Rispondere alle attese e alle necessità delle professioni della salute

Rispondere alle attese e alle necessità delle professioni della salute

Rispondere alle attese e alle necessità delle professioni della salute

Il testo attuale è insufficiente rispetto alle attese. Propongo una riforma radicale, che istituisca una categoria speciale dei professionisti della salute con partecipazione vincolante alle scelte del Ssn, trasformando la spesa da costo in investimento.

Quando la Commissione Affari Sociali della Camera aveva approvato l’anno scorso il documento finale sull’inchiesta sulle professioni sanitarie condiviso da maggioranza e opposizione mi sarei atteso che il conseguente ddl d’iniziativa governativa rispettasse le aspettative che erano espresse da tale documento finale.

Se il  disegno di legge C.2700, recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è la conclusione dell’inchiesta promossa dalla Commissione affari sociali della Camera sulla condizione delle professioni sanitarie mi pare che debba essere ancora raggiunto appieno l’obiettivo non solo di valorizzare le professioni della salute ma di offrire l’insieme delle risposte attese sui vari problemi e sulle prospettive di soluzione, prevedendo volando non solo il giusto ma anche volando alto, perché è ora di garantire una risposta complessiva ed articolata alla drammatica ed emergenziale questione  delle professioni della salute.

Innanzitutto, sarei dell’avviso che tale ’urgenza e drammaticità della emergenza delle professioni della salute richieda che alcuni provvedimenti importanti non debbano essere rinviati alle previste deleghe legislative all’Esecutivo ma possano e debbano essere già approvate da questo disegno di legge per renderle già operanti e spendibili.

Prevedere nei “princìpi e criteri direttivi generali” obiettivi maggiormente rispondenti per la valorizzazione dei professionisti della salute
A tal fine sia opportuno integrare prevedendo che:

– La Repubblica consideri la risorsa umana e professionale centrale e strategica per l’attuazione dei principi dell’articolo 32 della Costituzione e della conseguente legge 833/78 di attuazione; a tal fine ne promuova la valorizzazione e la partecipazione alle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello nazionale e regionale;

– finalità del presente provvedimento sia la modifica della vigente legislazione in materia di stato giuridico, modalità di contrattazione collettiva, di partecipazione e di formazione delle professioni della salute di cui alla legge 3/18, valorizzando la loro diversità specifica attraverso l’implementazione di  regole proprie, specifiche e diverse dagli altri comparti pubblici non solo per la sua missione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito ma per la sua intrinseca complessità costituita da oltre trenta professioni laureate che vi operano con loro riconosciuta autonomia e competenza professionali;

– costituisca ulteriore finalità garantire agli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie in rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale di essere parte integrante del processo di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle scelte di politica della salute e delle linee di produzione delle stesse in tutti i livelli del SSN stesso, nazionale, regionale e aziendale.

Pertanto, la Repubblica debba garantire quanto sopra attraverso:

– la normazione di un percorso che preveda la cogente realizzazione di modalità di effettiva partecipazione dei professionisti della salute alle attività del Servizio Sanitario Nazionale per garantirne la concertazione, la comprensione;

– la valorizzazione della “specialità” del personale del SSN anche attraverso l’implementazione di regole proprie, specifiche e diverse dagli altri comparti pubblici non solo per la sua missione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito ma per la sua intrinseca complessità costituita da oltre trenta professioni laureate che vi operano con loro riconosciuta autonomia e competenza professionali;

– la considerazione che gli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie in rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale, siano parte integrante del processo di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle scelte di politica della salute e delle linee di produzione delle stesse in tutti i livelli del Servizio Sanitario stesso, nazionale, regionale e aziendale attraverso un percorso normativo da realizzare attraverso innovative modalità di effettiva partecipazione che garantisca la concertazione, la comprensione e la condivisione, assicurando anche il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente.

La categoria speciale dei “professionisti della salute”
Ne consegue che, per quanto riguarda i “Princìpi e criteri direttivi specifici per l’adozione di misure in favore del personale sanitario”, per dare reale efficacia al provvedimento di valorizzazione la strada maestra non possa che essere costituita dalla istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute prevedendo che:

– a modifica e integrazione delle vigenti norme sia istituita la categoria speciale dei professionisti della salute dei profili professionali compresi nella legge 3/18 in quanto assicurano l’attuazione del diritto alla salute individuale e collettiva in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione che si aggiunge alle altre già riconosciute per legge;

– si dia atto che i professionisti della salute hanno tutti propri, autonomi ambiti di competenza, con tipologie di organizzazione del lavoro ed istituti contrattuali specifici, talora non omogenei né paragonabili né assimilabili al personale degli altri comparti, per tale motivo sia  necessario riformare il rapporto di lavoro per valorizzare l’ esercizio di una  professione intellettuale e liberale in grado di  sviluppare  l’intrinsecità e la specificità del tempo di lavoro medico, sanitario e sociosanitario con l’obiettivo di garantire la migliore prestazione professionale del professionista della salute in scienza e coscienza per la tutela della salute nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione;

– sia riconosciuto al  Lavoro medico, sanitario e sociosanitario la garanzia che si espleti garantendo e valorizzando al massimo la sua potenzialità, autonomia e capacità intrinseche e proprie del proprio sapere ed agire professionale riducendo al massimo adempimenti non sanitari o  non clinici che  rientrino, invece, nelle competenze di quei professionisti che rivestano incarichi gestionali o apicali o, se di minor rilievo, a profili professionali differenti istituendo anche formando uno specifico profilo di segretario sanitario/clinico sulla base di esperienze europee evolvendo da una parte il segretario di studio di medico di medicina generale  o di segretario di reparto ospedaliero, nelle poche, purtroppo, esperienze in essere;

– il rapporto di lavoro del personale medico, sanitario e sociosanitario, sia dipendente che convenzionato diventi  per obiettivi di “salute” concordati, monitorati e verificati con la conseguente individuazione in sede di contrattazione di una parte della remunerazione legata al loro raggiungimento, tenendo conto delle situazioni avverse che non abbiano consentito oggettivamente il pieno raggiungimento degli obiettivi stessi quali ad esempio: sottorganico di personale, minore dotazione strumentali, eventi pandemici e catastrofici; per il personale dirigenziale e le elevate professionalità l’esecuzione della prestazione di lavoro al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salute concordati, secondo le modalità regolamentate dalla contrattazione collettiva non sia condizionata dall’osservanza formale dell’orario di lavoro in omogeneità alle caratteristiche di ogni rapporto di lavoro sia dirigenziale che professionale, fermo restando la retribuzione distinta per le guardie, la reperibilità, il lavoro notturno e festivo.

L’istituzione della categoria speciale delle professioni e dei profili professionali della salute di cui alla legge 3/18 debba prevedere l’applica di una nuova, discontinua  contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e del personale a convenzione con il SSN, che si svolga presso il Ministero della Salute attraverso una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro pro tempore o un suo delegato, da rappresentanti del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale, della Funzione Pubblica e della Conferenza delle Regioni, prevedendo che  il Ministero della Salute istituisca una specifica struttura dirigenziale per la gestione delle procedure e delle fasi contrattuali avvalendosi, se ritenuto necessario, anche di personale in comando o in mobilità da ARAN e da SISAC.

La nuova contrattazione debba prevede un “Accordo quadro di filiera unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del SSN o con lo stesso accreditati” propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN e delle strutture private accreditate finalizzato:

– ad omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell’attuale molteplicità dei contratti in quest’ultimo settore;

– a promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze sindacali nelle fasi di elaborazione del Patto della Salute tra Stato e Regioni nella programmazione, nell’elaborazione delle scelte programmatiche, nel loro monitoraggio, verifica e rimodulazione al fine di garantire ai professionisti produttori di salute il loro  protagonismo positivo nella concertazione, comprensione e condivisione delle politiche per la salute per far sì che la contrattazione sia uno strumento attuativo delle scelte programmatorie in sanità, analoga procedura concertativa, consultiva e partecipativa è adottata anche per gli specifici Piani e programmi sanitari e sociosanitari.

Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale della categoria speciale per la parte della dipendenza sia articolato in:

– una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nella costruzione, verifica e monitoraggio della programmazione sanitaria e sociosanitaria;

– un’area contrattuale della dirigenza dei professionisti della salute;

– area contrattuale dei professionisti e dei profili professionali della salute.

 L’ipotesi di accordo raggiunta tra le parti sia portata alla contemporanea approvazione della parte pubblica e della parte sindacale, raggiunta la quale sia sottoscritta tra le parti e resa immediatamente vigente.

Sarebbe, inoltre opportuno che, per quanto riguarda i “Princìpi e criteri direttivi specifici per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario “sia   previsto l’insieme dei profili sanitari ivi compresi il personale di interesse sanitario e personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, risolvendo i problemi di inquadramenti datati ed obsoleti verificando l’opportunità di evolvere qualcuno  in professione sanitaria, per esempio l’odontecnico.

Per quanto riguarda le competenze professionali da attualizzare rispetto all’evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione e alle nuove tecnologie, sarebbe doveroso rafforzare il concetto prevedendo che siano adeguate ed implementate di conseguenza.

Regolamentazione e promozione della partecipazione dei professionisti della salute
Debba essere regolamentato il processo di partecipazione dei professionisti della salute per promuovere proattivamente il loro nuovo protagonismo riformatore e a tal fine in attuazione dei principi esposti nei periodi precedenti sia opportuno e doveroso che la Repubblica garantisca alle rappresentanze ordinistiche e sindacali delle professioni della salute il diritto al confronto preliminare all’emanazione del Patto per la Salute tra Stato e Regioni e dei conseguenti atti programmatori e analogo confronto sia  previsto in ogni Regione e Provincia autonoma propedeutico all’approvazione del Piano sanitario o sociosanitario regionale o provinciale; analogo confronto debba essere garantito in caso di emanazione di provvedimenti riguardante il personale della presente legge.

Pertanto, le rappresentanze ordinistiche e sindacali, quali soggetti contribuenti all’elaborazione del Patto per la Salute, possano essere abilitate a richiedere, di norma annualmente, il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e sociosanitaria e a proporre correzioni in corso d’opera.

Naturale conseguenza ed evoluzione di ciò la Repubblica, per il miglior funzionamento  del Servizio Sanitario Nazionale e la sua capacità di erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed efficienti, promuova e garantisca lo sviluppo di una reale ed incisiva democratizzazione dell’attività professionale e dell’organizzazione del lavoro all’interno delle Aziende sanitarie riformando il potere monocratico del Direttore Generale, attraverso forme di partecipazione reali in grado di incidere, proporre, verificare e se del caso correggere le scelte di programmazione e le conseguenti azioni di loro concretizzazione sia nelle fasi della contrattazione collettiva aziendale tra parte pubblica e parte sindacale che nella promozione di un nuovo e positivo protagonismo di chi operi all’interno  dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, affinché le scelte di politica della salute aziendale siano comprese e condivise come proprie da ogni professionista della salute.

Questa scelta strategica renderebbe necessario che il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, sentiti gli Ordini nazionali delle professioni di cui alla legge 3/18 e previo confronto con i sindacati rappresentativi della categorie interessate sia delegato entro un tempo congruo ad emanare la necessaria normativa  che detti i criteri e i contenuti per riformare, potenziandone ruolo e funzioni, il Consiglio Sanitario Aziendale, i Consigli di Dipartimento e di Distretto con la caratteristica di essere elettivi e rappresentativi di tutte le professionalità presenti garantendo loro poteri reali nelle procedure di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte aziendali, dipartimentali e distrettuali in materia di attuazione del diritto alla salute, fermo restando il diritto ed il dovere del singolo professionista della salute di esprimere contrarietà e critica in caso di direttiva che si ritenga errata deontologicamente, legalmente o pericolosa per la persona in cura, assicurando il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente.

Per garantire l’implementazione dello sviluppo di questo nuovo clima di lavoro democratico e partecipativo aziendale debba essere garantita ai professionisti eletti negli organismi di cui sopra la non punibilità nelle dichiarazioni e negli atti esercitati in virtù del loro mandato elettivo, allorché esprimono il loro pensiero anche critico e/o di dissenso.

Questa nuova normativa di partecipazione dovrebbe prevedere anche criteri e indicazioni per potenziare il governo aziendale con la istituzione di un “consiglio di indirizzo” plurale rappresentativo degli enti locali e delle forze sociali, con poteri non solo consultivi ma di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle scelte di politica della salute.

Princìpi direttivi specifici per il potenziamento della formazione sanitaria
Diventi prioritario che  la formazione dei medici di medicina generale  sia  integrata  e sviluppata nell’insieme della formazione specialistica medica in una specifica specializzazione universitaria; prevedendo per  tale finalità, che  il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri:

– anche tenendo conto delle esperienze regionali già avviate, l’integrazione nell’ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, sia istituito presso ciascuna università il “Dipartimento integrato università e SSR” con la funzione  di coordinare le università e le strutture del SSN  a fini didattici e di ricerca, attraverso la creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, al fine di potenziare e adeguare l’assistenza primaria alla evoluzione del quadro demografico, epidemiologico e nosologico, rispondendo ai nuovi bisogni di salute individuale e collettiva e alle specifiche esigenze dei servizi sanitari regionali;

– l’istituzione nel corso di laurea in medicina e chirurgia la disciplina “Medicina generale di comunità e delle cure primarie” con specifico settore disciplinare, il cui insegnamento sia affidato di norma, anche a contratto, a medici di medicina generale o di cure primarie;

– lo svolgimento del tirocinio per la formazione specialistica universitaria in medicina generale sia svolto anche all’interno della rete formativa delle aziende sanitarie, compresi gli studi di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta nonché nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

– per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del SSN sia necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale, il cui  corso di formazione specialistica in medicina generale sia gestito dagli Atenei, con il concorso delle Regioni e delle Province autonome  e il relativo ordinamento degli studi sia determinato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

– che i diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento, se il corso sia iniziato prima di tale riforma continuino a essere titolo per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale;

– che le attività di docenza e di tutoraggio nel corso di laurea in medicina e chirurgia nonché nei corsi di specializzazione post-laurea siano svolte anche dal personale, dipendente e convenzionato, del Servizio sanitario nazionale di norma per i contenuti teorici e pratici professionalizzanti nella formazione;

– che il trattamento economico e normativo dei medici che frequentano il corso di formazione specialistica universitaria in medicina generale sia analogo a quello in vigore per i medici frequentanti gli altri corsi universitari di specializzazione.

 Inoltre, appare necessario che sia necessario riformare la formazione specialistica dei medici chirurghi e delle altre professioni sanitarie prevedendo che:

– la formazione sia svolta dalle Università con il concorso delle Regioni e delle Province autonome, avvalendosi  oltre che delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche della rete formativa costituita dai servizi e presidi ospedalieri, dipartimentali e distrettuali, ivi comprese le Unità complesse di cure primarie di medicina generale e di pediatria di base, la cui caratteristica di idoneità didattica sia  individuata con apposita intesa tra i Ministeri dell’università e della ricerca e della salute e le Regioni e Province autonome;  gli ospedali,  i distretti sanitari e i dipartimenti della suddetta rete di tale rete formativa assumano la denominazione rispettivamente di “Ospedale di insegnamento”, di “Distretto sanitario di insegnamento”, di “Dipartimento di insegnamento;

– le attività di docenza e di tutoraggio siano svolte anche dal personale, dipendente e convenzionato, del SSN, in particolare di norma per i contenuti teorici e pratici professionalizzanti nella formazione sia nel corso di laurea che nei corsi di specializzazione, inoltre per i docenti dipendenti del SSN nella loro attività di insegnamento siano previsti i medesimi diritti e doveri dei docenti dipendenti degli Atenei compresa la partecipazioni agli organismi universitari e al Senato accademico;

– che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, sentite le Regioni, previo confronto con la FNOMCeO e l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, siano determinati le modalità per l’ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti princìpi: individuare i casi e le modalità di trasferimento dei medici in formazione specialistica, su loro richiesta, prevedendo l’obbligatorietà della concessione del trasferimento nei casi di malattia cronica del medico, dei figli, dei genitori, del coniuge, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto, nonché per motivate situazioni familiari, disciplinare le modalità e le procedure di accertamento della malattia cronica del medico in formazione specialistica, del tipo e del grado di conseguente invalidità dell’interessato;

– che l’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Il trattamento  economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la specializzazione in medicina generale sia determinato da  una specifica tipologia di contratto di formazione-lavoro di dirigente medico in formazione specialistica disciplinata in un’apposita sezione contrattuale all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del SSN, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri normativi, economici e previdenziali, tenendo conto della precipua caratteristica di  medico  in formazione specialistica, la progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avvenga in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla base delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione; lo specializzando inserito nella rete formativa svolga attività professionalizzanti con l’affiancamento di tutori e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo; a seguito della progressiva acquisizione di competenze specialistiche, la contrattazione collettiva nazionale possa prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione  prevista per tale contratto di formazione-lavoro e prevedendo una specifica indennità economica per le specializzazioni in medicina d’urgenza e per le altre individuate con motivazioni oggettive implementabile progressivamente in relazione alle competenze acquisite”;

– che con decreto interministeriale dell’Università, della Salute e della Funzione pubblica emanato sentite le Regioni e la FNOMCeO e coinvolti i sindacati medici maggiormente rappresentative da emanare entro e non oltre sei  mesi dall’entrata in vigore della presente legge sia emanato il regolamento attuativo del contratto di formazione lavoro del dirigente medico in formazione specialistica prevedendo anche l’adeguamento alle nuove norme dei medici frequentanti corsi di specializzazione attivati prima dell’entrata in vigore della in vigore della presente legge;

– che la formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario avvenga con le medesime modalità previste per i laureati in medicina e chirurgia, ivi compreso il trattamento economico e normativo;

– che siano incrementate le specializzazioni post-laurea per la professione sanitaria di psicologo in relazione ai nuovi bisogni di salute ad iniziare da quella in psicologia di assistenza primaria.

Una nuova regolamentazione per il reclutamento del personale
Debba essere precisato che l’assunzione di professionisti della salute di norma a tempo indeterminato e che siano effettuate a tempo determinato solo con motivazioni di eccezionalità e in casi di pandemia o catastrofi possano essere svolte assunzioni con rapporto flessibile per un tempo limitato, in ambedue le fattispecie d’intesa con i sindacati rappresentativi del personale interessato.

Sia vietato l’utilizzo di Agenzie o Cooperative per la copertura di professionisti e operatori della salute con lavoro interinale nelle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie; in caso di violazione di quanto sopra decada dalla nomina il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria su delibera motivata della Giunta regionale.

Con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università d’intesa con le Regioni, sentite le Federazioni degli Ordini professionali di riferimento e previo confronto con i sindacati di categoria, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, siano regolamentati:

– una specifica forma di contratto di formazione lavoro per i medici e le altre professioni sanitarie iscritte e frequentanti il corso di specializzazione post-laurea i cui istituti normativi, previdenziali e economici siano disciplinati da un’apposita sezione contrattuale del Contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e sanitaria prevedendo l’estensione agli specializzandi i medesimi diritti e doveri del personale a tempo indeterminato tenuto conto dello status di dirigenti in formazione;

– un particolare rapporto di formazione lavoro per gli iscritti al secondo e al terzo anno del corso di laurea per infermiere e per ostetrica nonché per le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione individuate d’intesa con le Regioni e le Federazioni degli ordini professionali di appartenenza, previo confronto con i sindacati di categoria; tale rapporto di formazione lavoro preveda la regolamentazione degli istituti normativi, previdenziali ed economici è affidata ad una specifica sezione contrattuale del Contratto collettivo nazionale del comparto sanità;

– contratti di formazione lavoro di durata triennale con i neolaureati in infermieristica e in ostetricia nonché per le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, previo confronto con i sindacati di categoria, al termine del triennio se con valutazione positiva della formazione raggiunta, i professionisti siano assunti a tempo indeterminato.

All’articolo 6 della legge 1° febbraio 2006 n. 43 alla lettera b) dopo professionisti coordinatori siano aggiunti: “professionisti coordinatori senior in possesso della specifica laurea magistrale o specialistica” e dopo la lettera c) professionisti specialisti “professionisti specialisti senior in possesso della laurea magistrale o specialistica con indirizzo clinico o specialistico attinente.

I professionisti coordinatori e specialisti senior svolgano funzioni con competenze gestionali o specialistiche o avanzate o cliniche più complesse e diverse da quelle previste dal profilo professionale di base formato e abilitato dal diploma di laurea.

All’articolo 6 della legge 10 agosto 251/00 dopo “aziende ospedaliere” sia altresì aggiunto che sia  istituita la nuova qualifica di dirigente del servizio sociale professionale per il personale appartenente alla professione sociosanitaria di assistente sociale alla quale si acceda tramite concorso pubblico avendo il requisito di cinque anni di anzianità nel profilo professionale di assistente sociale e la laurea magistrale o specialistica in servizio sociale e l’iscrizione all’albo professionale avvalendosi in analogia  del PDCM del 25 gennaio 2008 che ha reso esecutivo l’Accordo raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 15 novembre 2007, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

Per il problema dei problemi costituito dalla drammatica emergenza infermieristica sia necessario un complesso articolato di norme A tal fine si proponga che la Repubblica consideri la professione infermieristica centrale e strategica per garantire il diritto alla salute individuale e collettiva in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e della legge 833/78 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine ne promuova la valorizzazione attraverso la piena integrazione ai modelli più avanzati di formazione, organizzazione del lavoro e implementazione delle competenze adottati e positivamente verificati in altri Stati europei ed extraeuropei prevedendo, anche, provvedimenti straordinari e limitati nel tempo al fine di superare emergenze formative ed occupazionali.

Il Ministero della Salute, con la partecipazione dei Ministeri dell’Università, del Lavoro e delle politiche sociali nonché dell’Economia e Finanze, della Conferenza delle Regioni e della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche attivi periodici tavoli di confronto con i sindacati rappresentativi delle professioni infermieristiche al fine di monitorare l’attuazione dei provvedimenti di cui ai commi seguenti e, se del caso, proporre correzioni o integrazioni degli stessi.

 La formazione universitaria infermieristica, in attuazione del terzo comma dell’articolo 6 del dlgs 502/92 sia  svolta all’interno dei presidi e servizi del Servizio Sanitario Nazionale in attuazione di uno specifico protocollo stipulato con un Ateneo di riferimento e gestita da una dedicata Unità Operativa Complessa di funzione formativa universitaria infermieristica diretta da un direttore infermieristico organicamente inserita nel Servizio di assistenza infermieristica di cui all’articolo 7 della legge 251/00.

 La formazione universitaria infermieristica sia articolata in laurea in scienze infermieristiche, laurea magistrale in scienze infermieristiche, master universitari di primo e secondo livello e dottorati di ricerca. La laurea magistrale in scienze infermieristiche preveda i seguenti indirizzi specialistici:

gestionale;

b) educativo-formativo e di ricerca metodologica;

c) clinico-specialistico, con le seguenti aree specialistiche:

– area delle cure primarie e della sanità pubblica;

– area intensiva e dell’emergenza e urgenza;

– area medica;

– area chirurgica;

– area neonatologica e pediatrica;

– area della salute mentale e delle dipendenze;

– area della salute di genere;

–  eventuali altri indirizzi stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Regioni e la FNOPI, previo confronto con i sindacati rappresentativi della professione infermieristica.

 I master di primo e di secondo livello siano rivolti all’acquisizione di ulteriore professionalità, in particolare riguardo al management generale delle professioni sanitarie; il master di secondo livello sia titolo preferenziale per l’accesso alla direzione di unità organizzative complesse e di unità programmatiche nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli altri enti sanitari, a tale titolo preferenziale sia equiparata la docenza universitaria di ruolo nello specifico settore scientifico-disciplinare.

La programmazione dei fabbisogni di formazione infermieristica sia progressivamente adeguata non solo a garantire il normale turn over ma anche la dimostrata carenza di infermieri all’interno dei servizi sanitari pubblici e privati a tal fine le Regioni implementino le sedi di formazione universitaria infermieristica nelle Aziende sanitarie in convenzione con gli Atenei

Le Regioni nella formulazione degli obiettivi strategici ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie inseriscano la realizzazione ed il potenziamento della formazione universitaria infermieristica da intendere e realizzare quale investimento e valore aggiunto e, a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale i Direttori Generali garantiscano al personale docente e ai tutor la valorizzazione economica e normativa ad iniziare dal sistema degli incarichi e alle retribuzione delle ore di insegnamento.

L’Unità Operativa Complessa di funzione formativa universitaria infermieristica svolga tutte le funzioni previste dalla normativa in materia di formazione; il direttore di tale struttura è anche direttore del corso di laurea infermieristica; gli Atenei incrementano progressivamente l’assunzione nelle università di professori espressione della professione infermieristica; i docenti nei corsi di formazione universitaria infermieristica dipendenti delle Aziende sanitarie abbiano i medesimi diritti e doveri dei docenti dipendenti dalle Università, compresa la partecipazione agli organismi accademici.

Sperimentalmente per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore e comunque prorogabili sino al superamento dimostrato della carenza infermieristica siano esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli iscritti al primo anno di corso di laurea in scienze infermieristiche con un ISEE sino a euro 70.000; l’esonero sia mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati superati nell’anno accademico in corso almeno la metà degli esami del piano di studio.

Entro un anno dall’entrata in vigore dalla presente legge il Ministero dell’Università di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e la FNOPI rimodulino l’ordinamento didattico del corso di laurea in scienze infermieristiche nella parte teorica e del tirocinio al fine di coniugare la migliore formazione con il rispetto del compimento del triennio del corso, consentendo il suo prolungamento solo di fronte a motivazioni di salute o altro di reale gravità motivata; le Regioni con propri bilanci possano erogare agli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche specifici presalari confermabili annualmente in relazione al profitto verificato dello studente.

Sia attivato uno specifico contratto di formazione lavoro per gli studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche, regolato economicamente e normativamente in una specifica sezione contrattuale del CCNL del personale del comparto sanità; a tal fine sia stipulato un CCNL integrativo entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Le Aziende sanitarie attivino nel limite del 50% dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato, al fine di velocizzare le procedure concorsuali.

Le Regioni in attuazione dell’articolo 1 della presente legge fissino tra gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie:

– la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità di infermieri specialisti e di infermieri esperti con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo per lo svolgimento, da implementare nell’organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, avanzate e specialistiche diverse da quelle del profilo di base;

– la revisione dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando gli infermieri da competenze che possano svolgere altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata per le proprie specifiche potenzialità di tutela e promozione della salute.

Con decreto del Ministero della Salute da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge siano individuate le specifiche competenze avanzate di capacità prescrittiva infermieristica sulla base delle esperienze positive e consolidate degli altri Stati europei.

La normativa di cui ai periodi precedenti commi si applichi in analogia anche a quei profili professionali individuati dal Ministero della Salute e da quello dell’Università di concerto con le Regioni, d’intesa con le Federazioni degli Ordini professionali di appartenenza e previo confronto con i sindacati di categoria.

Agli esercenti le professioni infermieristiche e le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e la professione di ostetrica dipendenti dal SSN si applichi la normativa sulla libera professione intramuraria prevista dall’articolo 15 e seguenti del dlgs 502/92.

I rinnovi contrattuali dei comparti in cui siano presenti dipendenti esercenti la professione infermieristica prevedano l’istituzione di una specifica indennità di professione infermieristica da erogare in forma progressiva in relazione al maturarsi di un’anzianità per scaglioni quinquennali finanziati in sede di approvazione della legge di bilancio statale e distinta dal finanziamento del rinnovo contrattuale, analogamente sia prevista una specifica indennità di tutela per la salute per i dipendenti appartenenti alle professioni della salute tecnico-sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione, di ostetrica e di assistente sociale.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei ministri su proposta del Ministero della Salute e di quello della Funzione Pubblica, sentite le Regioni emani una specifica normativa per favorire il rientro, in qualità di dipendenti del SSN, dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti della salute laureatisi in Italia e che siano emigrati in altri Stati per svolgere la loro professione.

Conclusioni
Quanto sopra esposto è certamente complesso nella sua articolazione ma è quanto possa essere ritenuto indispensabile per un vero riordino delle professionisti sanitari che sia funzionale al mandato costituzionale di tutela e promozione della salute e certamente in questo caso l’invarianza della spesa pubblica pare poco sostenibile, si tratta invece di superare il concetto di costo con quello di investimento allorché si tratta di spesa sanitaria, compresa quella del personale, investimento che garantisce invece un ritorno economico significativo in termini di tenuta e sviluppo economico, sociale ed istituzionale dello Stato come della stessa popolazione, usando un vecchio ma sempre valido termine, della stessa Nazione.

Saverio Proia

Saverio Proia

20 Gennaio 2026

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