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Test anti droga e alcol per i sanitari, import/export sangue e sistema monitoraggio rete assistenziale. Ecco i documenti all’esame della Stato-Regioni


Nella prossima riunione della Conferenza fissata per il 20 ottobre saranno esaminate l’intesa sugli indirizzi per la prevenzione (e l’accertamento) di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti. In agenda anche le disposizioni sull'importazione e l'esportazione del sangue umano e derivati e il decreto per l’Istituzione del sistema Mra per il monitoraggio della rete di assistenza. Tutti i testi.

17 OTT - Di seguito la sintesi dei provvedimenti all'esame della prossima Stato Regioni prevista per il 20 ottobre.
 
Intesa sul documento "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza" del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
L’intesa contiene le misure da adottare da parte del datore di lavoro per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo infortuni con gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (nelle categoria sono ricompresi coloro che svolgono attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta).
 
Il datore deve disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione delle stesse.
Inoltre deve disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno di lavoro (per esempio l’alcol nel sangue non dev’essere superiore a 0,3 g/l). Prevista anche la possibilità di effettuare test rapidi e a sorpresa.
 
Nel documento sono anche descritte le procedure e i criteri per i controlli sanitari effettuati dal medico.  Nero su bianco sono inseriti anche i provvedimenti da adottare in caso di positività che possono portare anche alla sospensione.
 
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Disposizioni sull'importazione e l'esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti".
 
Lo schema di decreto definisce le misure per l’importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali che dovrà sempre essere autorizzata dall’Aifa. Inoltre sono elencate le norme per l’importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate si senso della normativa comunitaria, quelle per l’importazione di sangue le cui caratteristiche sono controllate dall’Autorità competente di un Paese terzo e destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente al di fuori dell’Ue. Misure anche per l’importazione di prodotti provenienti da centri di raccolta di Canada e Usa.
 
Altre misure ad ho per l’importazione di medicinali emoderivati pronti per l’uso e per quei medicinali emoderivati non autorizzati in Italia o carenti sul territorio nazionale e legalmente in  commercio all’estero.
 
Norme anche in materia di importazione di medicinali sperimentali e per l’esportazione del sangue originati da emocomponenti raccolti al di fuori del territorio nazionale.
 
Ma non solo nel documento vengono elencate le misure per la lavorazione del plasma nazionale ed esportazione dei prodotti del sangue eccedenti e le norme per l’autorizzazione all’import ed export del sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale
 
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio della rete di assistenza.
 
Il decreto istituisce il sistema di informativo per il monitoraggio della rete di assistenza  (Mra) nell’ambito del Nsis.
 
Il sistema Mra implementa le metodologie di codifica e classificazione di riferimento nazionale delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio:
 
-       strutture di ricovero autorizzate
-       strutture territoriali accreditate e farmacie convenzionate che erogano prestazioni afferenti ai Lea di prevenzione e distrettuale
-       strutture territoriali autorizzare all’esercizio dell’attività sanitaria e non accreditate
-       Mmg  e Pls
 
Obiettivo del Mra è il censimento e l’aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative alle caratteristiche delle strutture della rete di offerta.

17 ottobre 2016
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