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Ogni anno 130mila ferite da taglio in ospedale. E l'infezione è in agguato. Governo esamina nuove regole e sanzioni 


Primo esame in Cdm del Dlgs di recepimento della direttiva Ue su prevenzione delle ferite da taglio o punta nel settore ospedaliero e sanitario. Eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando non strettamente necessario. Divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza. Sanzioni fino a 7mila euro. LA BOZZA.

08 NOV - Definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario. Ma non solo, anche l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza, divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture e formazione degli operatori. Queste alcune novità contenute nel Dlgs per il recepimento (il timing era già scaduto lo scorso 11 maggio) della direttiva (la 2010/32/UE) in prima lettura oggi al Consiglio dei Ministri, sulla prevenzione e l’eliminazione del rischio di infezione per gli operatori sanitari.
 
Obiettivo? La massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro, evitando ai lavoratori sanitari ogni possibile esposizione al rischio biologico. In Italia avvengono ogni anno in ambito sanitario ed ospedaliero oltre 130.000 infortuni che comportano un’esposizione al sangue o ad altre sostanze biologiche potenzialmente infette. Circa il 75% di queste ferite è di tipo percutaneo, ovvero si verifica quando l’operatore si ferisce con un tagliente contaminato, ad esempio con un ago, una punta, una lama. Le punture accidentali con aghi utilizzati rappresentano la modalità di esposizione più frequente e pericolosa: sono, infatti, oltre quaranta gli agenti patogeni trasmissibili attraverso il sangue nel corso di una puntura accidentale, tra i quali il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), il virus dell’epatite B (HBV) ed il virus dell’epatite C (HCV). Oltre i due terzi degli operatori sanitari esposti sono infermieri (in larga maggioranza donne) seguiti dai medici e da altre categorie professionali.
 
Introduzione di protocolli operativi più sicuri, adozione di dispositivi medici protetti (es. aghi e siringhe con dispositivi di sicurezza anti-puntura), formazione e sensibilizzazione degli operatori esposti,  monitoraggio continuo dei processi,  messa in opera di un sistema di controllo capillare che non rinunci a sanzionare il mancato rispetto delle regole. Questi alcune misure previste dalla Dlgs. Ma vediamo in sintesi cosa si prevede:

Il Dlgs di recepimento definisce una strategia globale di prevenzione delle esposizioni occupazionali in ambito sanitario soprattutto da puntura con ago o lesione da tagliente, che tenga conto della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, dei fattori psico-sociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza dei fattori legati all’ambiente di lavoro.
Individua anche gli strumenti necessari per il raggiungimento di questo obiettivo, tra i quali la valutazione dei rischi; l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori, la definizione ed attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione sicure; la soppressione dell’uso non necessario di aghi e altri taglienti e  la fornitura di dispositivi medici incorporanti meccanismi di protezione.
 
Il Legislatore Europeo ha  ritenuto necessario mettere sotto una potente lente di ingrandimento quanto in realtà già contenuto in generale nei precedenti disposti comunitari  in tema di sicurezza sul lavoro,  focalizzandolo sulla prevenzione degli infortuni dovuti a dispositivi medici (aghi, bisturi ecc). In particolare, la vera “novità”,  è il chiaro riferimento ai dispositivi medici incorporanti meccanismi di prevenzione  quali componenti della strategia globale.
 
A chi sono rivolte le nuove regole
Le disposizioni si applicano a tutti lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, ivi compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
 
Obblighi per il datore di lavoro
Ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:
 
a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
 
b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;
 
c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
 
d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire  i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 
e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
 
f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;
 
g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.
 
 
 Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse. Inoltre, deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.
 
 
Le Misure di prevenzione specifiche
 
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 
b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
 
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
 
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
 
e) sorveglianza sanitaria;
 
f) effettuazione di formazione in ordine a:
 
1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
 
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post–esposizione; 
 
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
 
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
 
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
 
1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;
 
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.
 
 
Le sanzioni
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro per la violazione.

08 novembre 2013
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