stanziando 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e qualificando le farmacie convenzionate come “strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie”.

A completare il quadro, il decreto legislativo n. 17 del 3 febbraio 2026 – che recepisce la direttiva europea sui requisiti minimi di formazione – introduce un aggiornamento profondo dei corsi di laurea in Farmacia e CTF, con il rafforzamento delle competenze in farmacia clinica, digital health, genomica, intelligenza artificiale e collaborazione interprofessionale.

“Oggi il farmacista che opera nelle farmacie aperte al pubblico – sottolinea la Federazione – è in grado di proporsi come autorevole referente del percorso di cura, assumendo una posizione strategica nell’assistenza territoriale, soprattutto per i pazienti cronici, e contribuendo al monitoraggio dell’aderenza terapeutica”.

Le sette proposte della Fofi
La Federazione ha formulato una serie di proposte di modifica normativa, ritenute necessarie per completare il processo di riforma e rimuovere ostacoli ancora presenti.

1. Superamento del divieto dell’art. 102 TULS. La norma attuale vieta il cumulo tra l’esercizio della farmacia e altre professioni sanitarie. La Fofi chiede di recepire i più recenti orientamenti giurisprudenziali, consentendo a un professionista sanitario di esercitare contemporaneamente più professioni, “fatte salve eventuali ipotesi di conflitto di interesse”. Per medici, odontoiatri e veterinari, l’attività in farmacia sarebbe comunque limitata a campagne di educazione sanitaria, prevenzione, emergenza e pronto soccorso.

2. Abolizione dell’incompatibilità con la docenza universitaria. Attualmente l’art. 13 della Legge 475/1968 vieta la titolarità o direzione di una farmacia a chi è titolare di una cattedra universitaria. Una norma che, a differenza di quanto avviene per altre professioni sanitarie, ha limitato l’assegnazione di insegnamenti ai farmacisti di comunità e ospedalieri. La Fofi chiede di eliminare questa incompatibilità.

3. Revisione delle sanzioni per le società titolari di farmacie. L’art. 8 della L. 362/1991 prevede la sospensione dall’esercizio professionale (non inferiore a un anno) per i farmacisti soci di società titolari di farmacie in caso di violazioni, ma non prevede alcuna sanzione per i soci non professionisti. La Fofi chiede di estendere il sistema sanzionatorio per ragioni di “uguaglianza sostanziale e formale”.

4. Aggiornamento dei concorsi per sedi farmaceutiche. Si propone di rivedere i punteggi relativi ai titoli di studio e di esercizio professionale e di semplificare la disciplina per l’aggiornamento dei quiz concorsuali.

5. Semplificazione delle comunicazioni su orari e direzione della farmacia. Snellimento degli adempimenti burocratici all’azienda sanitaria locale in caso di affidamento della direzione, sia temporanea che permanente.

6. Abolizione dell’obbligo di esposizione dei prezzi in vetrina. La normativa attuale prevede sanzioni per l’omessa indicazione dei prezzi sui prodotti esposti. La Fofi propone di sostituire l’obbligo con un link aggiornato accessibile all’utente per verificare la correttezza del prezzo praticato.

7. Riforma del sistema Ecm (Educazione Continua in Medicina). La Federazione chiede un sistema a carattere premiale, che incentivi l’aggiornamento professionale e riconosca le competenze acquisite, “accentuando il valore premiale dello stesso”.

Primo intervento in farmacia e competenza regionale sulla pianta organica
Due ulteriori proposte di rilievo riguardano il primo intervento e la pianificazione territoriale. La Fofi chiede di introdurre la possibilità per i farmacisti di svolgere in farmacia “attività di primo intervento”, al fine di rendere concreto ed effettivo il percorso di deospedalizzazione promosso dal Ministero della salute, anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica.

Viene inoltre proposta la modifica dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 475/1968, per trasferire alle Regioni la competenza in materia di pianta organica delle farmacie, attualmente attribuita ai Comuni. L’obiettivo è “evitare evidenti conflitti di interesse” (considerato che i Comuni possono accedere alla titolarità delle farmacie) e garantire un’equa distribuzione sul territorio.

Una riforma per il diritto alla salute
Nelle conclusioni, la Federazione richiama l’articolo 32 della Costituzione, sottolineando come l’obsolescenza normativa e l’ipertrofia delle regole rischino di incidere “direttamente o indirettamente” sul diritto fondamentale alla salute.

“Se adeguatamente valorizzata – scrive la Fofi – la riforma farmaceutica, configurandosi quale intervento organico di riforma di un comparto normativo di fondamentale importanza, consentirà di soddisfare in modo più efficace ed efficiente i bisogni di salute dei cittadini e di rilanciare la competitività dell’ordinamento italiano”.

La Federazione ha confermato la piena disponibilità a contribuire al processo di revisione normativa, in qualità di «ente sussidiario dello Stato», attraverso i decreti attuativi che declineranno la riforma.

28 Aprile 2026

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