L’ordinanza n.8163/2025 della Corte di Cassazione segna un punto fermo su un tema che molti medici continuano, erroneamente, a considerare “coperto” in automatico: la responsabilità professionale quando si opera all’interno di una struttura privata senza un vero rapporto professionale con essa.
La Corte ha chiarito che la clinica che concede in locazione locali e attrezzature non risponde dei danni cagionati dal medico al paziente. Un principio netto, che smonta definitivamente una convinzione ancora diffusa nella pratica quotidiana.
Il superamento del “paracadute” della struttura
Per anni, parte della giurisprudenza aveva utilizzato la figura del contratto di spedalità con effetti protettivi a favore del terzo, riconducendo alla struttura una responsabilità indiretta per l’operato del sanitario. Ma questa impostazione è ormai superata.
La Cassazione lo aveva già chiarito con la sentenza n.11320/2022, negando che tra struttura e medico possa configurarsi un contratto con effetti protettivi per il paziente. L’ordinanza del 2025 va oltre e lo ribadisce con forza: senza un titolo professionale che colleghi medico e struttura, la responsabilità resta personale.
Locazione non è collaborazione professionale
Cosa conta davvero per la responsabilità
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità della struttura – sia prima che dopo la Legge n.24/2017 (Legge Gelli-Bianco) – presuppone un rapporto professionale: lavoro subordinato, collaborazione autonoma, accreditamento o comunque un inserimento funzionale del medico nell’organizzazione sanitaria.
La semplice locazione di spazi e strumentazione non integra nulla di tutto questo. Non c’è cooperazione alla prestazione sanitaria, non c’è ausiliarietà ex art. 1228 c.c. (“Responsabilità per fatto degli ausiliari”), non c’è beneficio diretto tratto dall’attività medica. C’è solo un rapporto civilistico di godimento di beni.
Nemmeno l’uso delle attrezzature salva il medico
Un punto spesso sottovalutato riguarda le apparecchiature. Molti ritengono che l’utilizzo di strumenti della clinica comporti automaticamente una corresponsabilità della struttura. La Cassazione è esplicita nel negarlo: la strumentazione può essere parte integrante della locazione e questo non trasferisce alcuna responsabilità sull’operato del sanitario.
Il locatore non risponde di ciò che il conduttore compie all’interno dei locali, né delle modalità con cui utilizza gli strumenti concessi in godimento.
Legge Gelli-Bianco: tutela sì, ma non incondizionata
La Legge n. 24/2017 ha certamente ridisegnato il sistema della responsabilità sanitaria, spostando il baricentro verso le strutture e introducendo l’azione diretta del danneggiato nei loro confronti. Ma questo meccanismo funziona solo quando il medico opera nell’alveo organizzativo della struttura.
Fuori da quell’alveo, il quadro cambia radicalmente:
- il medico risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c.;
- l’onere probatorio e le conseguenze patrimoniali ricadono direttamente su di lui;
- la struttura resta estranea al contenzioso.
L’ordinanza n.8163/2025 lo dice senza ambiguità: non esiste una responsabilità “riflessa” automatica.
Una lezione pratica per chi esercita oggi
Questa pronuncia non è una sottigliezza da addetti ai lavori. È una lezione concreta per chi esercita la professione in regime di libera attività, in studi condivisi, in cliniche private o in contesti ibridi sempre più diffusi.
Agire con leggerezza, confidando in una presunta copertura “di sistema”, significa esporsi a rischi enormi. Il contenzioso sanitario è lungo, costoso e imprevedibile. Quando la struttura è fuori gioco, il medico resta solo di fronte alla domanda risarcitoria.
Conclusione: il diritto non perdona l’improvvisazione
La Cassazione ha fatto chiarezza. Ora tocca ai professionisti prenderne atto. Il diritto della responsabilità sanitaria non ammette scorciatoie né automatismi rassicuranti. Ogni assetto professionale produce conseguenze precise sul piano giuridico ed economico.
Ignorarle non è una scelta neutra. È un rischio calcolato male. In questo contesto, risulta prudente non affidarsi a supposizioni o soluzioni standardizzate, ma avvalersi di una consulenza assicurativa qualificata, in grado di chiarire cosa la propria polizza di responsabilità civile effettivamente copra, quali scenari restino scoperti e se l’assetto assicurativo adottato sia coerente con le modalità concrete di esercizio della professione.
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