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Obbligo vaccinale per l'ammissione a scuola. In commissione Sanità inizia l'esame del ddl Puglisi 


Il disegno di legge, composto da due articoli, subordina l'accesso ai servizi educativi, pubblici e privati, ed alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, all'adempimento degli obblighi vaccinali. Contemplata una deroga in caso specifiche condizioni cliniche documentate quando sussista un pericolo per la salute del minore. Prevista, infine, l'istituzione di una banca dati delle vaccinazioni e di una relativa Anagrafe vaccinale nazionale. IL TESTO

04 MAG - Nella settimana in cui non accennano a spegnarsi le polemiche sui vaccini, è iniziato in commissione Sanità al Senato l'esame del disegno di legge per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado, presentato da Francesca Puglisi (Pd). Ad illustrare il provvedimento, composto da due articoli, è stata la relatrice Patrizia Manassero (Pd).
 
L'articolo 1 del disegno di legge subordina l'accesso ai servizi educativi, pubblici e privati, ed alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, all'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e richiede la presentazione - all’atto dell’iscrizione alla scuola o agli esami - della relativa certificazione.
 
Il principio proposto dall'articolo 1 è sostanzialmente identico a quello che era già stabilito dall'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, nella versione vigente prima della novella posta dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, con la sola differenza che il disegno di legge contempla (capoverso 4 dell'articolo 1, comma 1) una deroga alla condizione suddetta, per i casi (di omissione o differimento di una vaccinazione) in cui sia accertato - in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate - un pericolo per la salute del minore. La disciplina attualmente vigente prevede invece che la mancata presentazione della certificazione in oggetto o della dichiarazione sostitutiva non precluda l'accesso alla scuola o agli esami, determinando esclusivamente l'obbligo, per il dirigente scolastico, di comunicare l'omissione entro cinque giorni, "per gli opportuni e tempestivi interventi", all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute. Sempre con riferimento alle disposizioni vigenti, si rileva che, di recente, alcune regioni hanno introdotto l'obbligo di certificazione in oggetto, con riferimento ad alcuni ordini di scuole.

Più in dettaglio, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevedono - in termini sostanzialmente identici a quelli stabiliti dalla suddetta versione previgente dell'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 - che i dirigenti scolastici dei servizi e delle scuole siano tenuti, all'atto dell’iscrizione alla scuola o agli esami, a richiedere la presentazione della suddetta certificazione e che una copia della medesima sia conservata nel fascicolo personale dell’alunno.

Riguardo alla suddetta deroga per i casi di accertato pericolo (di cui al capoverso 4), la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se una copia della relativa documentazione debba essere conservata nel fascicolo personale dell'alunno nonché formulare la deroga medesima con riferimento testuale al dirigente scolastico.
 
Il successivo articolo 2 prevede l'istituzione di una banca dati delle vaccinazioni - da parte di ogni regione o provincia autonoma -, nonché di una relativa Anagrafe vaccinale nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione, da parte di ogni regione o provincia autonoma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta; tale raccolta sistematica dei dati relativi ai vaccinati è intesa a sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione, a monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché a migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede l'istituzione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute, dell’Anagrafe vaccinale nazionale, con il compito di raccogliere i dati delle suddette banche dati regionali e di svolgere un’attività di monitoraggio sull'accesso alle vaccinazioni da parte di tutti i cittadini.

04 maggio 2017
© Riproduzione riservata

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