Un passo avanti verso una sanità sempre più integrata a livello europeo. È questo il senso dello schema di decreto del Ministero della Salute, predisposto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina per la prima volta in modo organico le prescrizioni transfrontaliere dei medicinali. Il provvedimento, ormai definito nella sua architettura normativa, stabilisce come le ricette emesse in Italia potranno essere utilizzate nelle farmacie degli altri Paesi dell’Unione europea e, allo stesso tempo, come dovranno essere gestiti i flussi informatici, i controlli e la tutela dei dati personali.
L’obiettivo è dare piena attuazione alle norme europee sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, consentendo ai cittadini italiani che si trovano temporaneamente in un altro Stato membro di ottenere i medicinali prescritti dal proprio medico senza dover necessariamente ricorrere a una nuova prescrizione locale.
Il decreto si apre con le definizioni e con l’individuazione degli strumenti tecnologici che renderanno possibile lo scambio delle informazioni sanitarie tra gli Stati membri. Al centro del sistema c’è il cosiddetto National Connector italiano, l’infrastruttura che dialogherà con le piattaforme europee e con il Sistema Tessera Sanitaria per recuperare e trasmettere le informazioni necessarie alla dispensazione del farmaco.
L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione. Le prescrizioni transfrontaliere potranno esistere sia in formato elettronico sia in formato cartaceo. Se il cittadino si reca in un Paese che ha già attivato gli scambi digitali con l’Italia, la prescrizione sarà generata automaticamente dai sistemi informatici a partire dalla normale ricetta elettronica italiana. Se invece il Paese non aderisce ancora al sistema oppure il paziente lo richiede espressamente, il medico potrà rilasciare una prescrizione cartacea valida all’estero.
Un aspetto rilevante riguarda il monitoraggio. Il decreto prevede che il Ministero della Salute e la Ragioneria generale dello Stato possano accedere ai dati delle prescrizioni per finalità statistiche e di programmazione, ma solo in forma pseudonimizzata, cioè senza elementi che consentano di identificare direttamente il paziente. Alla Commissione europea saranno invece trasmessi esclusivamente dati aggregati.
L’articolo 3 entra nel merito del contenuto delle prescrizioni. Le ricette dovranno riportare tutte le informazioni necessarie a identificare il paziente, il medico prescrittore e il medicinale richiesto, secondo standard condivisi a livello europeo.
Particolarmente importante è l’articolo 4, che introduce alcuni limiti. Le prescrizioni cartacee potranno essere utilizzate per tutti i medicinali autorizzati in Italia, ad eccezione di quelli soggetti a prescrizione speciale. Per le prescrizioni elettroniche, invece, sarà il Ministero della Salute a individuare con un apposito elenco i farmaci che potranno essere scambiati digitalmente a livello europeo. Resta inoltre fermo il diritto del farmacista estero di rifiutare la dispensazione per motivi etici, qualora tale facoltà sia prevista dalla normativa nazionale del proprio Paese.
Il cuore operativo del provvedimento è contenuto nell’articolo 5. Quando un cittadino si presenterà in una farmacia estera dovrà dimostrare la propria identità esibendo un documento, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e il numero della ricetta elettronica. A quel punto la farmacia interrogherà il sistema italiano attraverso i collegamenti europei. Se la verifica avrà esito positivo, la prescrizione verrà generata e trasmessa automaticamente alla farmacia, che potrà consegnare il medicinale e registrare l’avvenuta dispensazione. In caso contrario il sistema bloccherà l’operazione.
Il decreto affronta anche un tema tecnico ma cruciale: la gestione delle ricette che contengono più farmaci. Poiché molti sistemi europei prevedono una sola prescrizione per ogni medicinale, le ricette italiane che comprendono prodotti diversi verranno automaticamente suddivise in prescrizioni separate per consentirne l’utilizzo all’estero.
Un’intera sezione è dedicata alla protezione dei dati personali e alla sicurezza informatica. Il testo attribuisce specifici ruoli al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia, disciplina la conservazione dei dati, regola l’esercizio dei diritti degli interessati e impone una valutazione d’impatto privacy periodicamente aggiornata.
Il disciplinare tecnico allegato al decreto descrive inoltre un sistema di sicurezza particolarmente rigoroso: autenticazione a due fattori per medici e farmacisti, registrazione completa delle operazioni effettuate, conservazione delle tracce di audit fino a dieci anni, comunicazioni cifrate e utilizzo di una rete europea dedicata non esposta direttamente a Internet. Sono previsti anche sistemi di monitoraggio continuo, backup in tempo reale e procedure di disaster recovery.
Gli ultimi articoli disciplinano la trasparenza verso cittadini e operatori sanitari. Regioni e Province autonome dovranno pubblicare sui propri siti tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema, mentre il Ministero della Salute renderà disponibili aggiornamenti tecnici e materiali informativi attraverso il Punto di contatto nazionale per l’assistenza sanitaria transfrontaliera e il proprio portale istituzionale.
In sostanza, il decreto rappresenta un tassello importante del progetto europeo MyHealth@EU, la rete che punta a rendere interoperabili i sistemi sanitari dei diversi Paesi membri. Per i cittadini significa poter viaggiare, lavorare o soggiornare all’estero con la possibilità di utilizzare le proprie prescrizioni mediche senza interruzioni assistenziali. Per il Servizio sanitario nazionale significa invece entrare in una nuova fase di cooperazione digitale europea, nella quale la circolazione dei dati sanitari dovrà procedere di pari passo con le garanzie di sicurezza, tracciabilità e tutela della privacy.