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Il Dl Istruzione in Gazzetta. Più libertà per le e-cig e riprogrammazione scuole specializzazione. Salvo il bonus maturità. Tutte le norme


Bonus maturità, graduatoria unica per gli specializzandi, novità su corsi di laurea ad accesso programmato, formazione specialistica medici, sigarette elettroniche e programmi di educazione alimentare. Ecco le norme d’interesse sanitario contenute nella Legge di conversione del Dl Istruzione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. IL TESTO

12 NOV - È definitivamente legge il Dl Istruzione, Università e Ricerca. Dopo il via libera definitivo del Senato oggi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 264/2013 la Legge 128/2013 che converte in legge il Dl. Tra le misure d’interesse sanitario, la cancellazione del bonus di maturità per l’accesso all’università. Ma non solo prevista anche la riduzione della durata dei corsi di specializzazione, l’adozione della graduatoria unica nazionale e la rideterminazione triennale dell’importo dei contratti dei medici specializzandi. Permane il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle scuole, ma scompare quello nei luoghi pubblici come bar, uffici, ristoranti, cinema e trasporti pubblici. Via libera (entro certo limiti) anche alla pubblicità per i marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. Prevista infine l’attivazione da parte delle scuole di programmi di educazione alimentare.
 
Ma vediamo in sintesi le misure che interessano la salute e la sanità:
 
Bonus Maturità
La legge prevede la riapertura della procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013. In sostanza è prevista la riammissione (in sovrannumero) ai corsi di laurea in medicina, veterinaria, professioni sanitarie, odontoiatria, architettura e scienze della formazione di chi sarebbe rientrato in graduatoria grazie al bonus. Coloro che nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
 
Formazione specialistica (Riduzione corsi, graduatoria unica e rigerminazione contratti)
A partire dall’anno accademico 2013/2014, l’importo dei contratti dei medici specializzandi è determinato a cadenza triennale e non più annuale. L’ammissione alle scuole di specializzazione avverrà sulla base di una graduatoria nazionale. La durata dei corsi verrà ridotta con un decreto ministeriale (da emanare entro il 31 marzo 2014) per accelerare l’ingresso degli specialisti italiani nel mondo del lavoro, in linea con le migliori pratiche diffuse a livello europeo e con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, con destinazione degli eventuali risparmi all’incremento dei contratti dei medici specializzandi.
 
I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie.
L’inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale.
 
Sigarette elettroniche
È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. ma il divieto è scomparso per i luoghi pubblici come uffici, ristoranti, cinema, mezzi pubblici e bar. E soprattutto viene autorizzata la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
 
a) la dicitura: “presenza di nicotina”;
b) l’avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.
 
Inoltre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della misura, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
 
In ogni caso, il divieto di pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina permane nei casi in cui:
 
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche.
 
È vietata la pubblicità delle e-cig anche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori ed è vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19. Infine, è vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografi che in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.
La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. La sanzione si applica anche alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
 
Alimentazione ed educazione alimentare nelle scuole
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell’ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l’attuazione.
 
Il Ministero dell’istruzione adotta inoltre specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
 
Inoltre, nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l’attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un’adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

12 novembre 2013
© Riproduzione riservata
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