Iva sulle prestazioni dei chiropratici. Aic chiede la revoca della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Iva sulle prestazioni dei chiropratici. Aic chiede la revoca della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Iva sulle prestazioni dei chiropratici. Aic chiede la revoca della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’associazione richiama alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue sulle prestazioni sanitarie con finalità di diagnosi, cura e riabilitazione, esenti da Iva. Oliva: “Rischio boom di ricorsi e palese conflitto con la normativa europea sulle professioni sanitarie”.

L’Associazione Italiana Chiropratici (Aic) richiama l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica sul corretto trattamento fiscale delle prestazioni chiropratiche in Italia, chiedendo la revoca della Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate che ha sostenuto l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni chiropratiche e l’obbligo di fatturazione elettronica.

“La chiropratica – ricorda l’Aic in una nota – è stata riconosciuta dal legislatore italiano come professione sanitaria di interesse pubblico già con la Legge n. 244/2007 e successivamente con la Legge n. 3/2018, che ne ha previsto il pieno inserimento tra le professioni sanitarie. A livello internazionale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico. Alla luce della normativa europea e della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le prestazioni sanitarie aventi finalità di diagnosi, cura e riabilitazione devono essere esenti da IVA, in quanto rispondono a un interesse generale e mirano a garantire l’accesso alle cure”.

“In questo contesto, – dichiara il presidente dell’Associazione Italiana Chiropratici, Benito Oliva – la chiropratica è stata più volte riconosciuta come attività sanitaria esente da IVA anche in assenza di una completa regolamentazione nazionale, purché esercitata da professionisti adeguatamente qualificati. Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione italiana, che con giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che l’esenzione IVA dipende dalla natura sanitaria della prestazione, che è sufficiente il possesso di un titolo idoneo, anche conseguito all’estero e che non è ragionevole subordinare l’esenzione all’emanazione di regolamenti attuativi non ancora adottati”.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, per l’Aic, risulta “in evidente contrasto con la normativa europea e il principio di neutralità dell’IVA; con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione; con precedenti decisioni delle Corti Tributarie italiane; con la normativa in materia di protezione dei dati sanitari, che limita l’uso della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie”.

“L’esperienza di altri Paesi europei dimostra che l’esenzione IVA per la chiropratica è riconosciuta anche in assenza di una regolamentazione formale, sulla base della qualità della formazione e della natura sanitaria delle prestazioni – spiega l’avvocato dell’Associazione Italiana Chiropratici, Laura Frattari – L’Associazione evidenzia come l’attuale posizione dell’Agenzia delle Entrate rischi di aumentare i costi per i pazienti, limitando l’accesso alle cure oltre che generare un contenzioso massivo e oneroso per l’amministrazione pubblica e creare distorsioni della concorrenza tra professionisti sanitari”.

Per tali motivi, l’Associazione Italiana Chiropratici si mette a disposizione delle autorità competenti “per un’audizione e per contribuire alla definizione di una soluzione conforme al diritto e tutelante per i cittadini e chiede l’immediata revoca o annullamento della Risoluzione n. 9/2026 dell’Agenzia delle Entrate; il riconoscimento esplicito dell’esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche di diagnosi, cura e riabilitazione, anche se svolte in studi privati; il rispetto della normativa europea e della giurisprudenza nazionale e unionale e l’apertura di un confronto istituzionale sul tema”.

26 Marzo 2026

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