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Certificati sportivi. Le linee guida del Ministero per l'attività non agonistica


Il documento stabilisce che l'obbligo di presentazione del certificato si applica agli alunni che svolgono attività organizzate dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione, a coloro che fanno sport presso società affiliate al Coni e a chi partecipa ai giochi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. LE LINEE GUIDA

09 SET - Il ministro Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto dello scorso 8 agosto contenente le ‘Linee guida di indirizzo in materia  di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica’. Il documento vale per chi pratica attività non agonistica, mentre non si applica per l’attività ludica e amatoriale. Per quest’ultima categoria il certificato resta infatti facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e successivamente confermato da una nota intepretativa del ministero.

Le linee guida stabiliscono chi deve presentare il certificato: gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione; coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti); chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Possono rilasciare il certificato, che ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti in medicina dello sport.

Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita. Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. Stessa regola vale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare. Il medico può comunque prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista.

Il medico certificatore deve sempre conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite e dell’ulteriore documentazione acquisita.


 

09 settembre 2014
© Riproduzione riservata

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