Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 20 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Legge di stabilità. E' ormai certo: in Aula maxiemendamento su cui Governo porrà la fiducia

di Giovanni Rodriquez

La conferma del ricorso alla fiducia viene da fonti parlamentari autorevoli che danno per certa la decisione del Governo, a fronte del numero di emendamenti presentati, di porre domani mattina la questione di fiducia e poi andare al voto di un maxiemendamento che dovrebbe recepire le proposte emendative della Bilancio

18 DIC - Dopo lo slittamento della giornata di martedì è iniziata solo nel pomeriggio di mercoledì la discussione della legge di stabilità alla Camera. Giovedì sarà la giornata decisiva. Infatti, come ci hanno anticipato autorevoli fonti parlamentari, il Governo, a fronte del numero degli emendamenti presentati, avrebbe già deciso, così come già avvenuto al Senato, di porre la questione di fiducia e portare al voto un maxiemendamento che recepisce gli emendamenti approvati dalla Bilancio.
I lavori a Montecitorio inizieranno verso le 9:30 con le votazioni sulla legge di bilancio, per poi passare, intorno alle 13, all'esame della legge di stabilità.

Come già anticipato nella giornata di ieri, poche le modifiche riguardanti la sanità. Tre emendamenti erano già stati approvati nei giorni scorsi nel corso dell'esame in Commissione Bilancio e riguardavano i farmaci orfani, lo screening neonatale e le visite fiscali. A questi, si erano ieri aggiunte altre proposte emendative presentate dal Relatore, tra le quali spiccava quella riguardante gli stanziamenti a favore delle borse di studio per gli specializzandi.
 
Riportiamo di seguito tutte le norme previste negli emendamenti per la sanità approvati dalla Commissione Bilancio, che dovrebbero essere recepiti nel maxiemendamento del Governo (per l'articolato completo del ddl stabilità come modificato dalla Commissione Bilancio vedi allegato a questo articolo da pagina 87).
 
Misure a favore della Sardegna
Comma 70-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennario 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

Stanziamento di 1 mln di euro per l'Irfa
Comma 126-bis.
Il contributo di cui all'articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'IRFA - Istituto per la riabilitazione e la formaziona ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
 
Stanziamento di 2 mln di euro per l'Istituto Gaslini di Genova
Comma 136-bis.
Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

Assistenza sanitaria all'estero
Comma 137.
Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione della norma di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

Compensazione payback tra Aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate e la società controllante
Comma 140-bis.
A decorrere dall’anno 2014, ai fini del calcolo dell’eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) applica i criteri di cui all’articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, nell’applicare i citati criteri per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico dell’azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell’eventuale ripiano a carico dell’azienda interessata, derivante dallo sforamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell’attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l’Aifa dell’esistenza del rapporto delle società di cui all’articolo 2359 Codice Civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Farmaci orfani
Comma 141-bis.
All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.


Screening neonatale
Comma 142.
Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità.
 
Centralizzazione in materia di assistenza sanitaria per il personale navigante
Comma 145-bis.
I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92- ter, 92-quater e 93 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, e successive modificazioni sono abrogati. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della Salute di cui all’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concertazione dell’esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall’entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di unità. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Quota premiale per le compensazioni tra Regioni e Province autonome (In totale si tratta di 429 mln di euro, che già utilizzati per il riparto del Fsn 2013 per compensare le forti disomogeneità rilevate in seguito all'applicazione dei costi standard alla popolazione dell'ultimo censimento Istat)
Comma 145-ter. 
All’articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodo: “Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all’anno 2013, la percentuale indicata all’articolo 15, coma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0,30 per cento”.

Possibilità per il Mef di trattenere le somme da qualsiasi spettanza della Croce Rossa in caso di sua mancata copertura delle anticipazioni per lei previste
Comma 145-quater. All’articolo 49-quater del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, lettera b), dopo le parole: “da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi de comma 3”;
b) È aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso di anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all’Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1”.


Norme per gli operatori che donano alimenti
Comma 146.
Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti da operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i predetti operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 validati da parte del Ministero della Salute.

Donazione diretta di alimenti da parte degli operatori del settore
Comma 147. Le disposizioni di cui al comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Fondi per gli specializzandi
Coma 282-bis.
Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
 
Giovanni Rodriquez

18 dicembre 2013
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy