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Presidenti incompatibili. Nuova delibera Anac: “Accertare se hanno deleghe gestionali dirette. Ma questo spetta a Ordini e Parlamento”


Un’ulteriore interpretazione della legge Severino dopo la delibera del 9 gennaio. Da un lato “la carica di parlamentare non è tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi”. Ma dall’altro si fa notare come “sussiste, invece, l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di ente pubblico e la carica parlamentare”.  Ora bisognerà accertare se effettivamente i presidenti sono anche amministratori diretti dell’Ente. Ma questo spetta a “Ordini e Parlamento”. LA DELIBERA

22 GEN - I parlamentari possono ricoprire incarichi negli Enti, compresi quelli negli Ordini professionali, purché non con deleghe di gestione diretta, perché altrimenti scatta l’incompatibilità. Nuova delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) che torna sul tema delle incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali, fornendo l’interpretazione e applicazione del dlgs 39/2013 attuativo della Legge Severino. Com’è noto per gli ordini sanitari il problema si pone (o meglio si porrà al fine del loro mandato ordinistico) per la permanenza in Parlamento, o alla guida dei rispettivi Ordini e Collegi, di Amedeo Bianco, presidente Fnomceo e senatore del Pd, Andrea Mandelli, presidente Fofi e senatore di Fi e di Annalisa Silvestro, presidente Ipasvi e senatrice del Pd.
 
Nella nuova delibera (la n.8/15) firmata dal presidente Raffaele Cantone, che sostituisce la n.1/15 si sottolinea che la legge Severino, da un lato evidenzia come “Non sussistono, nel caso in esame, situazioni di inconferibilitàai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto l’art. 6 di tale decreto non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi”. In sostanza un parlamentare può ricoprire il ruolo di presidente di Ordine, purché non abbia deleghe di gestione dirette. E infatti, l’Authority evidenzia che “ai sensi dell’ art. 11, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 sussiste, invece, l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni sopra citate, e la carica parlamentare”.
 
Nello specifico, rispondendo al quesito posto dal presidente degli ordini dei farmacisti l’Autorità poi precisa che “Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità, si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all’interno degli organi elettivi degli ordini professionalie, in particolare, se l’incarico di Presidente dell’Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette”.
 
Infine, Cantone ribadisce come “l’accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi. Da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico amministrativo (nel caso in esame l’Ordine dei Farmacisti), ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare”. Il presidente Anac ricorda infine che l’Authority è tenuta ad esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme previste da parte degli Ordini (che avranno 90 giorni di tempo per verificare l’incompatibilità) ma non ha invece potere per quanto riguarda il giudizio sull’incompatibilità di un parlamentare in carica che spetta alla camera di appartenza.

22 gennaio 2015
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