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Cyberbullismo. Via libera definitivo dalla Camera. Il testo è legge. Lorenzin: “Passo importante in avanti del nostro Paese”


E' stata approvata all'unanimità la nuova legge con 432 favorevoli ed una sola astensione. Entra per la prima volta nell'ordinamento una definizione legislativa di cyberbullismo. Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo potrà chiedere al gestore del sito internet di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi. Prevista l'istituzione un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. IL TESTO

17 MAG - Via libera definitivo dell'Aula della Camera alla legge sul contrasto dei cyberbullismo. Il testo è stato approvato a Montecitorio all'unanimità: 432 favorevoli ed una sola astensione. “È un passo avanti importante nel nostro Paese, sono molto contenta”, ha commentato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, oggi a Milano, a margine di un convegno a porte chiuse sulle falsificazioni in sanità.

“Sono stata in questi giorni a parlare con le scolaresche: il cyberbullismo è una pratica che va condannata, bisogna agire anche coinvolgendo i ragazzi, spiegando loro che cosa accade – ha continuato Lorenzin – Dobbiamo far capire loro che dietro gli schermi di un computer o di uno smartphone ci sono comunque degli esseri umani". Il ministro ha concluso in modo ottimistico: “Credo che sia una buona legge e sono sicura che verrà attuata con progetti vivi all'interno delle scuole e dagli operatori che lavorano fra i ragazzi”.
 
Ma veniamo al contenuto del provvedimento. L'articolo 1 indica come finalità dell'intervento il contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico. Viene, quindi, fornita per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione dettagliata del cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
 
L'articolo 2 conferma un 'doppio canale' per la tutela dagli atti di cyberbullismo. Anzitutto, il minorenne maggiore di 14 anni vittima di bullismo informatico (nonchè ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). 

La presentazione dell'istanza può avere luogo anche qualora le condotte di cyberbullismo - da identificare tramite il relativo URL - non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del Codice della privacy (trattamento illecito dei dati) ovvero da altre "norme incriminatrici". Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario (come pure nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, il gestore del sito Internet o del social media), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore.
 
In relazione al Piano di azione previsto all'articolo 3, dovrà realizzare entro 60 gg. un sistema di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia. 
 
Con riferimento alle misure di contrasto in ambito scolastico, è prevista, ai sensi dell'articolo 4, l'adozione, da parte del Miur, sentito il Ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di apposite linee di orientamento - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (e non più anche del bullismo) nelle scuole, anche qui avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.
 
In caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'articolo 5 prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Viene poi previsto il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet (legge 48/2008) con risorse pari a 203.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, attingendo allo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Mef per il 2017.
 
L'articolo 7 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking  e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto.

17 maggio 2017
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