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Assistenza sociale. Ecco la riforma del Governo


La riforma fiscale e assistenziale produrrà risparmi per 17 miliardi, 2 nel 2013 e 15 nel 2014. E’ quanto ha affermato il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manovra e del ddl delega. Se il Parlamento non l'approverà entro il 2012, scatterà "il blocco del 15% di tutti i regimi di favore fiscale”. Prevista la revisione dei criteri di invalidità e dei requisiti reddituali e patrimoniali.

06 LUG - L’obiettivo è costruire, nel giro di due anni, un nuovo sistema a favore dei soggetti più deboli, rivedendo indennità e agevolazioni, e valorizzando il ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle imprese sociali, che dovranno garantire l’offerta di prestazioni. Ma dal mondo dell’associazionismo si è già sollevato il timore che la riforma assistenziale approvata dal CdM insieme alla riforma fiscale possa constatare esclusivamente in nuovi tagli di risorse e prestazioni. Un dubbio suscitato dal titolo stesso della seconda parte del disegno di legge delega sulla Riforma fiscale e assistenziale, che parla di “interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale”. E non avranno tranquillizzato le parole espresse oggi dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che illustrando la manovra e il ddl ha stimato i risparmi derivanti dalla delega in 17 miliardi di euro per il biennio 2013-2014.

Per sapere come si otterranno, nei fatti, questi risparmi occorrerà attendere i decreti legislativi da emanare entro due anni dall’approvazione della legge, “sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale”. Ma le aree di intervento sono già elencate nel ddl delega: revisione dell’Isee (l’indicatore di situazione economica equivalente utilizzato per stabilire, sulla base delle condizioni economiche del richiedente, la possibilità di accesso a prestazioni agevolate o servizi di pubblica utilità) e delle indennità, inoltre l’affidamento di nuove competenze alle Regioni e all’Inps.

"Siamo convinti – ha affermato Tremonti nel corso della conferenza stampa - che una riforma che porti al pareggio di bilancio debba passare anche per la delega assistenziale”. Che, ha sottolineato, “sarà blindata” dalla legge di stabilità, che imporrà di raggiungere gli obiettivi.

Ecco il testo integrale della parte seconda del ddl sulla Riforma assistenziale

Art. 10
(Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale)


1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, comma 2, lett. m) e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) revisione degli indicatori di situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;

2) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi alla invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l’accesso alle prestazioni socio assistenziali;

3) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:
a) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
b) favorire una adeguata responsabilizzazione sull’utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale;
c) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali;

4) in particolare, istituzione per l’indennità di accompagnamento di un fondo per l’indennità sussidiaria alla non-autosufficienza ripartito tra le Regioni, in base a standard afferenti alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa, nonché a fattori ambientali specifici, al fine di:
a) favorire l’integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali;
b) favorire la libertà di scelta dell’utente; diffondere l’assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, non profit, Onlus, cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;

5) in particolare, trasferimento ai Comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;

6) attribuzione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle competenze relative a:
a) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con Regioni ed Enti locali;
b) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e della famiglia attraverso la realizzazione di un’anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni di tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art.81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

4. Riguardo alle Regioni a Statuto speciale l’esercizio della delega avviene in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.
 

06 luglio 2011
© Riproduzione riservata

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